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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 luglio 1992

Cassazione n. 31937/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data 17/12/2021 del Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17/12/2021 il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, ha confermato, previo annullamento del titolo limitatamente ai delitti pluriaggravati di acquisto e trasporto di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, di cui ai capi F, H e I della contestazione provvisoria, l'ordinanza con la quale, il precedente 02/12/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto-mezzo di promozione e organizzazione di un'associazione finalizzata alla commissione di reati di contrabbando, aggravato dall'avvalimento del contributo di un gruppo criminale operante in più Stati (di cui al capo B) e a sei delitti-fine di acquisto e trasporto di tabacchi lavorati esteri di contrabbando pluriaggravati (di cui ai capi D, F, G, H, I e 3).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Bruno, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione per illogicità manifesta.

Sostiene, in specie, che il Tribunale distrettuale, nel confermare il provvedimento genetico, avrebbe obliterato la disamina delle censure difensive incentrate sulla mancanza di autonoma valutazione, da parte del giudice di prime cure, del compendio indiziario e delle esigenze preventive afferenti la posizione dell'indagato.

2.2. Con il secondo motivo, invece, si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 273 cod. proc. pen. e 291-quater,commi 1 e 2, d.P.R. n. 43 del 1973 e di vizio di motivazione per carenza.

Assume in proposito che i giudici della cautela, esposti i consolidati principi giurisprudenziali in tema di reato associativo, avevano del tutto obliterato la verifica della sua concreta configurabilità nel caso concreto e non si erano curati di indicare gli elementi da cui avevano desunto l'affiliazione al sodalizio dell'indagato, in presenza di fattori - quali la precaria stabilità del vincolo, l'assenza di una comune organizzazione e l'episodicità dei contributi offerti dal predetto - tutt'altro che indicativi della richiesta affectio societatis.

3. Successivamente il medesimo difensore ha presentato un motivo aggiunto, col quale ha esteso al profilo cautelare le doglianze articolate con il secondo dei motivi in origine proposti, lamentando in specie, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 274, lett. c), cod. proc. pen. e 291-quater, commi 1 e 2, d.P.R. n. 43 del 1973 e vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione, che si assume irragionevolmente desunto dall'unico e risalente precedente di polizia da cui l'indagato risulta gravato e dal breve lasso temporale decorso dai fatti, ancorchè fossero trascorsi ben undici mesi tra la cessazione dell'attività investigativa e l'esecuzione del titolo cautelare durante i quali il predetto si era astenuto dal commettere ulteriori reati.4.

Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Destituito di fondamento risulta innanzitutto il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione per illogicità manifesta, sostenendo che, nel provvedimento gravato, i giudici della cautela avrebbero ingiustificatamente obliterato lo scrutinio delle doglianze fondate sulla mancanza di autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, del compendio indiziario e delle esigenze cautelari afferenti la posizione dell'indagato.

Ritiene in proposito il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di gravame, il Tribunale distrettuale abbia esposto, con argomentazioni logiche e coerenti (rinvenibili alla pag. 6 dell'ordinanza impugnata), le ragioni a fondamento della confutazione delle doglianze difensive, evidenziando che il giudice di prime cure aveva esposto e valutato in maniera adeguata, autonoma e individualizzata sia il profilo indiziario che quello cautelare, sicchè il rinvio "per relationem" ai contenuti del decreto di fermo e della correlata richiesta di convalida avanzata dal pubblico ministero - pure rinvenibile nel provvedimento genetico - era da intendersi come riferito alla sola ricostruzione dei fatti oggetto dell'incolpazione provvisoria.

La decisione del Tribunale gravato risulta, quindi, sorretta da un impianto motivazionale logico e coerente, al cospetto del quale la dedotta doglianza non coglie nel segno, risolvendosi, oltretutto, nella mera riproposizione di una lamentazione illo tempore prospettata con la richiesta di riesame.

È tuttavia pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di ricorso non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi.La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).

Tanto chiarito, deve inoltre evidenziarsi che la decisione gravata non presenta neanche il dedotto vizio di violazione di legge, conformandosi il decisum all'interpretazione costantemente data al menzionato dato normativo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di misure caute/ari personali, il requisito dell'autonoma valutazione del giudice cautelare, di cui all'art. 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen., è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica c.d. dell'incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessaria, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme» (in tal senso, Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 11/01/2019, Pedato, Rv. 275339-01).

3. Palesemente infondato risulta, poi, il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 273 cod. proc. pen. e 291-quater, commi 1 e 2, d.P.R. n. 43 del 1973 e di vizio di motivazione per carenza, sostenendo che, nel provvedimento gravato, non si sarebbe valutata la concreta configurabilità del reato associativo e non si sarebbero indicati gli elementi sintomatici dell'affiliazione al sodalizio dell'indagato, in presenza, oltretutto, di fattori contrastanti con l'affermata sussistenza della prescritta affectio societatís.

Osserva al riguardo il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici della cautela hanno avuto cura di indicare, nel corpo del provvedimento gravato (in specie alle pagg. 7, 8, 9 e 10), gli specifici elementi da cui hanno inferito la sussistenza e la concreta operatività dell'associazione finalizzata alla commissione di reati di contrabbando, nonché l'affiliazione ad essa dell'indagato.In particolare, hanno desunto l'esistenza di un organismo associativo dall'elevato numero di delitti-fine posti in essere, con analoghe modalità, da un ristretto nucleo di individui, dai continuativi e sistematici contatti tra di essi, dalla specifica ripartizione dei ruoli, dal consistente volume d'affari in concreto generato, dall'esistenza di un'efficiente struttura organizzata e dall'indeterminatezza del programma criminoso, chiarendo che, a fronte di tali indicatori, scarso rilievo doveva attribuirsi alla dedotta carenza di una "cassa comune" e di un deposito in cui ricoverare le merci illecitamente introdotte nel territorio nazionale, di per sé indicativi della sola fluidità operativa del sodalizio e non dell'assenza delle condizioni legittimanti la configurabilità del delitto-mezzo.

Analogamente, hanno illustrato con precisione gli elementi sintomatici dell'affiliazione alla consorteria dell'indagato, indicandoli nella pluralità di delitti- fine in cui il predetto è risultato coinvolto e nel contenuto di talune conversazioni telefoniche intercorse tra coindagati, dalle quali era dato desumere il ruolo, tutt'altro che marginale, da costui svolto all'interno del gruppo criminale.

Orbene, a fronte di un argomentato in cui ci si è curati di individuare in dettaglio i molteplici e convergenti fattori indizianti e di esplicitare, ad un tempo, le ragioni che inducono ad attribuire agli stessi l'anzidetta valenza, appare di tutta evidenza l'infondatezza dell'agitata doglianza.

4. Del tutto privo di pregio risulta, infine, anche il motivo aggiunto, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 274, lett. c), cod. proc. pen. e 291-quater, commi 1 e 2, d.P.R. n. 43 del 1973 e vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione, sostenendo che lo stesso sarebbe stato irragionevolmente desunto dall'unico e risalente precedente di polizia esistente a carico dell'indagato e dal breve lasso temporale decorso dai fatti, sebbene il predetto si fosse astenuto dal commettere ulteriori reati nei mesi successivi alla cessazione dell'attività d'indagine.

Ritiene in proposito il Collegio che la dedotta doglianza sia connotata da censurabile genericità, posto che il Tribunale distrettuale ha indicato con chiarezza (in specie alle pagg. 13 e 14 dell'ordinanza gravata) gli elementi sintomatici della permanenza di uno stringente pericolo di fuga e di un altrettanto concreto e attuale pericolo di reiterazione, individuandoli, per un verso, negli stretti legami esistenti tra il sodalizio nel quale risultava inserito l'indagato e la consorteria operante in Tunisia, idonei ex se a consentire al primo di sottrarsi agevolmente alle esigenze di giustizia e, per altro verso, nella spiccata capacità gestionale e organizzativa del predetto, dispiegatasi nell'oculato coordinamento delle attività del gruppo criminoso in cui militava e 4 nella costante cura dei rapporti d'affari con i fornitori dei tabacchi lavorati esteri illecitamente introdotti nel territorio nazionale.

Orbene, a fronte di un argomentato motivazionale siffatto, connotato da logicità, linearità e coerenza, le lamentazioni difensive appaiono del tutto generiche per indeterminatezza, incentrandosi sull'assenza di precedenti penali a carico dell'indagato e sull'asfittica valorizzazione del tempo - in verità neanche considerevole - decorso dai fatti, la qual cosa rende la deduzione evidentemente assertiva.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data 17/12/2021 del Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17/12/2021 il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, ha confermato, previo annullamento del titolo limitatamente ai delitti pluriaggravati di acquisto e trasporto di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, di cui ai capi F, H e I della contestazione provvisoria, l'ordinanza con la quale, il precedente 02/12/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto-mezzo di promozione e organizzazione di un'associazione finalizzata alla commissione di reati di contrabbando, aggravato dall'avvalimento del contributo di un gruppo criminale operante in più Stati (di cui al capo B) e a sei delitti-fine di acquisto e trasporto di tabacchi lavorati esteri di contrabbando pluriaggravati (di cui ai capi D, F, G, H, I e 3). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Bruno, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione per illogicità manifesta. Sostiene, in specie, che il Tribunale distrettuale, nel confermare il provvedimento genetico, avrebbe obliterato la disamina delle censure difensive incentrate sulla mancanza di autonoma valutazione, da parte del giudice di prime cure, del compendio indiziario e delle esigenze preventive afferenti la posizione dell'indagato. 2.2. Con il secondo motivo, invece, si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 273 cod. proc. pen. e 291-quater,commi 1 e 2, d.P.R. n. 43 del 1973 e di vizio di motivazione per carenza. Assume in proposito che i giudici della cautela, esposti i consolidati principi giurisprudenziali in tema di reato associativo, avevano del tutto obliterato la verifica della sua concreta configurabilità nel caso concreto e non si erano curati di indicare gli elementi da cui avevano desunto l'affiliazione al sodalizio dell'indagato, in presenza di fattori - quali la precaria stabilità del vincolo, l'assenza di una comune organizzazione e l'episodicità dei contributi offerti dal predetto - tutt'altro che indicativi della richiesta affectio societatis. 3. Successivamente il medesimo difensore ha presentato un motivo aggiunto, col quale ha esteso al profilo cautelare le doglianze articolate con il secondo dei motivi in origine proposti, lamentando in specie, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 274, lett. c), cod. proc. pen. e 291-quater, commi 1 e 2, d.P.R. n. 43 del 1973 e vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione, che si assume irragionevolmente desunto dall'unico e risalente precedente di polizia da cui l'indagato risulta gravato e dal breve lasso temporale decorso dai fatti, ancorchè fossero trascorsi ben undici mesi tra la cessazione dell'attività investigativa e l'esecuzione del titolo cautelare durante i quali il predetto si era astenuto dal commettere ulteriori reati.4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento risulta innanzitutto il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione per illogicità manifesta, sostenendo che, nel provvedimento gravato, i giudici della cautela avrebbero ingiustificatamente obliterato lo scrutinio delle doglianze fondate sulla mancanza di autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, del compendio indiziario e delle esigenze cautelari afferenti la posizione dell'indagato. Ritiene in proposito il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di gravame, il Tribunale distrettuale abbia esposto, con argomentazioni logiche e coerenti (rinvenibili alla pag. 6 dell'ordinanza impugnata), le ragioni a fondamento della confutazione delle doglianze difensive, evidenziando che il giudice di prime cure aveva esposto e valutato in maniera adeguata, autonoma e individualizzata sia il profilo indiziario che quello cautelare, sicchè il rinvio "per relationem" ai contenuti del decreto di fermo e della correlata richiesta di convalida avanzata dal pubblico ministero - pure rinvenibile nel provvedimento genetico - era da intendersi come riferito alla sola ricostruzione dei fatti oggetto dell'incolpazione provvisoria. La decisione del Tribunale gravato risulta, quindi, sorretta da un impianto motivazionale logico e coerente, al cospetto del quale la dedotta doglianza non coglie nel segno, risolvendosi, oltretutto, nella mera riproposizione di una lamentazione illo tempore prospettata con la richiesta di riesame. È tuttavia pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di ricorso non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi.La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). Tanto chiarito, deve inoltre evidenziarsi che la decisione gravata non presenta neanche il dedotto vizio di violazione di legge, conformandosi il decisum all'interpretazione costantemente data al menzionato dato normativo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di misure caute/ari personali, il requisito dell'autonoma valutazione del giudice cautelare, di cui all'art. 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen., è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica c.d. dell'incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessaria, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme» (in tal senso, Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 11/01/2019, Pedato, Rv. 275339-01). 3. Palesemente infondato risulta, poi, il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 273 cod. proc. pen. e 291-quater, commi 1 e 2, d.P.R. n. 43 del 1973 e di vizio di motivazione per carenza, sostenendo che, nel provvedimento gravato, non si sarebbe valutata la concreta configurabilità del reato associativo e non si sarebbero indicati gli elementi sintomatici dell'affiliazione al sodalizio dell'indagato, in presenza, oltretutto, di fattori contrastanti con l'affermata sussistenza della prescritta affectio societatís. Osserva al riguardo il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici della cautela hanno avuto cura di indicare, nel corpo del provvedimento gravato (in specie alle pagg. 7, 8, 9 e 10), gli specifici elementi da cui hanno inferito la sussistenza e la concreta operatività dell'associazione finalizzata alla commissione di reati di contrabbando, nonché l'affiliazione ad essa dell'indagato.In particolare, hanno desunto l'esistenza di un organismo associativo dall'elevato numero di delitti-fine posti in essere, con analoghe modalità, da un ristretto nucleo di individui, dai continuativi e sistematici contatti tra di essi, dalla specifica ripartizione dei ruoli, dal consistente volume d'affari in concreto generato, dall'esistenza di un'efficiente struttura organizzata e dall'indeterminatezza del programma criminoso, chiarendo che, a fronte di tali indicatori, scarso rilievo doveva attribuirsi alla dedotta carenza di una "cassa comune" e di un deposito in cui ricoverare le merci illecitamente introdotte nel territorio nazionale, di per sé indicativi della sola fluidità operativa del sodalizio e non dell'assenza delle condizioni legittimanti la configurabilità del delitto-mezzo. Analogamente, hanno illustrato con precisione gli elementi sintomatici dell'affiliazione alla consorteria dell'indagato, indicandoli nella pluralità di delitti- fine in cui il predetto è risultato coinvolto e nel contenuto di talune conversazioni telefoniche intercorse tra coindagati, dalle quali era dato desumere il ruolo, tutt'altro che marginale, da costui svolto all'interno del gruppo criminale. Orbene, a fronte di un argomentato in cui ci si è curati di individuare in dettaglio i molteplici e convergenti fattori indizianti e di esplicitare, ad un tempo, le ragioni che inducono ad attribuire agli stessi l'anzidetta valenza, appare di tutta evidenza l'infondatezza dell'agitata doglianza. 4. Del tutto privo di pregio risulta, infine, anche il motivo aggiunto, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 274, lett. c), cod. proc. pen. e 291-quater, commi 1 e 2, d.P.R. n. 43 del 1973 e vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione, sostenendo che lo stesso sarebbe stato irragionevolmente desunto dall'unico e risalente precedente di polizia esistente a carico dell'indagato e dal breve lasso temporale decorso dai fatti, sebbene il predetto si fosse astenuto dal commettere ulteriori reati nei mesi successivi alla cessazione dell'attività d'indagine. Ritiene in proposito il Collegio che la dedotta doglianza sia connotata da censurabile genericità, posto che il Tribunale distrettuale ha indicato con chiarezza (in specie alle pagg. 13 e 14 dell'ordinanza gravata) gli elementi sintomatici della permanenza di uno stringente pericolo di fuga e di un altrettanto concreto e attuale pericolo di reiterazione, individuandoli, per un verso, negli stretti legami esistenti tra il sodalizio nel quale risultava inserito l'indagato e la consorteria operante in Tunisia, idonei ex se a consentire al primo di sottrarsi agevolmente alle esigenze di giustizia e, per altro verso, nella spiccata capacità gestionale e organizzativa del predetto, dispiegatasi nell'oculato coordinamento delle attività del gruppo criminoso in cui militava e 4 nella costante cura dei rapporti d'affari con i fornitori dei tabacchi lavorati esteri illecitamente introdotti nel territorio nazionale. Orbene, a fronte di un argomentato motivazionale siffatto, connotato da logicità, linearità e coerenza, le lamentazioni difensive appaiono del tutto generiche per indeterminatezza, incentrandosi sull'assenza di precedenti penali a carico dell'indagato e sull'asfittica valorizzazione del tempo - in verità neanche considerevole - decorso dai fatti, la qual cosa rende la deduzione evidentemente assertiva. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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