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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19120/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bitonto avverso la sentenza del 19/01/2024 della Corte d'appello di Bari.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione di pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma di quella di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., rideterminava la pena in anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione.

2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge con riferimento all'art. 20-bis cod. pen. e la mancanza della motivazione con riferimento all'omesso esame dello specifico motivo nuovo con il quale la difesa aveva sollecitato l'applicazione della pena sostitutiva in luogo di quella detentiva.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

4. L'unico motivo di ricorso risulta fondato, atteso che la motivazione del provvedimento impugnato appare affatto carente in merito alla presa in esame e alla conseguente valutazione - sia in fatto che in diritto - dello specifico motivo nuovo, ritualmente depositato il 30 dicembre 2023, con il quale l'appellante aveva sollecitato la concedibilità di una delle pene sostitutive in luogo di quella detentiva, ai sensi del novellato art. 20-bis cod. pen., aggiunto dal d.lgs. n. 150 del 2022.

5. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al profilo suindicato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego de la pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di a pello di Bari.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bitonto avverso la sentenza del 19/01/2024 della Corte d'appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione di pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma di quella di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., rideterminava la pena in anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione. 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge con riferimento all'art. 20-bis cod. pen. e la mancanza della motivazione con riferimento all'omesso esame dello specifico motivo nuovo con il quale la difesa aveva sollecitato l'applicazione della pena sostitutiva in luogo di quella detentiva. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. 4. L'unico motivo di ricorso risulta fondato, atteso che la motivazione del provvedimento impugnato appare affatto carente in merito alla presa in esame e alla conseguente valutazione - sia in fatto che in diritto - dello specifico motivo nuovo, ritualmente depositato il 30 dicembre 2023, con il quale l'appellante aveva sollecitato la concedibilità di una delle pene sostitutive in luogo di quella detentiva, ai sensi del novellato art. 20-bis cod. pen., aggiunto dal d.lgs. n. 150 del 2022. 5. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al profilo suindicato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego de la pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di a pello di Bari. Cos
Sentenza Cassazione n. 19120/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris