CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 43406/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. avanza censure in fatto a fronte di una valutazione sul grado di offensività del reato non censurabile in quanto priva di vizi rilevabili in questa sede; parimenti il secondo motivo sul diniego del beneficio sospensivo si oppone con argomenti di merito alla congrua e non viziata giustificazione sul punto offerta dalla Corte di appello; il terzo motivo reitera una questione (contrasto tra motivazione e dispositivo sulla natura dell'ordine di espulsione) che ha trovato corretta soluzione nella sentenza impugnata (quanto alla non automatica prevalenza del dispositivo sulla motivazione nel caso in cui dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il ragionamento seguito dal giudice, tra tante, Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, Rv. 275690); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. Il Consigliere4tensore Il P