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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2024/2026

ECLI:EU:T:2026:401
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0659_RES

[OSCURATO:PERSONA]659/24

Bloom contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 giugno 2026 «Politica comune della pesca – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1382 – Deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto riguarda il divieto di pesca a strascico al di sopra di habitat protetti per pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato “gangui” operanti in talune acque territoriali della Francia – Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento n. 1967/2006 – Possibilità di derogare al divieto di pesca a strascico in una zona designata come sito Natura 2000 per la conservazione di uno o più habitat protetti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 1967/2006 – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Errore di diritto – Manifesto errore di valutazione» Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione avente ad oggetto una decisione di rigetto di una richiesta di riesame interno – Atto di ricorso – Sovrapposizione degli argomenti presentati nella richiesta di riesame interno – Ammissibilità (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 10 e 12; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2024/1382) (v. punti 20-28) Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Misure di gestione – Pesca nel [OSCURATO:PERSONA] – Regolamento n. 1967/2006 – Habitat protetti – Conservazione delle praterie sottomarine, degli habitat coralligeni o dei letti di maerl – Divieto limitato della pesca a strascico sugli habitat presenti nelle zone protette come siti Natura 2000, nelle aree specialmente protette (ASP) e nelle aree specialmente protette d’importanza mediterranea (ASPIM) – Ammissibilità (Artt. 11 e 191 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1967/2006, considerando 4 e 18, e artt. 2, punti da 11 a 13, e 4, nn. 1, primo comma, 2 e 4) (v. punti 34, 40-59) Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Obbligo di evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie – Adeguata valutazione dell’impatto di un’attività umana su un sito Natura 2000 – Divieto di ogni attività umana all’interno di un intero sito Natura 2000 – Inammissibilità – Necessità, per gli Stati membri, di dimostrare l’assenza di un significativo pregiudizio arrecato da tale attività agli obiettivi di conservazione degli habitat protetti dal sito in questione (Regolamento del Consiglio n. 1967/2006, art. 4, n. 4; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2024/1382, considerando 25; direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, nn. 2-4) (v. punti 61-69) Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Protocollo relativo alle aree specialmente protette e alla biodiversità nel [OSCURATO:PERSONA] – Divieto delle attività che possono arrecare pregiudizio alle risorse contemplate nello statuto delle aree specialmente protette (ASP) o delle aree specialmente protette d’importanza mediterranea (ASPIM) – Carattere non assoluto – Ammissibilità delle attività tradizionali della popolazione locale sul piano della sussistenza e su quello culturale [Decisione del Consiglio 1999/800; protocollo relativo alle aree specialmente protette e alla biodiversità nel [OSCURATO:PERSONA], artt. 6, lett. h), 8, n. 3, lett. b), e 18, n. 1] (v. punti 70-72) Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Misure di gestione – Pesca nel [OSCURATO:PERSONA] – Regolamento n. 1967/2006 – Habitat protetti – Conservazione delle praterie sottomarine, degli habitat coralligeni o dei letti di maerl – Deroga al divieto di praticare la pesca sulle praterie di posidonie situate in una zona designata come sito Natura 2000, come aerea specialmente protetta (ASP) o come area specialmente protetta d’importanza mediterranea (ASPIM) – Ammissibilità – Presupposti – Rilascio di permessi di pesca speciali (Regolamento del Consiglio n. 1967/2006, artt. 4, nn. 1, 4 e 5, e 19; regolamento del Consiglio n. 1224/2009, artt. 4, punto 10, 7 e 123; direttiva del Consiglio 92/43, artt. 6, nn. 3 e 4) (v. punti 83-98) Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Misure di gestione – Pesca nel [OSCURATO:PERSONA] – Regolamento n. 1967/2006 – Habitat protetti – Conservazione delle praterie sottomarine, degli habitat coralligeni o dei letti di maerl – Deroga al divieto di praticare la pesca sulle praterie di posidonie situate in una zona designata come sito Natura 2000, come aerea specialmente protetta (ASP) o come area specialmente protetta d’importanza mediterranea (ASPIM) – Deroga limitata alla pesca con gangui praticata sulle erbiere di posidonie, ad esclusione degli altri habitat protetti del sito Natura 2000 di cui trattasi – Assenza di manifesto errore di valutazione – Insussistenza della violazione dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006 (Regolamento del Consiglio n. 1967/2006, artt. 4, nn. 1, 2 e 5, e 13, nn. 1, primo comma, e 2; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2024/1382) (v. punti 99-129) [OSCURATO:PERSONA] la sua sentenza, il Tribunale, pronunciandosi per la prima volta sull'interpretazione e sull'applicazione del regolamento n. 1967/2006 ( 1 ), conferma la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea di respingere una richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione 2024/1382 ( 2 ) che proroga la deroga al primo regolamento per quanto riguarda il divieto di pesca su habitat protetti in talune acque territoriali della Francia (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Con il regolamento di esecuzione 2024/1382, la [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso una proroga della deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1967/2006, consentendo così ai pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» (in prosieguo: la «pesca a strascico») di operare sulle praterie sottomarine di posidonie nelle acque territoriali francesi situate in un sito Natura 2000, a sua volta incluso in un'area specialmente protetta di importanza mediterranea (in prosieguo: un’«ASPIM»).

Nel 2024, la ricorrente, Bloom, una ONG per la difesa della biodiversità marina, ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del regolamento di Aarhus ( 3 ), una richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione 2024/1382, che essa ritiene contraria all'articolo 4 del regolamento n. 1967/2006.

È in tale contesto che è stato presentato al Tribunale un ricorso di annullamento contro la decisione impugnata.

Giudizio del Tribunale In primo luogo, il Tribunale esamina se il divieto di pesca a strascico sopra determinati habitat protetti, qualora tali habitat siano situati in una zona designata come sito Natura 2000, area specialmente protetta (in prosieguo: «ASP») o ASPIM, debba estendersi all'intera zona.

A tal riguardo, il Tribunale considera che l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006, relativo ai siti Natura 2000, ASP o ASPIM non costituisce un divieto indipendente da quello previsto all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, di tale regolamento relativo alla pesca a strascico sulle praterie sottomarine, gli habitat coralligeni e i letti di maerl.

A tal fine, esso tiene conto in particolare della scelta del legislatore dell'Unione di rinviare espressamente, nell'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento, «[a]l divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2».

Tale interpretazione letterale dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento n. 1967/2006 esclude l'estensione del divieto della pesca a strascico «su» fondali marini diversi dalle praterie sottomarine, dagli habitat coralligeni e dai letti di maerl presenti nei siti Natura 2000, ASP o ASPIM.

Tale interpretazione è avvalorata da un’analisi contestuale e teleologica di tali disposizioni.

Da un lato, quanto al contesto, il Tribunale sottolinea che il paragrafo 4 dell'articolo 4 del regolamento n. 1967/2006 si spiega alla luce dell'obbligo per gli Stati membri di mappare gli habitat sensibili in forza del paragrafo 6 del medesimo articolo.

Infatti, al momento dell'entrata in vigore di detto regolamento, gli habitat sensibili protetti in un sito Natura 2000, in un'ASP o in una ASPIM erano già necessariamente localizzati, di modo che il divieto della pesca a strascico sopra detti habitat doveva applicarsi, a partire da tale data, anche in assenza di cartografia realizzata conformemente al citato paragrafo

6. Dall'altro lato, per quanto riguarda l'interpretazione teleologica, il Tribunale sottolinea che, ai fini dell'interpretazione del regolamento n. 1967/2006, l’aspetto sociale ed economico deve essere preso in considerazione in modo equilibrato unitamente alle considerazioni ambientali.

Pertanto, la protezione degli habitat sensibili di cui all'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento non può escludere qualsiasi pratica di pesca a strascico, in particolare da parte di pescatori artigianali, all'interno di una zona protetta come sito Natura 2000, ASP o ASPIM, ad eccezione delle parti di tali zone che ospitano gli habitat menzionati.

Il Tribunale respinge inoltre gli argomenti della ricorrente fondati sulle disposizioni di altri atti specifici ai siti Natura 2000, ASP e ASPIM.

Da un lato, per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva «habitat» ( 4 ) nei siti Natura 2000, esso si rivolge agli Stati membri e lascia loro un margine di discrezionalità, senza imporre loro di vietare in linea di principio qualsiasi attività umana all'interno di un siffatto sito.

Tuttavia, tale disposizione subordina tali attività alla necessità di dimostrare che esse non rischino di pregiudicare in modo significativo gli obiettivi di conservazione degli habitat che il sito in questione mira a proteggere.

Nel caso di specie, le autorità francesi hanno concluso che il rischio per gli obiettivi di conservazione delle praterie di posidonie derivante dalla pesca con la rete a strascico era moderato.

Dall'altro lato, dai requisiti di protezione connessi allo status di ASP e ASPIM, previsti nel protocollo relativo agli ASP e alla biodiversità nel [OSCURATO:PERSONA] ( 5 ), non risulta che la pratica della pesca a strascico nelle zone ASP o ASPIM, che non ospitano habitat protetti, debba necessariamente essere considerata dannosa per questi ultimi.

Infine, il Tribunale rileva che il divieto della pesca a strascico «sopra» gli habitat protetti include anche il divieto di una siffatta pesca sopra i settori individuati per la loro ricostituzione, senza che ciò copra automaticamente la totalità di una zona protetta in cui tali habitat siano inclusi.

In secondo luogo, dopo aver stabilito che l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006 comportava il divieto della pesca a strascico unicamente sopra determinati habitat situati in una zona designata come sito Natura 2000, ASP o ASPIM, e non sull'intera zona, il Tribunale esamina se l'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento consenta di derogare a tale divieto sulle praterie di posidonie situate in una zona siffatta designata per la conservazione di dette praterie.

A tal riguardo, il Tribunale considera possibile una siffatta deroga, dopo aver constatato che l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006 consente di derogare al divieto previsto al suo articolo 4, paragrafo 1, primo comma, cui fa rinvio il suo articolo 4, paragrafo

4. Il Tribunale aggiunge che la deroga prevista all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006 non costituisce un'autorizzazione generale a praticare la pesca a strascico, ma rimane soggetta a condizioni restrittive.

Inoltre, qualora uno Stato membro concluda che il rilascio di un'autorizzazione di pesca violi le disposizioni della direttiva «habitat», esso è tenuto a rifiutare tale rilascio, nonostante la deroga di cui trattasi. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel [OSCURATO:PERSONA] e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ( GU 2006, L 409, pag. 9 ). ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1382 della [OSCURATO:PERSONA], del 23 maggio 2024, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo gangui in talune acque territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d'Azur) (GU L, 2024/1382). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi [dell’Unione europea] delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU 2006, L 264, pag. 13 ), come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021 ( GU 2021, L 356, pag. 1 ). ( 4 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU 1992, L 206, pag. 7 ). ( 5 ) Protocollo relativo alle aree specialmente protette e alla biodiversità nel [OSCURATO:PERSONA] ( GU 1999, L 322, pag. 3 )

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0659_RES [OSCURATO:PERSONA]659/24 Bloom contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 giugno 2026 «Politica comune della pesca – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1382 – Deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto riguarda il divieto di pesca a strascico al di sopra di habitat protetti per pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato “gangui” operanti in talune acque territoriali della Francia – Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del regolamento n. 1967/2006 – Possibilità di derogare al divieto di pesca a strascico in una zona designata come sito Natura 2000 per la conservazione di uno o più habitat protetti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 1967/2006 – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Errore di diritto – Manifesto errore di valutazione» Ambiente – Convenzione di Aarhus – Applicazione alle istituzioni dell’Unione – Facoltà per le organizzazioni non governative di chiedere il riesame interno di atti amministrativi in materia ambientale – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione avente ad oggetto una decisione di rigetto di una richiesta di riesame interno – Atto di ricorso – Sovrapposizione degli argomenti presentati nella richiesta di riesame interno – Ammissibilità (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 10 e 12; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2024/1382) (v. punti 20-28) Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Misure di gestione – Pesca nel [OSCURATO:PERSONA] – Regolamento n. 1967/2006 – Habitat protetti – Conservazione delle praterie sottomarine, degli habitat coralligeni o dei letti di maerl – Divieto limitato della pesca a strascico sugli habitat presenti nelle zone protette come siti Natura 2000, nelle aree specialmente protette (ASP) e nelle aree specialmente protette d’importanza mediterranea (ASPIM) – Ammissibilità (Artt. 11 e 191 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1967/2006, considerando 4 e 18, e artt. 2, punti da 11 a 13, e 4, nn. 1, primo comma, 2 e 4) (v. punti 34, 40-59) Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Obbligo di evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie – Adeguata valutazione dell’impatto di un’attività umana su un sito Natura 2000 – Divieto di ogni attività umana all’interno di un intero sito Natura 2000 – Inammissibilità – Necessità, per gli Stati membri, di dimostrare l’assenza di un significativo pregiudizio arrecato da tale attività agli obiettivi di conservazione degli habitat protetti dal sito in questione (Regolamento del Consiglio n. 1967/2006, art. 4, n. 4; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2024/1382, considerando 25; direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, nn. 2-4) (v. punti 61-69) Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Protocollo relativo alle aree specialmente protette e alla biodiversità nel [OSCURATO:PERSONA] – Divieto delle attività che possono arrecare pregiudizio alle risorse contemplate nello statuto delle aree specialmente protette (ASP) o delle aree specialmente protette d’importanza mediterranea (ASPIM) – Carattere non assoluto – Ammissibilità delle attività tradizionali della popolazione locale sul piano della sussistenza e su quello culturale [Decisione del Consiglio 1999/800; protocollo relativo alle aree specialmente protette e alla biodiversità nel [OSCURATO:PERSONA], artt. 6, lett. h), 8, n. 3, lett. b), e 18, n. 1] (v. punti 70-72) Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Misure di gestione – Pesca nel [OSCURATO:PERSONA] – Regolamento n. 1967/2006 – Habitat protetti – Conservazione delle praterie sottomarine, degli habitat coralligeni o dei letti di maerl – Deroga al divieto di praticare la pesca sulle praterie di posidonie situate in una zona designata come sito Natura 2000, come aerea specialmente protetta (ASP) o come area specialmente protetta d’importanza mediterranea (ASPIM) – Ammissibilità – Presupposti – Rilascio di permessi di pesca speciali (Regolamento del Consiglio n. 1967/2006, artt. 4, nn. 1, 4 e 5, e 19; regolamento del Consiglio n. 1224/2009, artt. 4, punto 10, 7 e 123; direttiva del Consiglio 92/43, artt. 6, nn. 3 e 4) (v. punti 83-98) Pesca – Conservazione delle risorse del mare – Misure di gestione – Pesca nel [OSCURATO:PERSONA] – Regolamento n. 1967/2006 – Habitat protetti – Conservazione delle praterie sottomarine, degli habitat coralligeni o dei letti di maerl – Deroga al divieto di praticare la pesca sulle praterie di posidonie situate in una zona designata come sito Natura 2000, come aerea specialmente protetta (ASP) o come area specialmente protetta d’importanza mediterranea (ASPIM) – Deroga limitata alla pesca con gangui praticata sulle erbiere di posidonie, ad esclusione degli altri habitat protetti del sito Natura 2000 di cui trattasi – Assenza di manifesto errore di valutazione – Insussistenza della violazione dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006 (Regolamento del Consiglio n. 1967/2006, artt. 4, nn. 1, 2 e 5, e 13, nn. 1, primo comma, e 2; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2024/1382) (v. punti 99-129) [OSCURATO:PERSONA] la sua sentenza, il Tribunale, pronunciandosi per la prima volta sull'interpretazione e sull'applicazione del regolamento n. 1967/2006 ( 1 ), conferma la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea di respingere una richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione 2024/1382 ( 2 ) che proroga la deroga al primo regolamento per quanto riguarda il divieto di pesca su habitat protetti in talune acque territoriali della Francia (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Con il regolamento di esecuzione 2024/1382, la [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso una proroga della deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1967/2006, consentendo così ai pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» (in prosieguo: la «pesca a strascico») di operare sulle praterie sottomarine di posidonie nelle acque territoriali francesi situate in un sito Natura 2000, a sua volta incluso in un'area specialmente protetta di importanza mediterranea (in prosieguo: un’«ASPIM»). Nel 2024, la ricorrente, Bloom, una ONG per la difesa della biodiversità marina, ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del regolamento di Aarhus ( 3 ), una richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione 2024/1382, che essa ritiene contraria all'articolo 4 del regolamento n. 1967/2006. È in tale contesto che è stato presentato al Tribunale un ricorso di annullamento contro la decisione impugnata. Giudizio del Tribunale In primo luogo, il Tribunale esamina se il divieto di pesca a strascico sopra determinati habitat protetti, qualora tali habitat siano situati in una zona designata come sito Natura 2000, area specialmente protetta (in prosieguo: «ASP») o ASPIM, debba estendersi all'intera zona. A tal riguardo, il Tribunale considera che l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006, relativo ai siti Natura 2000, ASP o ASPIM non costituisce un divieto indipendente da quello previsto all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, di tale regolamento relativo alla pesca a strascico sulle praterie sottomarine, gli habitat coralligeni e i letti di maerl. A tal fine, esso tiene conto in particolare della scelta del legislatore dell'Unione di rinviare espressamente, nell'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento, «[a]l divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2». Tale interpretazione letterale dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento n. 1967/2006 esclude l'estensione del divieto della pesca a strascico «su» fondali marini diversi dalle praterie sottomarine, dagli habitat coralligeni e dai letti di maerl presenti nei siti Natura 2000, ASP o ASPIM. Tale interpretazione è avvalorata da un’analisi contestuale e teleologica di tali disposizioni. Da un lato, quanto al contesto, il Tribunale sottolinea che il paragrafo 4 dell'articolo 4 del regolamento n. 1967/2006 si spiega alla luce dell'obbligo per gli Stati membri di mappare gli habitat sensibili in forza del paragrafo 6 del medesimo articolo. Infatti, al momento dell'entrata in vigore di detto regolamento, gli habitat sensibili protetti in un sito Natura 2000, in un'ASP o in una ASPIM erano già necessariamente localizzati, di modo che il divieto della pesca a strascico sopra detti habitat doveva applicarsi, a partire da tale data, anche in assenza di cartografia realizzata conformemente al citato paragrafo 6. Dall'altro lato, per quanto riguarda l'interpretazione teleologica, il Tribunale sottolinea che, ai fini dell'interpretazione del regolamento n. 1967/2006, l’aspetto sociale ed economico deve essere preso in considerazione in modo equilibrato unitamente alle considerazioni ambientali. Pertanto, la protezione degli habitat sensibili di cui all'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento non può escludere qualsiasi pratica di pesca a strascico, in particolare da parte di pescatori artigianali, all'interno di una zona protetta come sito Natura 2000, ASP o ASPIM, ad eccezione delle parti di tali zone che ospitano gli habitat menzionati. Il Tribunale respinge inoltre gli argomenti della ricorrente fondati sulle disposizioni di altri atti specifici ai siti Natura 2000, ASP e ASPIM. Da un lato, per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva «habitat» ( 4 ) nei siti Natura 2000, esso si rivolge agli Stati membri e lascia loro un margine di discrezionalità, senza imporre loro di vietare in linea di principio qualsiasi attività umana all'interno di un siffatto sito. Tuttavia, tale disposizione subordina tali attività alla necessità di dimostrare che esse non rischino di pregiudicare in modo significativo gli obiettivi di conservazione degli habitat che il sito in questione mira a proteggere. Nel caso di specie, le autorità francesi hanno concluso che il rischio per gli obiettivi di conservazione delle praterie di posidonie derivante dalla pesca con la rete a strascico era moderato. Dall'altro lato, dai requisiti di protezione connessi allo status di ASP e ASPIM, previsti nel protocollo relativo agli ASP e alla biodiversità nel [OSCURATO:PERSONA] ( 5 ), non risulta che la pratica della pesca a strascico nelle zone ASP o ASPIM, che non ospitano habitat protetti, debba necessariamente essere considerata dannosa per questi ultimi. Infine, il Tribunale rileva che il divieto della pesca a strascico «sopra» gli habitat protetti include anche il divieto di una siffatta pesca sopra i settori individuati per la loro ricostituzione, senza che ciò copra automaticamente la totalità di una zona protetta in cui tali habitat siano inclusi. In secondo luogo, dopo aver stabilito che l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1967/2006 comportava il divieto della pesca a strascico unicamente sopra determinati habitat situati in una zona designata come sito Natura 2000, ASP o ASPIM, e non sull'intera zona, il Tribunale esamina se l'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento consenta di derogare a tale divieto sulle praterie di posidonie situate in una zona siffatta designata per la conservazione di dette praterie. A tal riguardo, il Tribunale considera possibile una siffatta deroga, dopo aver constatato che l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006 consente di derogare al divieto previsto al suo articolo 4, paragrafo 1, primo comma, cui fa rinvio il suo articolo 4, paragrafo 4. Il Tribunale aggiunge che la deroga prevista all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1967/2006 non costituisce un'autorizzazione generale a praticare la pesca a strascico, ma rimane soggetta a condizioni restrittive. Inoltre, qualora uno Stato membro concluda che il rilascio di un'autorizzazione di pesca violi le disposizioni della direttiva «habitat», esso è tenuto a rifiutare tale rilascio, nonostante la deroga di cui trattasi. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel [OSCURATO:PERSONA] e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ( GU 2006, L 409, pag. 9 ). ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1382 della [OSCURATO:PERSONA], del 23 maggio 2024, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo gangui in talune acque territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d'Azur) (GU L, 2024/1382). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi [dell’Unione europea] delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU 2006, L 264, pag. 13 ), come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021 ( GU 2021, L 356, pag. 1 ). ( 4 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU 1992, L 206, pag. 7 ). ( 5 ) Protocollo relativo alle aree specialmente protette e alla biodiversità nel [OSCURATO:PERSONA] ( GU 1999, L 322, pag. 3 )
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2024/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris