CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 09474/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 18214/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Elrond NPL 2017 s.r.I.; - intimata - avverso la sentenza n. 6778/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiese al Tribunale di Roma di dichiarare l'inefficacia, ex art. 188, cd. 1 e 2, disp. att., c.p.c.- del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma nel 2005, su ricorso del credito Valtellinese (allora Credito artigiano), per la somma di euro 6631,07 a titolo di saldo del conto corrente acceso presso una filiale di Roma, eccependo che: il decreto ingiuntivo era inesistente in quanto dalla documentazione prodotta emergeva l'insussistenza della sua notificazione per la mancanza del numero di racc. sulla ricevuta di ritorno dell'avviso postale per il mancato inoltro del modello CAD con susseguente mancato perfezionamento del periodo di giacenza di sei mesi relativo al deposito del plico giudiziario; la notificazione non era avvenuta entro il termine di 60 gg. decorrente dal deposito del titolo in cancelleria, data anche l'illeggibilità del nome del debitore sulla busta di spedizione e la temporanea assenza del destinatario al momento della notifica. Il Tribunale rigettò il ricorso. Con successiva citazione, la medesima società ripropose la domanda d'inefficacia e d'inesistenza del decreto ingiuntivo, ex art. 188, u.c., disp. att., c.p.c., con le stesse motivazioni del precedente ricorso. Con sentenza del 2016, il Tribunale rigettò la domanda, osservando che: non ricorrevano i presupposti dell'inefficacia o dell'inesistenza del decreto impugnato; la notificazione del decreto ingiuntivo si era perfezionata a norma dell'art. 140 c.p.c:. con il decorso dei dieci gg. dalla spedizione della racc. al legale rappres. della società debitrice, sicché essa, al più, avrebbe potuto essere considerata nulla, ipotesi però da escludere in quanto dagli atti emergeva che, dopo essere stata tentata inutilmente presso la sede legale, la notificazione era stata effettuata presso la residenza dell'amministratore della società, con deposito della copia dell'atto presso la casa comunale, non essendo stati rinvenuti soggetti idonei a ricevere l'atto, con affissione dell'avviso di deposito e infine con la spedizione della racc. non consegnata per la temporanea assenza del destinatario e depositata presso l'ufficio postale; pertanto, l'eventuale mancanza del numero di racc. sulla ricevuta di ritorno dell'avviso postale avrebbe potuto integrare una mera irregolarità dell'atto non incidente sul regolare perfezionamento della notificazione del decreto ingiuntivo e parimenti a dirsi per le violazioni del regolamento postale e per la mancata affissione alla porta dell'abitazione o dell'ufficio, fatto non soggetto alle norme di cui alla I. n. 890/82 (che disciplina le sole notificazioni effettuate dall'ufficiale giudiziario che si avvalga del servizio postale). Con sentenza del 30.1.2020, la Corte d'appello ha rigettato il gravame del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fondato su unico motivo secondo il quale: erroneamente la notificazione del decreto inguntivo non era stata considerata inesistente poiché la racc. non era stata recapitata per mancato rinvenimento del destinatario, temporaneamente assente, con successivo deposito dell'atto presso l'ufficio postale; era stata spedita la racc. informativa di cui all'art. 8 I. n. 890/82, plico rispedito indietro non con la motivazione "atto non ritirato entro 180 gg.", bensì con quella "atto non ritirato". La Corte territoriale ha osservato altresì che la censura era infondata in quanto correttamente il Tribunale aveva escluso che la notificazione in questione fosse inesistente, atteso il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., decorsi i dieci gg. dalla spedizione al legale rappres. della società debitrice- dopo un vano tentativo di notifica presso la sede legale- in quanto: era avvenuto il deposito della copia dell'atto presso la casa comunale, con l'affissione alla stessa casa dell'avviso di deposito ed infine con la spedizione di racc.non consegnata per temporanea assenza del destinatario e depositata presso l'ufficio postale; l'eventuale violazione di norme del regolamento postale non incideva sulla validità della notificazione; l'inefficacia del decreto ingiuntivo, ex art. 188 disp. att. c.p.c., può essere fatta valere solo nell'ipotesi di omessa notifica del decreto stesso o di notifica inesistente, ciò anche nel caso di irregolarità determinanti la nullità perché in tal caso sarebbe esperibile il rimedio dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. o dell'opposizione tardiva, ricorrendone i presupposti. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con otto motivi, premessa l'istanza di rimessione alle Sezioni Unite in ordine al contrasto che sarebbe sorto nel seno delle sezioni semplici circa il momento perfezionativo della notificazione di cui a l'art. 140 c.p.c. Il primo motivo deduce error in procedendo per aver la Corte d'appello ritenuto che la notifica del decreto ingiuritivo non fosse inesistente, essendo state omesse molteplici attività postali in quanto: il plico posta spedito il 23.3.05 era ritornato al mittente il 13.4.05, con l'unico sigillo datario postale apposto sulla busta contenente la comunicazione del deposito dell'atto presso la casa comunale, senza restare in giacenza. Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto storico principale, discusso tra le parti, riguardante la restituzione immediata della suddetta racc. spedita il 23.3.05, mai rimasto in giacenza presso l'ufficio postale. Il terzo motivo denunzia violazione dell'art. 111 Cost. atteso che l'inesistenza della notificazione comportava lesione del contraddittorio. Il quarto motivo deduce error in procedendo e nullità della sentenza per aver la Corte d'appello escluso anche la nullità della notificazione, pur non emergendo la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo attesa la mancata giacenza dell'atto presso l'ufficio postale. Il quinto motivo denunzia violazione dell'art. 140 c.p.c., avendo la Corte territoriale ritenuto perfezionata la notificazione nonostante che l'avviso di ricevimento postale non provi la ricezione del plico. Il sesto motivo denunzia violazione dell'art. 140 c.p.c., in relazione all'art. 8 I. n. 890/82, considerando il mancato invio della lettera racc. Il settimo motivo denunzia violazione dell'art. 40 dpr n. 655/82, per non aver la Corte d'appello considerato che tale norma fissa i 30 gg. il periodo di giacenza dei plichi racc. L'ottavo motivo denunzia violazione degli artt. 100 e 140, c.p.c., non avendo la Corte d'appello esaminato la documentazione postale, applicando principi dichiarati illegittimi dalla sentenza della Corte Cost. n. 3/10. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. Al riguardo, va osservato che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass., S.U., n.10012/2021; Cass., n. 34346/2021; Cass., n. 36562/2021).ìr1,2 Nel caso concreto, i vari motivi sono tutti diretti al riesame dei fatti, ovvero a ribaltarne l'interpretazione della Corte d'appello circa la questione delle modalità di perfezionamento della notificazione ex art.140 c.p.c. Invero, i giudici di merito hanno ritenuto valida tale notifica, dato il rispetto delle varie modalità di legge: mancato rinvenimento del destinatario; spedizione racc. e deposito del plico presso l'ufficio postale e spedizione di ulteriore racc. informativa, escludendo recisamente che la notifica fosse da considerare inesistente, come invocato dal ricorrente. Se ne deduce altresì l'infondatezza dell'istanza di rimessione alle Sezioni Unite, in ordine al momento di perfezionamento della notificazione per cui è causa. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per H versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dell