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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2000

ECLI:EU:C:2000:547
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61999CJ0074_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-74/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

[OSCURATO:PERSONA]

e [OSCURATO:PERSONA] of State for Health e altri, ex parte: [OSCURATO:PERSONA] e altri, domanda vertente sulla validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/43/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 213, pag. 9),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J.C.

Moitinho de Almeida (relatore), D.A.O.

Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G.

Kapteyn, C. Gulmann, A. [OSCURATO:PERSONA], J.-P.

Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet e dalla signora F. Macken, giudici, avvocato generale: N. Fennelly cancellieri: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: - per la [OSCURATO:PERSONA] e altri, dai signori D. Wyatt e D. Anderson, QC, e dalla signora J. Stratford, barrister, su incarico dello studio [OSCURATO:PERSONA], solicitors; - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla signora M. Ewing, del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistita dal professor R. Cranston, QC, MP, [OSCURATO:PERSONA] for England & Wales, e dal signor N. Paines, QC; - per il governo tedesco, dai signori W.-D.

Plessing, Ministerialrat presso il Ministero federale delle Finanze, e C.-D.

Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti; - per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e R. Loosli-Surrans, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti; - per il governo italiano, dal professor [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor O. Fiumara, avvocato dello Stato; - per il governo finlandese, dalla signora E. Bygglin, consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente; - per il Parlamento europeo, dai signori C. Pennera, capodivisione presso il servizio giuridico, R. Bray e M. Moore, membri del medesimo servizio, in qualità di agenti; - per il Consiglio dell'Unione europea, dai signori R. [OSCURATO:PERSONA], direttore presso il servizio giuridico, A. Feeney e S. Marquardt, membri del medesimo servizio, in qualità di agenti; - per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora

I. Martínez del Peral, membro del servizio giuridico, e dal signor M. Shotter, funzionario nazionale distaccato presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] e altri, rappresentati dai signori D. Wyatt e D. Anderson, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla signora G. Amodeo, del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistita dal professor R. Cranston e dal signor N. Paines, del governo tedesco, rappresentato dal signor C.-D.

Quassowski, assistito dall'avv.

J. Sedemund, del foro di Berlino, del governo francese, rappresentato dalla signora R. Loosli-Surrans, del governo italiano, rappresentato dall'avvocato dello Stato O. Fiumara, del governo finlandese, rappresentato dalla signora T. Pynnä, valtionasiamies, in qualità di agente, del Parlamento, rappresentato dai signori C. Pennera e M. Moore, del Consiglio, rappresentato dai signori R. [OSCURATO:PERSONA], A. Feeney e S. Marquardt, e della Commissione, rappresentata dalla signora

I. Martínez del Peral e dal signor M. Shotter, all'udienza del 12 aprile 2000, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 giugno 2000, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 2 febbraio 1999, pervenuta alla Corte il 2 marzo successivo, la [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sulla validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/43/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 213, pag. 9; in prosieguo: la «direttiva»). 2 La detta questione è stata proposta nell'ambito della domanda proposta il 21 settembre 1998 dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla Rothmans (UK) Ltd e dalla [OSCURATO:PERSONA] o loro consociate (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] e altri»), fabbricanti di tabacchi nel [OSCURATO:PERSONA], al fine di essere autorizzati all'impugnazione, tra l'altro, del progetto e/o dell'obbligo del governo del [OSCURATO:PERSONA] di dare attuazione alle prescrizioni della direttiva. [OSCURATO:PERSONA] e altri instavano inoltre per il rinvio di questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE. 3 Nel procedimento principale la [OSCURATO:PERSONA] e altri deducono sei motivi di invalidità della direttiva, relativi, in primo luogo, alla inadeguatezza del suo fondamento giuridico; in secondo luogo, alla violazione del diritto fondamentale alla libertà di espressione; in terzo luogo, alla violazione del principio di proporzionalità; in quarto luogo, alla violazione del principio di sussidiarietà; in quinto luogo, alla violazione dell'obbligo di motivazione e, in sesto luogo, alla violazione dell'art. 222 del Trattato CE (divenuto art. 295 CE) e/o del diritto fondamentale di proprietà. 4 Il giudice a quo, ritenendo che i motivi di invalidità dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e altri fossero seri, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «Se la direttiva del Consiglio 98/43 sia in tutto o in parte invalida per i seguenti motivi:

a) inadeguatezza degli artt. 57, n. 2, 66 e 100 A del Trattato CE quale fondamento giuridico per la sua adozione;

b) violazione del diritto fondamentale alla libertà di espressione;

c) violazione del principio di proporzionalità;

d) violazione del principio di sussidiarietà;

e) violazione dell'obbligo di motivazione;

f) violazione dell'art. 222 del Trattato CE e/o del diritto fondamentale di proprietà». 5 Con sentenza in data odierna, nella causa C-376/98, Germania/Parlamento e Consiglio (Racc. pag.

I-0000), la direttiva è stata annullata in toto.

Non occorre, pertanto, risolvere la questione pregiudiziale.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 6 Le spese sostenute dai governi del [OSCURATO:PERSONA], tedesco, francese, italiano e finlandese, nonché dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), con ordinanza 2 febbraio 1999, dichiara: Poiché la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/43/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, è stata annullata in toto con sentenza odierna nella causa C-376/98, Germania/Parlamento e Consiglio, non occorre risolvere la questione pregiudiziale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61999CJ0074_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-74/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]), nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of State for Health e altri, ex parte: [OSCURATO:PERSONA] e altri, domanda vertente sulla validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/43/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 213, pag. 9), LA CORTE, composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, A. [OSCURATO:PERSONA], J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet e dalla signora F. Macken, giudici, avvocato generale: N. Fennelly cancellieri: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: - per la [OSCURATO:PERSONA] e altri, dai signori D. Wyatt e D. Anderson, QC, e dalla signora J. Stratford, barrister, su incarico dello studio [OSCURATO:PERSONA], solicitors; - per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla signora M. Ewing, del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistita dal professor R. Cranston, QC, MP, [OSCURATO:PERSONA] for England & Wales, e dal signor N. Paines, QC; - per il governo tedesco, dai signori W.-D. Plessing, Ministerialrat presso il Ministero federale delle Finanze, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti; - per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e R. Loosli-Surrans, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti; - per il governo italiano, dal professor [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor O. Fiumara, avvocato dello Stato; - per il governo finlandese, dalla signora E. Bygglin, consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente; - per il Parlamento europeo, dai signori C. Pennera, capodivisione presso il servizio giuridico, R. Bray e M. Moore, membri del medesimo servizio, in qualità di agenti; - per il Consiglio dell'Unione europea, dai signori R. [OSCURATO:PERSONA], direttore presso il servizio giuridico, A. Feeney e S. Marquardt, membri del medesimo servizio, in qualità di agenti; - per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora I. Martínez del Peral, membro del servizio giuridico, e dal signor M. Shotter, funzionario nazionale distaccato presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] e altri, rappresentati dai signori D. Wyatt e D. Anderson, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla signora G. Amodeo, del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistita dal professor R. Cranston e dal signor N. Paines, del governo tedesco, rappresentato dal signor C.-D. Quassowski, assistito dall'avv. J. Sedemund, del foro di Berlino, del governo francese, rappresentato dalla signora R. Loosli-Surrans, del governo italiano, rappresentato dall'avvocato dello Stato O. Fiumara, del governo finlandese, rappresentato dalla signora T. Pynnä, valtionasiamies, in qualità di agente, del Parlamento, rappresentato dai signori C. Pennera e M. Moore, del Consiglio, rappresentato dai signori R. [OSCURATO:PERSONA], A. Feeney e S. Marquardt, e della Commissione, rappresentata dalla signora I. Martínez del Peral e dal signor M. Shotter, all'udienza del 12 aprile 2000, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 giugno 2000, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 2 febbraio 1999, pervenuta alla Corte il 2 marzo successivo, la [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sulla validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/43/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 213, pag. 9; in prosieguo: la «direttiva»). 2 La detta questione è stata proposta nell'ambito della domanda proposta il 21 settembre 1998 dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla Rothmans (UK) Ltd e dalla [OSCURATO:PERSONA] o loro consociate (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] e altri»), fabbricanti di tabacchi nel [OSCURATO:PERSONA], al fine di essere autorizzati all'impugnazione, tra l'altro, del progetto e/o dell'obbligo del governo del [OSCURATO:PERSONA] di dare attuazione alle prescrizioni della direttiva. [OSCURATO:PERSONA] e altri instavano inoltre per il rinvio di questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE. 3 Nel procedimento principale la [OSCURATO:PERSONA] e altri deducono sei motivi di invalidità della direttiva, relativi, in primo luogo, alla inadeguatezza del suo fondamento giuridico; in secondo luogo, alla violazione del diritto fondamentale alla libertà di espressione; in terzo luogo, alla violazione del principio di proporzionalità; in quarto luogo, alla violazione del principio di sussidiarietà; in quinto luogo, alla violazione dell'obbligo di motivazione e, in sesto luogo, alla violazione dell'art. 222 del Trattato CE (divenuto art. 295 CE) e/o del diritto fondamentale di proprietà. 4 Il giudice a quo, ritenendo che i motivi di invalidità dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e altri fossero seri, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «Se la direttiva del Consiglio 98/43 sia in tutto o in parte invalida per i seguenti motivi: a) inadeguatezza degli artt. 57, n. 2, 66 e 100 A del Trattato CE quale fondamento giuridico per la sua adozione; b) violazione del diritto fondamentale alla libertà di espressione; c) violazione del principio di proporzionalità; d) violazione del principio di sussidiarietà; e) violazione dell'obbligo di motivazione; f) violazione dell'art. 222 del Trattato CE e/o del diritto fondamentale di proprietà». 5 Con sentenza in data odierna, nella causa C-376/98, Germania/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I-0000), la direttiva è stata annullata in toto. Non occorre, pertanto, risolvere la questione pregiudiziale. Decisione relativa alle spese Sulle spese 6 Le spese sostenute dai governi del [OSCURATO:PERSONA], tedesco, francese, italiano e finlandese, nonché dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), con ordinanza 2 febbraio 1999, dichiara: Poiché la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/43/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, è stata annullata in toto con sentenza odierna nella causa C-376/98, Germania/Parlamento e Consiglio, non occorre risolvere la questione pregiudiziale.
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