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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29432/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7263/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che ha riformato solo quanto alla durara delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. la sentenza del Tribunale di Lecce di condanna per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216 co.1 n.2, 222 R.D. 267/42; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità - è indeducibile perché fondato su motivi aspecifici in quanto non contrasta nei limiti dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. — le argomentazioni della sentenza impugnata sul ruolo concretamente svolto dal prevenuto nell'ambito della società fallita, a prescindere dal subingresso formale di altro soggetto, e sulla condotta posta n essere anche rispetto alla tenuta delle scritture contabili; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7-8 della sentenza impugnata) di una statuizione negativa adeguatamente motivata ed esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7263/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che ha riformato solo quanto alla durara delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. la sentenza del Tribunale di Lecce di condanna per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216 co.1 n.2, 222 R.D. 267/42; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità - è indeducibile perché fondato su motivi aspecifici in quanto non contrasta nei limiti dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. — le argomentazioni della sentenza impugnata sul ruolo concretamente svolto dal prevenuto nell'ambito della società fallita, a prescindere dal subingresso formale di altro soggetto, e sulla condotta posta n essere anche rispetto alla tenuta delle scritture contabili; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7-8 della sentenza impugnata) di una statuizione negativa adeguatamente motivata ed esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno
Sentenza Cassazione n. 29432/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris