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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44044/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 26/10/2020, che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 635 commi 1 e 2 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello considerato che le condanne riportate dal ricorrente erano risalenti nel tempo e che la pena avrebbe dovuto essere commisurata alla condotta posta in essere (parziale danneggiamento di una vetrata).

2. La parte civile Comune di Castelvetrano depositava conclusioni con le quali chiedeva rigettarsi il ricorso, e nota spese della quale chiedeva la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Deve infatti ricordarsi che "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda" (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 21.9.1999, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20.6.2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13.6.2011, rv. 219891; n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610).A^N"- Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato atto della mancanza di elementi valutabili per la concessione del beneficio, evidenziando i pessimi trascorsi giudiziari dell'imputato; pertanto, essendo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419); 2.2 Manifestamente infondato è anche il motivo sulla pena, posto che è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso, come quello in esame, in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4.Deve essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, dovendosi dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per ottenere il riconoscimento della continuazione, senza alcuna contestazione sulla responsabilità)". (Sez.2, Sentenza n. 2963 del 09/12/2020, Ascione, Rv. 280519 - 01); poiché nel caso in esame il ricorso era relativo soltanto alla concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, nessun interesse aveva la parte civile a contraddire sul punto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile.

Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lssini D'Ag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 26/10/2020, che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 635 commi 1 e 2 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello considerato che le condanne riportate dal ricorrente erano risalenti nel tempo e che la pena avrebbe dovuto essere commisurata alla condotta posta in essere (parziale danneggiamento di una vetrata). 2. La parte civile Comune di Castelvetrano depositava conclusioni con le quali chiedeva rigettarsi il ricorso, e nota spese della quale chiedeva la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Deve infatti ricordarsi che "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda" (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 21.9.1999, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20.6.2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13.6.2011, rv. 219891; n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610).A^N"- Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato atto della mancanza di elementi valutabili per la concessione del beneficio, evidenziando i pessimi trascorsi giudiziari dell'imputato; pertanto, essendo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419); 2.2 Manifestamente infondato è anche il motivo sulla pena, posto che è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso, come quello in esame, in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4.Deve essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, dovendosi dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per ottenere il riconoscimento della continuazione, senza alcuna contestazione sulla responsabilità)". (Sez.2, Sentenza n. 2963 del 09/12/2020, Ascione, Rv. 280519 - 01); poiché nel caso in esame il ricorso era relativo soltanto alla concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, nessun interesse aveva la parte civile a contraddire sul punto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lssini D'Ag
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