CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18958/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, ha parzialmente riformato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palermo e rideterminato la pena in anni sei mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa per i delitti di danneggiamento e porto illegale di arma clandestina, ritenuti in continuazione con il delitto più grave ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990, oggetto di sentenza già divenuta cosa giudicata; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge processuale non sussistendo la condizione di procedibilità a seguito dell'introduzione del quinto comma nell'art. 635 cod. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Sul punto si è - in modo condivisibile - affermato che in caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione relativo unicamente al trattamento sanzionatorio, acquistano autorità di cosagiudicata le questioni attinenti all'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all'imputato, con conseguente irrilevanza, nel nuovo giudizio, di questioni relative al mutato regime di procedibilità del reato, diversamente da quanto avviene nel caso di remissione di querela, il cui effetto estintivo, in quanto collegato alla semplice esistenza del processo e non a quanto in esso accertato, non è precluso dalla formazione del giudicato parziale (Sez. 5, n. 18346 del C7/02/2025, Arziliero, Rv. 288128). Nel caso in esame il primo ricorso per cassazione e il conseguente annullamento con rinvio (Sez. 1, n. 18140 del 2024) - che ha condotto alla sentenza di appello in questa sede impugnata - hanno riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio cosicché ogni questione afferente il mutato regime di procedibilità - e non la remissione di querela - non è più deducibile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a! pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende: P. Q. M. Dichiara i P.Q.MIl Consig iere estensore Il PresidenteFrance [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 26 2026 *Nine L.