CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 45211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli di conferma della condanna del Tribunale di Benevento in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Benevento il 6 settembre 2019. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La Corte di Appello in proposito ha osservato, con un percorso argomentativo esaustivo e non illogico, che non erano concedibili all'imputato le circostanze attenunati generiche, né era possibile escludere la recidiva, in ragione del precedenti specifici e dell'essere stato il fatto commesso mentre il ricorrente era ristretto agli arresti domiciliari. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] de