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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 agosto 2022

Cassazione n. 14987/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG M. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. chiede che la Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio la ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 5 agosto 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha convalidato il provvedimento del Questore della provincia di Monza e Brianza, con cui, ex art. 6 della legge n. 401 del 1989, è stato disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il divieto di accesso agli impianti sportivi nonché l'obbligo di presentarsi presso la Questura di Brescia negli orari in cui la . squadra del Brescia disputerà gli incontri sul territorio nazionale per la durata di 5 anni.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989, 178, lett. c), cod. proc. pen., per l'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi con conseguente violazione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA], notificato al ricorrente il 4 agosto 2022, alle ore 9.40, è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari il 5 agosto 2022, alle ore

15.00. La difesa non ha depositato memorie.

Il provvedimento di convalida sarebbe stato, quindi, depositato senza il rispetto del termine di 48 ore concesso a garanzia del contraddittorio, sia pure cartolare, con conseguente nullità dell'ordinanza.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione sulle ragioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione della misura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato.

1.1. In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore - individuato dalla giurisprudenza per l'esercizio del diritto di difesa mediante la produzione di memorie e deduzioni e l'esame della documentazione - dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341).

1.2. La nullità non si concretizza solo se il destinatario della misura di prevenzione abbia esercitato, in sede di convalida, le proprie prerogative difensive, presentando memoria entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore e il Giudice abbia provveduto dopo il deposito di detta memoria, dandone conto, confutandola in merito, nell'ordinanza di convalida (da ultimo, Sez. 3, n. 47811 del 09/11/2022, Pasotti).

1.3. Il provvedimento del Questore della provincia di Monza e Brianza è stato notificato al ricorrente il 4 agosto 2022, alle ore 9.40; l'ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza è stata emessa il 5 agosto 2022 alle ore 15.00 ed è stata depositata in cancelleria in pari data, senza indicazione dell'orario imprecisato; nell'ordinanza non si dà conto della presentazione di memoria difensiva da parte della difesa dell'interessato.

Sussiste, di conseguenza, la nullità eccepita dal ricorrente.

2. Pertanto, l'ordinanza di convalida deve essere annullata senza rinvio; deve essere dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore di Monza e Brianza del 27 luglio 2022 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'obbligo di presentazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Monza e Brianza del 27/07/2022 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG M. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. chiede che la Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio la ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 5 agosto 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha convalidato il provvedimento del Questore della provincia di Monza e Brianza, con cui, ex art. 6 della legge n. 401 del 1989, è stato disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il divieto di accesso agli impianti sportivi nonché l'obbligo di presentarsi presso la Questura di Brescia negli orari in cui la . squadra del Brescia disputerà gli incontri sul territorio nazionale per la durata di 5 anni. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989, 178, lett. c), cod. proc. pen., per l'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi con conseguente violazione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA], notificato al ricorrente il 4 agosto 2022, alle ore 9.40, è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari il 5 agosto 2022, alle ore 15.00. La difesa non ha depositato memorie. Il provvedimento di convalida sarebbe stato, quindi, depositato senza il rispetto del termine di 48 ore concesso a garanzia del contraddittorio, sia pure cartolare, con conseguente nullità dell'ordinanza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione sulle ragioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. 1.1. In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore - individuato dalla giurisprudenza per l'esercizio del diritto di difesa mediante la produzione di memorie e deduzioni e l'esame della documentazione - dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341). 1.2. La nullità non si concretizza solo se il destinatario della misura di prevenzione abbia esercitato, in sede di convalida, le proprie prerogative difensive, presentando memoria entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore e il Giudice abbia provveduto dopo il deposito di detta memoria, dandone conto, confutandola in merito, nell'ordinanza di convalida (da ultimo, Sez. 3, n. 47811 del 09/11/2022, Pasotti). 1.3. Il provvedimento del Questore della provincia di Monza e Brianza è stato notificato al ricorrente il 4 agosto 2022, alle ore 9.40; l'ordinanza di convalida del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza è stata emessa il 5 agosto 2022 alle ore 15.00 ed è stata depositata in cancelleria in pari data, senza indicazione dell'orario imprecisato; nell'ordinanza non si dà conto della presentazione di memoria difensiva da parte della difesa dell'interessato. Sussiste, di conseguenza, la nullità eccepita dal ricorrente. 2. Pertanto, l'ordinanza di convalida deve essere annullata senza rinvio; deve essere dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore di Monza e Brianza del 27 luglio 2022 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Monza e Brianza del 27/07/2022 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore
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