CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 06920/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso iscritto al n. 6097/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.tiMARCO POLIDORI (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e FEDERICOPERNAZZA (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA] n. 22, con domiciliodigitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.tiRODOLFO RADIUS, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],domiciliata digitalmente ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 6097/2023Numero sezionale 3806/2025Numero di raccolta generale 6920/2026Data pubblicazione 23/03/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA, n.5255/2022 depositata il 1/08/2022.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato 28/02/2023 la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugna per cassazione la sentenza n.5255/2022 della Corte d’appello di Roma, depositata il1/08/2022. La parte resistente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositatocontroricorso.2. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’attodi citazione con cui la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.conveniva [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Roma per dedurrel’illegittimità della intimata risoluzione contrattuale operata dallacontroparte, fornitrice di carburante, in virtù di una clausolarisolutiva espressa contenuta nei contratti di fornitura di beni eservizi di trasporto stipulati inter partes, chiedendol’accertamento dell’ inadempimento della convenuta, previarisoluzione contrattuale, e la conseguente sua condanna alrisarcimento dei danni patrimoniali subìti quantificati nellaperdita dei guadagni conseguibili e nelle occasioni di sviluppocommerciale precluse. [OSCURATO:PERSONA], in via riconvenzionale,chiedeva l’accertamento della legittimità dell’intimata risoluzioneper inadempimento della controparte.3. Il Tribunale di Roma dichiarava risolto il rapporto contrattualeintercorso tra le parti per grave inadempimento della convenuta,rilevando altresì che non ricorrevano i presupposti previsti dallaclausola risolutiva espressa fatta valere da [OSCURATO:PERSONA]; rigettava2 di 9Numero registro generale 6097/2023Numero sezionale 3806/2025Numero di raccolta generale 6920/2026tuttavia le domande risarcitorie proposte dall’attrice, ritenendoleData pubblicazione 23/03/2026infondate4. L’odierna ricorrente proponeva appello avverso la sentenza diprimo grado.5. [OSCURATO:PERSONA], in via incidentale, impugnava la sentenza per nellaparte in cui era stata accertata la illegittimità della intimatarisoluzione di diritto.6. La Corte d’Appello di Roma dichiarava infondati i motivi digravame dell’appellante principale Cancellieri e dell’appellanteincidentale [OSCURATO:SOCIETA]., confermando la decisione di primecure.7. Le parti hanno depositato rispettiva memoria.Motivi della decisione8. Il ricorso è affidato a tre motivi.9. La Corte rileva come, ai fini di un’esposizione organica, siaopportuna una trattazione unitaria dei tre motivi, attesal’evidente connessione tra i medesimi in quanto afferenti allamedesima doglianza avverso la statuizione di mancata provadel danno da risarcire ricollegabile all’accertato inadempimentocontrattuale della controparte, qui resistente.➢ Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt.1453 e 1227 c.c.”. In particolare, la ricorrente mette inquestione il passaggio motivazionale della impugnata decisionein cui si legge che “la Cancellieri non ha né allegato né provatodi aver avuto difficoltà ad ottenere forniture di carburante daaltre società od una contrazione delle vendite al pubblico,essendosi unicamente lamentata di aver ricavato un minorguadagno dalle stesse a causa della illegittima risoluzione deicontratti da parte della [OSCURATO:PERSONA] (così deducendo proprio un dannoin re ipsa)”. Al riguardo, la ricorrente censura la decisione oveafferma che la Cancellieri avrebbe potuto “compensare” il minor3 di 9Numero registro generale 6097/2023Numero sezionale 3806/2025Numero di raccolta generale 6920/2026ricavo garantito dal contratto con la [OSCURATO:PERSONA] elevando il prezzo alData pubblicazione 23/03/2026pubblico del carburante, in misura tale da garantire un aggiopari a quello dell’accordo originario. Tale argomentazione,tuttavia, muoverebbe -in tesi- dall’erronea considerazione che ilprezzo finale della benzina fosse liberamente determinabile dallaricorrente e che lo stesso contratto non la vincolasse più inriferimento al prezzo di rivendita del carburante, non essendomai intervenuta una pronuncia giurisdizionale della avvenutarisoluzione del contratto, avvenuta successivamente in forzadell’azione promossa. La valutazione della Corte d’appello,secondo cui il danno sarebbe imputabile alla successiva condottadella Cancellieri, sarebbe pertanto frutto di una non corretta ecomunque illogica applicazione degli artt. 1453 e 1227, comma2, c.c. in quanto, in ogni caso, il mantenimento dei prezzideterminati secondo il criterio contrattuale costituisce condottacoerente con il principio di cui all’art. 1227 c.c., in quanto essaera evidentemente volta a massimizzare l’utile della Cancellieriin presenza delle condizioni di mercato in essere e quindicorrelativamente a minimizzare il danno, nel momento in cui lafornitura [OSCURATO:PERSONA] era venuta meno.➢ Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., laricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione dell’art.1223 c.c. e dell’art. 1226 c.c. Erroneità ed illogicità dellamotivazione su un punto decisivo”, per avere la corte d’appelloescluso la configurabilità di un danno conseguente allaillegittima risoluzione del contratto intimata da [OSCURATO:PERSONA],sostenendo l’impossibilità di riconoscere un c.d. danno in reipsa, con l’ulteriore puntualizzazione che, in caso contrario, sigiungerebbe al riconoscimento di danni punitivi non correlati adun pregiudizio, avendo una preminente funzione sanzionatoria.Al riguardo, la ricorrente censura l’impugnata sentenza sotto ilprofilo dell’ erronea interpretazione dei contratti di fornitura e4 di 9Numero registro generale 6097/2023Numero sezionale 3806/2025Numero di raccolta generale 6920/2026trasporto dei carburanti, da cui non si potrebbe desumere cheData pubblicazione 23/03/2026essa dovesse ritenersi libera di determinare i prezzi di rivenditadel carburante, allineandosi ai prezzi dei distributori di zona, eche pertanto dovesse addossarsi l’onere di dimostrare lastrategia imprenditoriale più efficace ai fini del contenimento deldanno imputabile alla condotta inadempiente della controparte,quest’ultima un ricavo certo, poiché il prezzo dei carburantiforniti dalla [OSCURATO:PERSONA], inclusivo del trasporto, era fissato, percontratto, detraendo una percentuale prefissata dal prezzopraticato dalla Cancellieri alla pompa, che doveva essereparametrato con quello dei più prossimi concorrenti.➢ Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laricorrente censura la “violazione o falsa applicazione degli artt.1223 e 1227 c.c.”. La ricorrente sostiene di aver fornito provadel lucro cessante, in virtù del contratto stipulato con la [OSCURATO:PERSONA],con la conseguente conclusione che non sarebbe mai stato indiscussione nel caso di specie l’an debeatur, ma semmaisoltanto il quantum, a nulla rilevando la circostanza che laricorrente sarebbe stata in condizione di acquistare da terzi evendere prodotti petroliferi a prezzi di mercato. Inoltre, contestadi aver concorso nella produzione del danno per non avereelevato il prezzo ben oltre quello dei diretti concorrenti. Il dannoche per la Cancellieri sarebbe maturato con certezza, erinvenibile nelle stesse disposizioni contrattuali, sarebbecostituito dalla perdita del ricavo pari alla differenza tra il prezzoalla pompa ed il prezzo della fornitura come commisurato neicontratti con la [OSCURATO:PERSONA] (oltre alla perdita del margine variabilederivante dagli stessi contratti e alla perdita delle opportunità disviluppo dei suoi impianti in Grotte S. Stefano e Viterbo).18. I motivi sono inammissibili, risolvendosi in definitiva nellasostanziale richiesta di una nuova e diversa valutazione delle5 di 9Numero registro generale 6097/2023Numero sezionale 3806/2025prove offerte e dell’incidenza del comportamento tenuto dallaNumero di raccolta generale 6920/2026Cancellieri al tempo dell’interruzione del rapporto di Dfaotar pnuibtbulicraazio ne 23/03/2026(mancato riallineamento del prezzo del carburante a quellopraticato dalle altre pompe di benzina della zona), già valutatoda entrambi i Giudici nei pregressi gradi del giudizio comecondotta in grado di provocare l’interruzione del nesso causaletra inadempimento e danno ex art. 1227, comma 1, c.c.,nonché nella pretesa di operare una differente valutazione delleprove allegate e fornite circa i minori profitti ottenuti, tuttaviaritenute dai giudici di merito non idonee a provare il lucrocessante in concreto subito.19. Quanto al primo e il terzo motivo, in cui si denuncia laviolazione degli artt. 1453, 1223 e 1227 c.c. trattasi,all’evidenza, di censure attinenti a valutazioni di merito sullamancata prova del danno in concreto imputabile alla condottainadempiente della controparte, del tutto non attinenti allededotte violazioni di norme, applicate secondo parametri correttie sulla base delle circostanze addotte dalla parte attrice, maritenute non idonee a provare il danno-conseguenza, tra l’altroconfondendo il piano dell’art. 1227, secondo comma, c.c., (Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 19218 del 19/07/2018; Cass. n.12714/2010), con quello di cui al primo comma, applicato daigiudici di merito, che attiene alla differente fattispecie divalutazione ex officio dell’eventuale contributo causale deldanneggiato nella produzione del danno.20. Sicché le censure, anziché offrire argomenti idonei asuffragare le denunciate violazioni di legge mirano in realtà aindurre questa Corte a rivalutare i fatti di causa attraverso glielementi di prova presi ampiamente e coerentemente in esamedalla Corte di merito. Il che è inammissibile giacché non è ilpunto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenzadel vizio di cui all'art. 360 comma 1 n. 3, c.p.c., ma6 di 9Numero registro generale 6097/2023Numero sezionale 3806/2025l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente,Numero di raccolta generale 6920/2026abbia seguito il giudice di merito nel selezionare leDa tan puobrbmlicaezio ne 23/03/2026applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle (così, Sez. U-,Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass., Sez. 6-3, ordinanzan. 26769 del 23/20/2018; Sez. 3, sentenza n. 20382dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del10/6/2016).21. A tutto quanto sopra va aggiunto che, la ricorrente, nelsecondo motivo denuncia come, a livello interpretativo, icontratti non potessero essere intesi nel senso indicato dallacorte d’appello; tuttavia, tale deduzione, per essere scrutinata inquesta sede di giudizio di legittimità, avrebbe richiesto laprospettazione, non rinvenibile neanche nelle pieghe del motivo,di una violazione dei comuni canoni interpretativi del contrattodi cui agli artt. 1362 ss., per di più accompagnata da unospecifico riferimento alle clausole contrattuali opportunamentetrascritte, al fine di soddisfare il principio di specificità di cuiall’art. 366 n. 6 c.p.c. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 34469 del27/12/2019).22. Quanto al profilo di nullità della sentenza per illogica ederronea motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., di cui al secondomotivo, va osservato che dal D. Lgs. 1 ottobre 2022 n. 149, c.d."[OSCURATO:PERSONA]", come modificato dalla L. 29 dicembre 2022n. 197, la regola dell’inammissibilità di tale deduzione in caso disentenza “doppiamente conforme” ha trovato solo una nuovacollocazione nell’art. 360, 4 co., c.p.c., risultando del tuttoequivalente alla precedente versione: ai fini della valutazionedell’ ammissibilità del motivo rileva, pertanto, che la sentenzad’appello abbia confermato la decisione di prime cure e che laparte ricorrente non abbia indicato se le argomentazioniutilizzate siano differenti. Ma anche a non volere consideraretale motivo di inammissibilità, va messo in rilievo che si deduce7 di 9Numero registro generale 6097/2023Numero sezionale 3806/2025il vizio di illogica ed erronea motivazione in relazione allaNumero di raccolta generale 6920/2026violazione di norme sostanziali che non si Dinataq puubabdlicraazio ne 23/03/2026propriamente nei termini sanciti da Cass. SU 8053/2014,affinché esso possa qualificarsi come denuncia di motivazioneinternamente illogica o apparente, come tale violativa delc.d. minimo costituzionale.23. In merito alla violazione della norma sulla liquidazioneequitativa del danno di cui all’art. 1226 c.c., pur indicata nellostesso motivo, la ricorrente non considera, anche in questocaso, che la corte di merito ha distinto l’ipotesi dell’accertatograve inadempimento addebitabile alla società fornitrice diprodotti e servizi dalla necessità di prospettare il relativo dannoin concreto subito, ritenuto non sufficientemente provato in basealle stime indicative contenute nei contratti, valutate come nonidonee allo scopo.24. La censura, pertanto, incorre nella violazione del principio dispecificità di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c., essendo incentrata suargomentazioni non idonee a mettere in crisi la ratio decidendi(Cass, SU 23745 del 28/10/2020).25. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.r.l., seguono la soccombenza.Numero registro generale 6097/2023Numero sezionale 3806/2025Numero di raccolta generale 6920/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMARILENA [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso iscritto al n. 6097/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.tiMARCO POLIDORI (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e FEDERICOPERNAZZA (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA] n. 22, con domiciliodigitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.tiRODOLFO RADIUS, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],domiciliata digitalmente ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 6097/2023Numero sezionale 3806/2025Numero di raccolta generale 6920/2026Data pubblicazione 23/03/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA, n.5255/2022 depositata il 1/08/2022.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato 28/02/2023 la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugna per cassazione la sentenza n.5255/2022 della Corte d’appello di Roma, depositata il1/08/2022. La parte resistente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositatocontroricorso.2. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’attodi citazione con cui la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.conveniva [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Roma per dedurrel’illegittimità della intimata risoluzione contrattuale operata dallacontroparte, fornitrice di carburante, in virtù di una clausolarisolutiva espressa contenuta nei contratti di fornitura di beni eservizi di trasporto stipulati inter partes, chiedendol’accertamento dell’ inadempimento della convenuta, previarisoluzione contrattuale, e la conseguente sua condanna alrisarcimento dei danni patrimoniali subìti quantificati nellaperdita dei guadagni conseguibili e nelle occasioni di sviluppocommerciale precluse. [OSCURATO:PERSONA], in via riconvenzionale,chiedeva l’accertamento della legittimità dell’intimata risoluzioneper inadempimento della controparte.3. Il Tribunale di Roma dichiarava risolto il rapporto contrattualeintercorso tra le parti per grave inadempimento della convenuta,rilevando altresì che non ricorrevano i presupposti previsti dallaclausola risolutiva espressa fatta valere da [OSCURATO:PERSONA]; rigettava2 di 9Numero registro generale 6097/2023Numero sezionale 3806/2025Numero di raccolta generale 6920/2026tuttavia le domande risarcitorie proposte dall’attrice, ritenendoleData pubblicazione 23/03/2026infondate4. L’odierna ricorrente proponeva appello avverso la sentenza diprimo grado.5. [OSCURATO:PERSONA], in via incidentale, impugnava la sentenza per nellaparte in cui era stata accertata la illegittimità della intimatarisoluzione di diritto.6. La Corte d’Appello di Roma dichiarava infondati i motivi digravame dell’appellante principale Cancellieri e dell’appellanteincidentale [OSCURATO:SOCIETA]., confermando la decisione di primecure.7. Le parti hanno depositato rispettiva memoria.Motivi della decisione8. Il ricorso è affidato a tre motivi.9. La Corte rileva come, ai fini di un’esposizione organica, siaopportuna una trattazione unitaria dei tre motivi, attesal’evidente connessione tra i medesimi in quanto afferenti allamedesima doglianza avverso la statuizione di mancata provadel danno da risarcire ricollegabile all’accertato inadempimentocontrattuale della controparte, qui resistente.➢ Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt.1453 e 1227 c.c.”. In particolare, la ricorrente mette inquestione il passaggio motivazionale della impugnata decisionein cui si legge che “la Cancellieri non ha né allegato né provatodi aver avuto difficoltà ad ottenere forniture di carburante daaltre società od una contrazione delle vendite al pubblico,essendosi unicamente lamentata di aver ricavato un minorguadagno dalle stesse a causa della illegittima risoluzione deicontratti da parte della [OSCURATO:PERSONA] (così deducendo proprio un dannoin re ipsa)”. Al riguardo, la ricorrente censura la decisione oveafferma che la Cancellieri avrebbe potuto “compensare” il minor3 di 9Numero registro generale 6097/2023Numero sezionale 3806/2025Numero di raccolta generale 6920/2026ricavo garantito dal contratto con la [OSCURATO:PERSONA] elevando il prezzo alData pubblicazione 23/03/2026pubblico del carburante, in misura tale da garantire un aggiopari a quello dell’accordo originario. Tale argomentazione,tuttavia, muoverebbe -in tesi- dall’erronea considerazione che ilprezzo finale della benzina fosse liberamente determinabile dallaricorrente e che lo stesso contratto non la vincolasse più inriferimento al prezzo di rivendita del carburante, non essendomai intervenuta una pronuncia giurisdizionale della avvenutarisoluzione del contratto, avvenuta successivamente in forzadell’azione promossa. La valutazione della Corte d’appello,secondo cui il danno sarebbe imputabile alla successiva condottadella Cancellieri, sarebbe pertanto frutto di una non corretta ecomunque illogica applicazione degli artt. 1453 e 1227, comma2, c.c. in quanto, in ogni caso, il mantenimento dei prezzideterminati secondo il criterio contrattuale costituisce condottacoerente con il principio di cui all’art. 1227 c.c., in quanto essaera evidentemente volta a massimizzare l’utile della Cancellieriin presenza delle condizioni di mercato in essere e quindicorrelativamente a minimizzare il danno, nel momento in cui lafornitura [OSCURATO:PERSONA] era venuta meno.➢ Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., laricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione dell’art.1223 c.c. e dell’art. 1226 c.c. Erroneità ed illogicità dellamotivazione su un punto decisivo”, per avere la corte d’appelloescluso la configurabilità di un danno conseguente allaillegittima risoluzione del contratto intimata da [OSCURATO:PERSONA],sostenendo l’impossibilità di riconoscere un c.d. danno in reipsa, con l’ulteriore puntualizzazione che, in caso contrario, sigiungerebbe al riconoscimento di danni punitivi non correlati adun pregiudizio, avendo una preminente funzione sanzionatoria.Al riguardo, la ricorrente censura l’impugnata sentenza sotto ilprofilo dell’ erronea interpretazione dei contratti di fornitura e4 di 9Numero registro generale 6097/2023Numero sezionale 3806/2025Numero di raccolta generale 6920/2026trasporto dei carburanti, da cui non si potrebbe desumere cheData pubblicazione 23/03/2026essa dovesse ritenersi libera di determinare i prezzi di rivenditadel carburante, allineandosi ai prezzi dei distributori di zona, eche pertanto dovesse addossarsi l’onere di dimostrare lastrategia imprenditoriale più efficace ai fini del contenimento deldanno imputabile alla condotta inadempiente della controparte,quest’ultima un ricavo certo, poiché il prezzo dei carburantiforniti dalla [OSCURATO:PERSONA], inclusivo del trasporto, era fissato, percontratto, detraendo una percentuale prefissata dal prezzopraticato dalla Cancellieri alla pompa, che doveva essereparametrato con quello dei più prossimi concorrenti.➢ Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laricorrente censura la “violazione o falsa applicazione degli artt.1223 e 1227 c.c.”. La ricorrente sostiene di aver fornito provadel lucro cessante, in virtù del contratto stipulato con la [OSCURATO:PERSONA],con la conseguente conclusione che non sarebbe mai stato indiscussione nel caso di specie l’an debeatur, ma semmaisoltanto il quantum, a nulla rilevando la circostanza che laricorrente sarebbe stata in condizione di acquistare da terzi evendere prodotti petroliferi a prezzi di mercato. Inoltre, contestadi aver concorso nella produzione del danno per non avereelevato il prezzo ben oltre quello dei diretti concorrenti. Il dannoche per la Cancellieri sarebbe maturato con certezza, erinvenibile nelle stesse disposizioni contrattuali, sarebbecostituito dalla perdita del ricavo pari alla differenza tra il prezzoalla pompa ed il prezzo della fornitura come commisurato neicontratti con la [OSCURATO:PERSONA] (oltre alla perdita del margine variabilederivante dagli stessi contratti e alla perdita delle opportunità disviluppo dei suoi impianti in Grotte S. Stefano e Viterbo).18. I motivi sono inammissibili, risolvendosi in definitiva nellasostanziale richiesta di una nuova e diversa valutazione delle5 di 9Numero registro generale 6097/2023Numero sezionale 3806/2025prove offerte e dell’incidenza del comportamento tenuto dallaNumero di raccolta generale 6920/2026Cancellieri al tempo dell’interruzione del rapporto di Dfaotar pnuibtbulicraazio ne 23/03/2026(mancato riallineamento del prezzo del carburante a quellopraticato dalle altre pompe di benzina della zona), già valutatoda entrambi i Giudici nei pregressi gradi del giudizio comecondotta in grado di provocare l’interruzione del nesso causaletra inadempimento e danno ex art. 1227, comma 1, c.c.,nonché nella pretesa di operare una differente valutazione delleprove allegate e fornite circa i minori profitti ottenuti, tuttaviaritenute dai giudici di merito non idonee a provare il lucrocessante in concreto subito.19. Quanto al primo e il terzo motivo, in cui si denuncia laviolazione degli artt. 1453, 1223 e 1227 c.c. trattasi,all’evidenza, di censure attinenti a valutazioni di merito sullamancata prova del danno in concreto imputabile alla condottainadempiente della controparte, del tutto non attinenti allededotte violazioni di norme, applicate secondo parametri correttie sulla base delle circostanze addotte dalla parte attrice, maritenute non idonee a provare il danno-conseguenza, tra l’altroconfondendo il piano dell’art. 1227, secondo comma, c.c., (Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 19218 del 19/07/2018; Cass. n.12714/2010), con quello di cui al primo comma, applicato daigiudici di merito, che attiene alla differente fattispecie divalutazione ex officio dell’eventuale contributo causale deldanneggiato nella produzione del danno.20. Sicché le censure, anziché offrire argomenti idonei asuffragare le denunciate violazioni di legge mirano in realtà aindurre questa Corte a rivalutare i fatti di causa attraverso glielementi di prova presi ampiamente e coerentemente in esamedalla Corte di merito. Il che è inammissibile giacché non è ilpunto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenzadel vizio di cui all'art. 360 comma 1 n. 3, c.p.c., ma6 di 9Numero registro generale 6097/2023Numero sezionale 3806/2025l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente,Numero di raccolta generale 6920/2026abbia seguito il giudice di merito nel selezionare leDa tan puobrbmlicaezio ne 23/03/2026applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle (così, Sez. U-,Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass., Sez. 6-3, ordinanzan. 26769 del 23/20/2018; Sez. 3, sentenza n. 20382dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del10/6/2016).21. A tutto quanto sopra va aggiunto che, la ricorrente, nelsecondo motivo denuncia come, a livello interpretativo, icontratti non potessero essere intesi nel senso indicato dallacorte d’appello; tuttavia, tale deduzione, per essere scrutinata inquesta sede di giudizio di legittimità, avrebbe richiesto laprospettazione, non rinvenibile neanche nelle pieghe del motivo,di una violazione dei comuni canoni interpretativi del contrattodi cui agli artt. 1362 ss., per di più accompagnata da unospecifico riferimento alle clausole contrattuali opportunamentetrascritte, al fine di soddisfare il principio di specificità di cuiall’art. 366 n. 6 c.p.c. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 34469 del27/12/2019).22. Quanto al profilo di nullità della sentenza per illogica ederronea motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., di cui al secondomotivo, va osservato che dal D. Lgs. 1 ottobre 2022 n. 149, c.d."[OSCURATO:PERSONA]", come modificato dalla L. 29 dicembre 2022n. 197, la regola dell’inammissibilità di tale deduzione in caso disentenza “doppiamente conforme” ha trovato solo una nuovacollocazione nell’art. 360, 4 co., c.p.c., risultando del tuttoequivalente alla precedente versione: ai fini della valutazionedell’ ammissibilità del motivo rileva, pertanto, che la sentenzad’appello abbia confermato la decisione di prime cure e che laparte ricorrente non abbia indicato se le argomentazioniutilizzate siano differenti. Ma anche a non volere consideraretale motivo di inammissibilità, va messo in rilievo che si deduce7 di 9Numero registro generale 6097/2023Numero sezionale 3806/2025il vizio di illogica ed erronea motivazione in relazione allaNumero di raccolta generale 6920/2026violazione di norme sostanziali che non si Dinataq puubabdlicraazio ne 23/03/2026propriamente nei termini sanciti da Cass. SU 8053/2014,affinché esso possa qualificarsi come denuncia di motivazioneinternamente illogica o apparente, come tale violativa delc.d. minimo costituzionale.23. In merito alla violazione della norma sulla liquidazioneequitativa del danno di cui all’art. 1226 c.c., pur indicata nellostesso motivo, la ricorrente non considera, anche in questocaso, che la corte di merito ha distinto l’ipotesi dell’accertatograve inadempimento addebitabile alla società fornitrice diprodotti e servizi dalla necessità di prospettare il relativo dannoin concreto subito, ritenuto non sufficientemente provato in basealle stime indicative contenute nei contratti, valutate come nonidonee allo scopo.24. La censura, pertanto, incorre nella violazione del principio dispecificità di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c., essendo incentrata suargomentazioni non idonee a mettere in crisi la ratio decidendi(Cass, SU 23745 del 28/10/2020).25. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.r.l., seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 4.200,00 (di cui euro 4.000,00 per onorari), oltrea spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato8 di 9Numero registro generale 6097/2023Numero sezionale 3806/2025Numero di raccolta generale 6920/2026pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, delloData pubblicazione 23/03/2026stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 30/09/2025, nella Camera di consiglio dellaTerza Sezione Civile.Il PresidenteSCARANO LUIGI ALESSANDRO9 di 9P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 4.200,00 (di cui euro 4.000,00 per onorari), oltrea spese generali e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato8 di 9Numero registro generale 6097/2023Numero sezionale 3806/2025Numero di raccolta generale 6920/2026pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, delloData pubblicazione 23/03/2026stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 30/09/2025, nella Camera di consiglio dellaTerza Sezione Civile.Il PresidenteSCARANO LUIGI ALESSANDRO9 di 9