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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 22152/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23110/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta in [OSCURATO:PERSONA] n. 53, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta in [OSCURATO:PERSONA], Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescian. 197/2019 pubblicata in data 07/05/2019, n.r.g. 479/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/07/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

OGGETTO: lavoro stagionale - onere della prova - motivi di ricorso per cassazione - specificità [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di BM agricoltura società agricola di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28/08/2015, con mansioni di “operaio qualificato super”.

Il rapporto di lavoro era stato formalizzato solo in data 04/09/2014 con contratto di lavoro stagionale, inquadramento come “operaio comune addetto a lavori di pulizia” e orario di lavoro part timedi 6,5 ore giornaliere nei soli fine settimana.

La società agricola era stata poi cancellata dal registro delle imprese. 2.- Adìto dalla lavoratrice, il Tribunale di Mantova condan nava [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla ricorrente la complessiva somma di euro44.680,27, oltre accessori, a titolo di differenze retributive e di t.f.r., ritenendo dimostrataedall’istruttoria orale e documentale tutte le circostanze dedotte, ivi compreso il full timee talora il lavoro straordinario. 3.-La Corte territoriale rigettava l’appello proposto dalla Mori.

A sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) sulla natura indeterminata del rapporto di lavoro, iniziato in data 27/05/2014, contrariamente alla doglianza dell’appellante,il Tribunale non ha utilizzato solo la deposizione del marito della lavoratrice, ma altresì di una collega di lavoro, assunta agli inizi di maggio 2014, e di una conoscente della Mori (teste Crugliano), le quali hanno confermato che la Petrova iniziò a lavorare verso la fine di maggio 2014 unitamente al marito; b) dunque rileva anche la deposizione di quest’ultimo, che ha confermato che il rapporto di lavoro non è mai cessato fino a fine agosto 2015; c) nessuna prova è s tata offerta dall’appellante circa la stipulazione di due contratti di lavoro a tempo determinato connessi all’asserita apertura solo stagionale dell’agriturismo; d) in ogni caso , una volta provata la decorrenza anticipata del rapporto, deve ritenersi che, in difetto di forma scritta del termine finale, le parti abbiano instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente nullità di ogni eventuale successivo contratto a termine;e) con riguardo all’inquadramento, dalla prova testimoniale è emerso che la lavoratrice, in quanto “tuttofare”, oltre a pulire, lavare e stirare, serviva ai tavoli, preparava la colazione, accoglieva i clienti, faceva la spesa (testi Almeida e Crugliano), tanto che durante la settimana sostituiva la Mori, che restava a Pisa, recandosi presso l’agriturismo solo nei fine settimana; dunque le mansioni sono proprie del livello rivendicato, laddove l’inquadramento formalmente riconosciuto di operaio generico riguarda mansioni di generiche di cucina (ad esempio il lavapiatti) e di pulizia; f) con riguardo al lavoro straordinario l’orario indicato nel ricorso di primo grado non è stato contestato dalla Mori in primo grado; in ogni caso la teste Almeida ha dichiarato che la Petrova lavorava non meno di 14 ore al giorno e riposava di lunedì solo se non vi erano ospiti; identica deposizione è stata resa dal marito della Petrova; pertanto, in mancanza di prove contrarie, è da condividere il convincimento del Tribunale circa la prova di 12 ore al giorno; g) con riguardo al vitto e all’alloggio, che secondo l’appellante varrebbero euro 350,00 mensili, erroneamente a suo dire non detratti dal Tribunale, va evidenziato che ai sensi dell’art. 36 CCP è prevista la fruizione dell’alloggio gratuito per gli operai ai quali il datore di lavoro chieda di risiedere o domiciliarsi in azienda per motivi di carattere produttivo od organizzativo; nella specie le prove hanno dimostrato che la Petrova svolgeva anche mansioni di custode, sostituendo la titolare dell’agriturismo durante le frequenti assenze, con conseguente necessità di risiedere nell’azienda; h) infondato è anche l’ultimo motivo, volto a scomputare dalla condanna le somme dovute a titolo di contributi previdenziali, poiché la condanna va sempre pronunziata al lordo e non al netto. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6.- La controricorrente ha deposi tato memoria, nella quale il suo difensore si è dichiarato antistatario.[OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la “violazione” del d.lgs. n. 368/2001 e del d.lgs. n. 81/2015 per avere la Corte territoriale omesso di considerare che ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 81 cit., la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato si verifica solo se lo stesso sia proseguito oltre un certo periodo di tempo dopo lo spirare del termine.

Il motivo è inammissibile: non solo è stato richiamato per intero il d.lgs. n. 368/2001, in contrasto con l’onere di specificità del motivo (che impone di indicare la norma di diritto asseritamente violata), ma anche la censura si palesa non pertinente rispetto alla motivazione offerta dalla Corte territoriale.

Questa giammai ha inteso ravvisare una fattispecie di “trasformazione”, bensì ha condiviso l’accertamento compiuto dal Tribunale circa l’instaurazione ab originedi un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denunzia una nullità della sentenza a causa di una “motivazione apparente”.

Il motivo è inammissibile perdifetto di specificità e comunque infondato, considerate le plurime ragioni espresse che hanno indotto la Corte territoriale (dal 2° cpv. p. 3 all’ultimo cpv. p. 4 della sentenza impugnata) a condividere il convincimento raggiunto dal Tribunale. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denunzia un’ulteriore nullità della sentenza.

In particolare lamenta che la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. per avere omesso di pronunziare sull’istanza di acquisizione dei documenti prodotti in primo grado, che il Tribunale non aveva ammesso a causa della tardiva costituzione in giudizio.

Il motivo è inammissibile: la ricorrente non indica specificamente i documenti di cui aveva chiesto l’acquisizione, né giustifica in alcun modo il loro carattere di indispensabilità, oneri invece necessari per porre questa Corte in condizione di esaminare e valutare il motivo.

In ogni caso l’error in procedendo denunziato non sussiste, atteso l’implicito rigetto dell’istanza (v. penult. cpv. p. 4 della sentenza impugnata) P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, nonché oltre spese generali e accessori di legge, con attribuzione aldifensore antistatario.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, pari a quello per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23110/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta in [OSCURATO:PERSONA] n. 53, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta in [OSCURATO:PERSONA], Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescian. 197/2019 pubblicata in data 07/05/2019, n.r.g. 479/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/07/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. OGGETTO: lavoro stagionale - onere della prova - motivi di ricorso per cassazione - specificità [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di BM agricoltura società agricola di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28/08/2015, con mansioni di “operaio qualificato super”. Il rapporto di lavoro era stato formalizzato solo in data 04/09/2014 con contratto di lavoro stagionale, inquadramento come “operaio comune addetto a lavori di pulizia” e orario di lavoro part timedi 6,5 ore giornaliere nei soli fine settimana. La società agricola era stata poi cancellata dal registro delle imprese. 2.- Adìto dalla lavoratrice, il Tribunale di Mantova condan nava [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla ricorrente la complessiva somma di euro44.680,27, oltre accessori, a titolo di differenze retributive e di t.f.r., ritenendo dimostrataedall’istruttoria orale e documentale tutte le circostanze dedotte, ivi compreso il full timee talora il lavoro straordinario. 3.-La Corte territoriale rigettava l’appello proposto dalla Mori. A sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) sulla natura indeterminata del rapporto di lavoro, iniziato in data 27/05/2014, contrariamente alla doglianza dell’appellante,il Tribunale non ha utilizzato solo la deposizione del marito della lavoratrice, ma altresì di una collega di lavoro, assunta agli inizi di maggio 2014, e di una conoscente della Mori (teste Crugliano), le quali hanno confermato che la Petrova iniziò a lavorare verso la fine di maggio 2014 unitamente al marito; b) dunque rileva anche la deposizione di quest’ultimo, che ha confermato che il rapporto di lavoro non è mai cessato fino a fine agosto 2015; c) nessuna prova è s tata offerta dall’appellante circa la stipulazione di due contratti di lavoro a tempo determinato connessi all’asserita apertura solo stagionale dell’agriturismo; d) in ogni caso , una volta provata la decorrenza anticipata del rapporto, deve ritenersi che, in difetto di forma scritta del termine finale, le parti abbiano instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente nullità di ogni eventuale successivo contratto a termine;e) con riguardo all’inquadramento, dalla prova testimoniale è emerso che la lavoratrice, in quanto “tuttofare”, oltre a pulire, lavare e stirare, serviva ai tavoli, preparava la colazione, accoglieva i clienti, faceva la spesa (testi Almeida e Crugliano), tanto che durante la settimana sostituiva la Mori, che restava a Pisa, recandosi presso l’agriturismo solo nei fine settimana; dunque le mansioni sono proprie del livello rivendicato, laddove l’inquadramento formalmente riconosciuto di operaio generico riguarda mansioni di generiche di cucina (ad esempio il lavapiatti) e di pulizia; f) con riguardo al lavoro straordinario l’orario indicato nel ricorso di primo grado non è stato contestato dalla Mori in primo grado; in ogni caso la teste Almeida ha dichiarato che la Petrova lavorava non meno di 14 ore al giorno e riposava di lunedì solo se non vi erano ospiti; identica deposizione è stata resa dal marito della Petrova; pertanto, in mancanza di prove contrarie, è da condividere il convincimento del Tribunale circa la prova di 12 ore al giorno; g) con riguardo al vitto e all’alloggio, che secondo l’appellante varrebbero euro 350,00 mensili, erroneamente a suo dire non detratti dal Tribunale, va evidenziato che ai sensi dell’art. 36 CCP è prevista la fruizione dell’alloggio gratuito per gli operai ai quali il datore di lavoro chieda di risiedere o domiciliarsi in azienda per motivi di carattere produttivo od organizzativo; nella specie le prove hanno dimostrato che la Petrova svolgeva anche mansioni di custode, sostituendo la titolare dell’agriturismo durante le frequenti assenze, con conseguente necessità di risiedere nell’azienda; h) infondato è anche l’ultimo motivo, volto a scomputare dalla condanna le somme dovute a titolo di contributi previdenziali, poiché la condanna va sempre pronunziata al lordo e non al netto. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6.- La controricorrente ha deposi tato memoria, nella quale il suo difensore si è dichiarato antistatario.[OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la “violazione” del d.lgs. n. 368/2001 e del d.lgs. n. 81/2015 per avere la Corte territoriale omesso di considerare che ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 81 cit., la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato si verifica solo se lo stesso sia proseguito oltre un certo periodo di tempo dopo lo spirare del termine. Il motivo è inammissibile: non solo è stato richiamato per intero il d.lgs. n. 368/2001, in contrasto con l’onere di specificità del motivo (che impone di indicare la norma di diritto asseritamente violata), ma anche la censura si palesa non pertinente rispetto alla motivazione offerta dalla Corte territoriale. Questa giammai ha inteso ravvisare una fattispecie di “trasformazione”, bensì ha condiviso l’accertamento compiuto dal Tribunale circa l’instaurazione ab originedi un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denunzia una nullità della sentenza a causa di una “motivazione apparente”. Il motivo è inammissibile perdifetto di specificità e comunque infondato, considerate le plurime ragioni espresse che hanno indotto la Corte territoriale (dal 2° cpv. p. 3 all’ultimo cpv. p. 4 della sentenza impugnata) a condividere il convincimento raggiunto dal Tribunale. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente denunzia un’ulteriore nullità della sentenza. In particolare lamenta che la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. per avere omesso di pronunziare sull’istanza di acquisizione dei documenti prodotti in primo grado, che il Tribunale non aveva ammesso a causa della tardiva costituzione in giudizio. Il motivo è inammissibile: la ricorrente non indica specificamente i documenti di cui aveva chiesto l’acquisizione, né giustifica in alcun modo il loro carattere di indispensabilità, oneri invece necessari per porre questa Corte in condizione di esaminare e valutare il motivo. In ogni caso l’error in procedendo denunziato non sussiste, atteso l’implicito rigetto dell’istanza (v. penult. cpv. p. 4 della sentenza impugnata) P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, nonché oltre spese generali e accessori di legge, con attribuzione aldifensore antistatario. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, pari a quello per il
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