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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 31040/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RITENUTO.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 2 dicembre 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vercelli del 16 gennaio 2020, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione in anni 2 mesi 2 di reclusione.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si reitera una lettura alternativa delle emergenze probatorie, risulta manifestamente infondato alla luce delle ampie e diffuse argomentazioni svolte dal giudice a p. 5 della sentenza impugnata dove si evidenzia la prova certa della responsabilità dell'imputata; Rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante, risulta manifestamente infondato in quanto reiterativo di doglianze già esposte dinanzi al giudice d'appello e adeguatamente motivate, trattasi inoltre di motivo generico; Rilevato che analogamente reiterativi appaiono il terzo e il quarto motivo con i quali si lamenta l'applicazione della recidiva e la quantificazione dell'aumento di pena per continuazione, posto che il giudice di appello congruamente illustrava a p.6 le ragioni sottese alla applicazione della recidiva e al relativo trattamento sanzionatorio; considerato ancora che ugualmente reiterativa appare la memoria difensiva che ripropone argomenti già esposti nel ricorso e manifestamente infondati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere este ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RITENUTO.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 2 dicembre 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vercelli del 16 gennaio 2020, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione in anni 2 mesi 2 di reclusione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si reitera una lettura alternativa delle emergenze probatorie, risulta manifestamente infondato alla luce delle ampie e diffuse argomentazioni svolte dal giudice a p. 5 della sentenza impugnata dove si evidenzia la prova certa della responsabilità dell'imputata; Rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante, risulta manifestamente infondato in quanto reiterativo di doglianze già esposte dinanzi al giudice d'appello e adeguatamente motivate, trattasi inoltre di motivo generico; Rilevato che analogamente reiterativi appaiono il terzo e il quarto motivo con i quali si lamenta l'applicazione della recidiva e la quantificazione dell'aumento di pena per continuazione, posto che il giudice di appello congruamente illustrava a p.6 le ragioni sottese alla applicazione della recidiva e al relativo trattamento sanzionatorio; considerato ancora che ugualmente reiterativa appare la memoria difensiva che ripropone argomenti già esposti nel ricorso e manifestamente infondati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere este ore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31040/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris