CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 48881/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto in data 7 aprile 2022. Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. M. Scavo, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione del dettato normativo circa la valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della responsabilità del Giannotta. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto devolve censura di asserito difetto di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione che non si evince dal contenuto del provvedimento impugnato (cfr. pag. 1 della sentenza) e che, comunque, quanto alla dedotta inosservanza di norme di legge, è generico perché non specifica le ragioni, in fatto e in diritto, della censura devoluta a questa Corte. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la cOndanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]