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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 20234/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22707/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] GIORGIOe [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE - TORINO n. 363/2017depositata il 28/02/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n.

T7E021000418/2013, la D.P.

I di Torino dell’Agenzia delle entrate recuperava in capo a [OSCURATO:PERSONA] À [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. un rimborso di eccedenza IVA relativo al 2008 corrisposto indebitamente.

1.1. La natura indebita della corresponsione derivava, secondo l’Ufficio, dall’erroneità del calcolo effettuato dalla contribuente in sede di richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. a), DPR 633 del 1972, avendo la medesima tenuto conto anche delle operazioni esenti da imposta ex art. 10 DPR 633 del 1972, invece da escludersi.

2. La contribuente impugnava l’avviso.

2.1. La CTP di Torino, ordinata l’estensione del contraddittorio anche ai soci [OSCURATO:PERSONA] ed ICARDI Francesca , accoglieva il ricorso con sentenza 2032/10/14 depositata il 31 ottobre 2014.

3. L’Ufficio proponeva appello, respinto dalla CTR del Piemonte con la sentenza in epigrafe.

4. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, cui resisteva la contribuente [OSCURATO:PERSONA] con controricorso , restando invece intimatii soci.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per mera apparenza della motivazione, non avendo la CTR colto che “l’oggetto del giudizio non riguardava, diversamente da come deciso […], l’inclusione nel calcolo dell’aliquota media delle operazioni effettuate in regime di ‘reverse charge’”, bensì le sole operazioni esenti.

“A causa di tale ‘error in procedendo’ i Giudici regionali hanno ritenuto che l’interpretazione della norma offerta dall’Ufficio fosse carente”.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in subordine, nullità della sentenza per inammissibilità di domanda nuova, avendo la contribuente irritualmente mutato il “thema decidendum”, riguardante, ai fini del calcolo dell’aliquota media, l’inclusione o meno delle sole operazioni esenti e non di quelle effettuate in regime di ‘”reverse charge”.

3. Con il terzo motivo si denuncia, in ulteriore subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, lett. a), DPR 633 del 1972 e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., giacché la disposizione di cui alla lett. a) cit. è volta a riconoscere il diritto al rimborso a chi si trovi strutturalmente a credito, con la conseguenza che le operazioni da considerare sono esclusivamente quelle soggette ad imposta, restando per l’effetto “ex se” escluse quelle non imponibili e quelle esenti.

4. A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, con atto depositato telematicamente in data 4 maggio 2023, la difesa della contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di sospensione, ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), “al fine di valutare la possibilità di aderire alla definizione agevolata”.

Ai sensi del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”.

Ai sensi del comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia conclusocon pronuncia definitiva”.

Ai sensi del comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata”, con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.

Nella specie, sussistono i presupposti per disporsi la sospensione, non essendo prescritto che il contribuente istante per la stessa debba essersi già avvalso della definizione agevolata (analogamente, cfr., “ratione temporis”, circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 dell’Agenzia delle Entrate).

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22707/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] GIORGIOe [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE - TORINO n. 363/2017depositata il 28/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. T7E021000418/2013, la D.P. I di Torino dell’Agenzia delle entrate recuperava in capo a [OSCURATO:PERSONA] À [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. un rimborso di eccedenza IVA relativo al 2008 corrisposto indebitamente. 1.1. La natura indebita della corresponsione derivava, secondo l’Ufficio, dall’erroneità del calcolo effettuato dalla contribuente in sede di richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. a), DPR 633 del 1972, avendo la medesima tenuto conto anche delle operazioni esenti da imposta ex art. 10 DPR 633 del 1972, invece da escludersi. 2. La contribuente impugnava l’avviso. 2.1. La CTP di Torino, ordinata l’estensione del contraddittorio anche ai soci [OSCURATO:PERSONA] ed ICARDI Francesca , accoglieva il ricorso con sentenza 2032/10/14 depositata il 31 ottobre 2014. 3. L’Ufficio proponeva appello, respinto dalla CTR del Piemonte con la sentenza in epigrafe. 4. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, cui resisteva la contribuente [OSCURATO:PERSONA] con controricorso , restando invece intimatii soci. Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per mera apparenza della motivazione, non avendo la CTR colto che “l’oggetto del giudizio non riguardava, diversamente da come deciso […], l’inclusione nel calcolo dell’aliquota media delle operazioni effettuate in regime di ‘reverse charge’”, bensì le sole operazioni esenti. “A causa di tale ‘error in procedendo’ i Giudici regionali hanno ritenuto che l’interpretazione della norma offerta dall’Ufficio fosse carente”. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in subordine, nullità della sentenza per inammissibilità di domanda nuova, avendo la contribuente irritualmente mutato il “thema decidendum”, riguardante, ai fini del calcolo dell’aliquota media, l’inclusione o meno delle sole operazioni esenti e non di quelle effettuate in regime di ‘”reverse charge”. 3. Con il terzo motivo si denuncia, in ulteriore subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, lett. a), DPR 633 del 1972 e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., giacché la disposizione di cui alla lett. a) cit. è volta a riconoscere il diritto al rimborso a chi si trovi strutturalmente a credito, con la conseguenza che le operazioni da considerare sono esclusivamente quelle soggette ad imposta, restando per l’effetto “ex se” escluse quelle non imponibili e quelle esenti. 4. A fronte di quanto precede, deve rilevarsi che, con atto depositato telematicamente in data 4 maggio 2023, la difesa della contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di sospensione, ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), “al fine di valutare la possibilità di aderire alla definizione agevolata”. Ai sensi del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”. Ai sensi del comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia conclusocon pronuncia definitiva”. Ai sensi del comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata”, con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”. Nella specie, sussistono i presupposti per disporsi la sospensione, non essendo prescritto che il contribuente istante per la stessa debba essersi già avvalso della definizione agevolata (analogamente, cfr., “ratione temporis”, circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 dell’Agenzia delle Entrate). P.Q.
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