CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 28557/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24733/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma- -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] edELISABETTA COLONNELLO -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di MILANO n. 2027/2021 depositata il 30/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2027 del 30/6/2021, notificata in data 1/7/2021; hanno resistito con separati controricorsi il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] SpA-[OSCURATO:PERSONA] SpA, la quale ultima ha spiegato altresì ricorso incidentale, cui ha resistito con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; anteriormente all’udienza le ricorrenti hanno depositato atto congiunto di rinunzia ai ricorsi e di relativa accettazione; va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia; non è a farsi lugo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara ilgiudizio di cassazione estinto per rinunzia.Così deciso in Roma nella Camera di Consigl