CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23165/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/12/1984;avverso la sentenza del 19/12/2025 della Corte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 19/12/2025 la Corte di appello di Napoli, decidendosull'appello degli imputati, ha confermato la sentenza del 03/06/2021 con laquale il Tribunale di Napoli, ritenuta l’attenuante di cui all’art. 648 comma 4 cod.pen., unificati i reati dalla continuazione, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e LiXiaofeng alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa per i reati di cuiagli artt. 648 cod. pen. (capo A) e 474 cod. pen. (capo B).Secondo le conformi sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’attivitàcommerciale, e [OSCURATO:PERSONA], quale addetto all’esercizio commerciale e presente almomento dell’intervento della PG, avrebbero detenuto ed esposto in venditanumerose cover per cellulari recanti i marchi registrati contraffatti di diverse notecase produttrici.2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite il loro difensore, deducendo i motivi che di seguito si enuncianonei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.,la nullità della sentenza di primo grado, per violazione dell’art. 546 cod. proc.pen., in quanto mancante della indicazione del capo B) dell’imputazione.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge processuale evizio di motivazione in ordine all’accertamento della contraffazione dei marchi.Secondo il difensore i Giudici di merito hanno, indebitamente e illegittimamente,desunto la contraffazione sulla base delle sole dichiarazioni degli agenti di poliziaintervenuti, senza effettuare alcuna perizia. La responsabilità penale del Wusarebbe stata poi illogicamente affermata posto che lo stesso non era presentenell’esercizio commerciale e si trovava da tempo in Cina. Per quanto riguardainvece il Li, non si è in alcun modo tenuto conto del fatto che si trattava di unsemplice dipendente dell’esercizio commerciale e che quindi lo stesso ben potevaignorare la provenienza della merce, peraltro imballata al momentodell’intervento degli operanti.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. A detta delladifesa la Corte non ha motivato sul diniego in quanto ha omesso di consideraretutti gli elementi per la concessione del beneficio.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la nullità dellasentenza di primo grado in quanto non contenente l'indicazione di uno dei duecapi d'imputazione, è manifestamente infondato. Ed invero, l'art. 546, comma 3,cod. proc. pen. nell'elencare i vizi di forma che comportano la nullità dellasentenza non contempla la mancanza del capo d'imputazione all'interno delprovvedimento. Conseguentemente la mancata trascrizione dei capi diimputazione nell'epigrafe della sentenza, contrariamente a quanto dedotto dalladifesa, non determina alcuna invalidità, ben potendo l'enunciazione dei fatti edelle circostanze che formano oggetto della contestazione essere contenuta nelcorpo del provvedimento, in quanto l'art. 546, comma 3, cod. proc. pen.sanziona, a pena di nullità, la sola mancanza o incompletezza del dispositivo (cfrex plurimis Sez. 3, n. 28675 del 24/09/2020, R., Rv. 279968 – 01).2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto in parteinteramente versato in fatto e in parte manifestamente infondato.Questa Corte ha infatti più volte ribadito che nei reati di falso, ivi inclusiquelli aventi ad oggetto la contraffazione di marchi registrati, ai fini della provadel fatto non è necessario l'espletamento di una perizia o di un accertamentotecnico (ex plurimis Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014, Hamoudi, Rv. 260865 –01, in tema di diritto di autore), ben potendo tale prova essere raggiunta – comenel caso in esame – sulla base di una pluralità di elementi, quali le modalitàdell'offerta al pubblico e/o del confezionamento, le condizioni dell'offerente, ilprezzo, la mancanza di documentazione dell'acquisto dal produttore titolare delmarchio, e non ultimo l’escussione di soggetti (inclusi gli agenti di poliziagiudiziaria), qualificati in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale especifica attività (cfr Sez. 3, n. 29892 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444 – 01).Per il resto, il motivo è inammissibile in quanto contiene mere doglianze inpunto di fatto. Il difensore, infatti, pur denunciando apparentemente violazioni dilegge e vizi motivazionali, in realtà contesta la ricostruzione dei fatti operata daigiudici di merito, limitandosi – senza peraltro neppure dedurre eventualitravisamenti della prova – ad invocare una diversa valutazione delle risultanzeprobatorie, che non è consentita in questa sede. Va infatti ribadito il principiocostantemente affermato da questa Corte secondo il quale eccede dai limiti dicognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementimateriali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivodel giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudicedi legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allasola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hannodeterminata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, dellacoerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo(Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01). Sono quindi precluseal giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dalgiudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01). Peraltro, è appena il caso di evidenziare che il fatto che il titolare della dittaera da molto tempo assente dall'Italia è circostanza meramente affermata dalladifesa, la quale non ha tuttavia indicato da quale atto processuale assunto nelprocesso la stessa sia desumibile. Per quanto riguarda invece l'addettoall'esercizio commerciale, la difesa omette completamente di confrontarsi conquanto affermato dalle sentenze di merito: vale a dire che la merce contraffattanon era solo quella ancora imballata ma anche quella esposta in vendita (i cuimarchi erano dunque perfettamente visibili).3. Il terzo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione dellereiterativo del motivo di gravame sul quale i giudici di appello hanno fornitomotivazione adeguata e congrua, con la quale il difensore non si confronta. Si èpiù volte affermato che, non essendo le attenuanti generiche un dirittodell'imputato (neppure quando incensurato), il loro mancato riconoscimento puòessere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi ocircostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01). Si è altresì precisato che al fine di ritenere o escludere lecircostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da talevalutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). La sentenzaimpugnata, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, si è attenuta ai principidi diritto sopra esposti, avendo i Giudici evidenziato, da un lato, che mancavanoelementi positivi che giustificassero la concessione delle attenuanti, e, dall'altro,che doveva essere valorizzata (come ulteriore elemento ostativo) la biografiapenale dell'imputato Wu. Si è poi precisato che il non rilevante valore dellamerce era già stato considerato ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cuiall'art. 648, comma 4, cod. pen. Il difensore non si confronta con i sopra espostiargomenti, e, a ben vedere, non ha neppure indicato quali erano gli elementipositivi in forza dei quali gli imputati erano meritevoli del beneficio di leggeinvocato.4. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdei ricorsi, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00 ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente