Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27055/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 159, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 6.7.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'intimazione di pagamento n. 041 2018 9006457112, relativa a diciannove cartelle esattoriali, per un valore complessivo superiore al milione di Euro.

2. Il contribuente impugnava l'ingiunzione fiscale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, proponendo plurime censure.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che i tributi (Irpef, Iva) fossero stati tempestivamente contestati, avendo la relativa pretesa prescrizione decennale, mentre in relazione ad interessi e sanzioni, assoggettati al più breve termine di prescrizione quinquennale, annullava l'intimazione di pagamento e gli atti presupposti.

3. L'Ente impositore spiegava appello avverso la decisione adottata dalla CTP, in riferimento alle statuizioni in cui era rimasta soccombente, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, che rigettava il ricorso e confermava la decisione dei primi giudici.

4. Ricorre per cassazione l'Amministrazione finanziaria affidandosi a due motivi di ricorso.

Il contribuente non si è costituito.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ, e degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il credito per le sanzioni e gli interessi si prescrive in cinque anni.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 20, comma terzo, e 24, comma primo, del D.Lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile la prima e non la seconda norma, affermando che le sanzioni per la violazione di norme tributarie, e gli interessi, si prescrivono in cinque anni.

3. Mediante i suoi due motivi di ricorso l'Agenzia delle Entrate censura la decisione adottata dalla CTR, per essere incorsa nella violazione di legge in relazione al termine di prescrizione di interessi e sanzioni dei crediti tributari vantati dal fisco, in relazione a diverse prospettive.

I due motivi di ricorso presentano profili di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di chiarezza espositiva.

3.1. In materia hanno avuto a pronunciarsi anche le SS.UU. le quali, in una ormai risalente decisione, hanno statuito che "il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472", Cass.

S.U., Sentenza n. 25790 del 10/12/2009 (conf.

Cass. sez.

VI-V, 20.6.2016, n. 12715).

Il principio è stato più volte riaffermato da questa Corte regolatrice, chiarendo che "i crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; Cass.32308/2019).

Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. gli interessi e le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 D.Igs. 472/1997", Cass. sez.

VI-V, 29.4.2020.

Di recente, poi, si è quindi dettato il conforme e sintetico principio secondo cui "in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.", Cass. sez.

VI-V, 8.3.2022, n. 7486.

4. Il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria deve pertanto essere rigettato.

Non occorre provvedere in ordine alle spese di lite, stante la soccombenza della ricorrentT e la rpg,h.Qat. coptituzigne della parte pr(vata. ‘2, `G,42 13, e- i _74,) ot.Ys'A 15 V'°°1- (Cvn- 1.,ncifra 12PI‘ )_ [OSCURATO:PERSONA] , P.Q.M. rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 159, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 6.7.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'intimazione di pagamento n. 041 2018 9006457112, relativa a diciannove cartelle esattoriali, per un valore complessivo superiore al milione di Euro. 2. Il contribuente impugnava l'ingiunzione fiscale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, proponendo plurime censure. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che i tributi (Irpef, Iva) fossero stati tempestivamente contestati, avendo la relativa pretesa prescrizione decennale, mentre in relazione ad interessi e sanzioni, assoggettati al più breve termine di prescrizione quinquennale, annullava l'intimazione di pagamento e gli atti presupposti. 3. L'Ente impositore spiegava appello avverso la decisione adottata dalla CTP, in riferimento alle statuizioni in cui era rimasta soccombente, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, che rigettava il ricorso e confermava la decisione dei primi giudici. 4. Ricorre per cassazione l'Amministrazione finanziaria affidandosi a due motivi di ricorso. Il contribuente non si è costituito. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ, e degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il credito per le sanzioni e gli interessi si prescrive in cinque anni. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 20, comma terzo, e 24, comma primo, del D.Lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile la prima e non la seconda norma, affermando che le sanzioni per la violazione di norme tributarie, e gli interessi, si prescrivono in cinque anni. 3. Mediante i suoi due motivi di ricorso l'Agenzia delle Entrate censura la decisione adottata dalla CTR, per essere incorsa nella violazione di legge in relazione al termine di prescrizione di interessi e sanzioni dei crediti tributari vantati dal fisco, in relazione a diverse prospettive. I due motivi di ricorso presentano profili di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di chiarezza espositiva. 3.1. In materia hanno avuto a pronunciarsi anche le SS.UU. le quali, in una ormai risalente decisione, hanno statuito che "il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472", Cass. S.U., Sentenza n. 25790 del 10/12/2009 (conf. Cass. sez. VI-V, 20.6.2016, n. 12715). Il principio è stato più volte riaffermato da questa Corte regolatrice, chiarendo che "i crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; Cass.32308/2019). Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. gli interessi e le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 D.Igs. 472/1997", Cass. sez. VI-V, 29.4.2020. Di recente, poi, si è quindi dettato il conforme e sintetico principio secondo cui "in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.", Cass. sez. VI-V, 8.3.2022, n. 7486. 4. Il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria deve pertanto essere rigettato. Non occorre provvedere in ordine alle spese di lite, stante la soccombenza della ricorrentT e la rpg,h.Qat. coptituzigne della parte pr(vata. ‘2, `G,42 13, e- i _74,) ot.Ys'A 15 V'°°1- (Cvn- 1.,ncifra 12PI‘ )_ [OSCURATO:PERSONA] , P.Q.M. rigetta il