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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 34898/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A VICO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito, lungi dal fondare la sua valutazione sulla sola considerazione dei precedenti penali, ha puntualmente motivato su altri indici rilevanti ai fini della considerazione del nuovo episodio come espressione di ingravescente pericolosità criminale (cfr., in particolare, pag. 2 sulle modalità commissive per delitti determinati da motivi di lucro ed il ristretto ambito temporale in cui essi erano stati consumati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A VICO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito, lungi dal fondare la sua valutazione sulla sola considerazione dei precedenti penali, ha puntualmente motivato su altri indici rilevanti ai fini della considerazione del nuovo episodio come espressione di ingravescente pericolosità criminale (cfr., in particolare, pag. 2 sulle modalità commissive per delitti determinati da motivi di lucro ed il ristretto ambito temporale in cui essi erano stati consumati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 34898/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris