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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10830/2026

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ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]La [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gargiulo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado diCampania n. 1548/2025 depositata il 20/02/2025.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera diconsiglio del 02/12/2025, come riconvocata in data 20/4/2026.PREMESSO CHENumero registro generale 9814/2025Numero sezionale 8299/2025Numero di raccolta generale 10830/2026Data pubblicazione 23/04/20261.

Con sentenza n. 1548/2025, depositata il 20/02/2025, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania rigettava l’appelloproposto dal Comune di Castellammare di Stabia avverso la sentenza n.1049/2024 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoliaveva accolto l’impugnazione dell’atto di pignoramento di crediti versoterzi notificato nel 2023 a [OSCURATO:PERSONA], per debiti tributari neiconfronti del Comune relativi agli anni dal 2013 al 2019.

Diversamentedalla sentenza di primo grado, che aveva motivato l’accoglimento delricorso del contribuente in ragione della assenza di prova della notificadell’avviso di intimazione sotteso all’atto impugnato, la CGT2 rigettaval’appello del Comune in ragione della circostanza, ritenuta determinanteed assorbente tutte le altre censure, che l’atto opposto era stato redatto enotificato dalla concessionaria [OSCURATO:SOCIETA] nel 2023, in carenza del relativopotere, avendo la stessa cessato definitivamente il proprio mandato diesercente il servizio di riscossione coattiva per il comune di Castellammarealla data del 29/08/2022.

Il giudice d’appello rilevava che il contratto tral’Ente locale e la società concessionaria del servizio di riscossione, aventedurata quinquennale con scadenza il 27/05/2021, stante l’emergenzapandemica era stato prorogato, con determina dirigenziale n.35 del24/05/2021, prima al 29/08/2022 e poi, con successiva determinadirigenziale n.82 del 31/08/2022, al 31/12/2022.

Mentre la prima“proroga tecnica” - intervenuta prima della scadenza, nel periodo diemergenza pandemica e di conseguente sospensione dell’attività diriscossione, giustificanti il ritardo nell’indizione della nuova gara - era, perla CGT2, da ritenersi legittima, in quanto “espressione di mero poteregestionale”, tanto da essere stata codificata dall’art. 120, comma 11, deld.lgs. n.36/2023, a determinate condizioni (ossia che sia intervenutaprima della scadenza; sia stata già indetta la gara per il nuovoaffidamento e questa ritardi non per causa imputabile alla P.A.; siagiustificata da preminenti interessi superiori), la determina n. 82 delNumero registro generale 9814/2025Numero sezionale 8299/2025Numero di raccolta generale 10830/2026Data pubblicazione 23/04/202631/8/2022 era da ritenersi intempestiva, in quanto successiva allaprecedente proroga, giustificando, pertanto, l’annullamento dell’impugnatopignoramento presso terzi, emesso e notificato dalla [OSCURATO:SOCIETA] a contrattoormai scaduto il 29/8/2022.2.

Avverso la sentenza n. 1548/2025 proponeva ricorso per cassazioneil Comune di Castellammare di Stabia.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso.4.

Entrambe le parti depositavano memorie illustrative ex art. 380-bis.1. c.p.c.RILEVATO CHE1.

Con il primo motivo si denunciano la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 23, comma 2, legge n. 62/2005, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c., per aver il giudice dell’appello escluso lalegittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]. alla riscossione del tributo nonostantele determinazioni dirigenziali di proroga.

Lamenta il ricorrente la omessacomplessiva considerazione, da parte della CGT di secondo grado, di unaserie concatenata di atti, oltre alle sopracitate determine di proroga n.35del 24/05/2021 e n. 82 del 31/08/2022, idonei a legittimare l’operatodella [OSCURATO:SOCIETA]. e segnatamente, per quanto qui rileva, delladeterminazione esecutiva n.81 del 31/08/2022, con cui era stata indettala procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio digestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, delle entratetributarie ed extra-tributarie e di tutti i servizi connessi e complementari,coeva alla determinazione n. 82/2022 del 31/8/2022, con cui era statadisposta l’estensione del primo contratto con la [OSCURATO:SOCIETA]. sino al31/12/2022 e comunque sino al subentro del nuovo concessionario e,all’indomani dell’aggiudicazione della gara, della determinazione del20/7/2023, con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata autorizzata ad ultimare l’attivitàdi riscossione coattiva già avviata dalla stessa, limitatamente alle partiteindicate negli allegati n. 1 e n. 2 del Protocollo di intesa stipulato tra leNumero registro generale 9814/2025Numero sezionale 8299/2025Numero di raccolta generale 10830/2026Data pubblicazione 23/04/2026parti, riconoscendole espressamente la “legittimazione attiva per laprosecuzione ed il completamento delle attività di riscossione coattivadopo la cessazione del rapporto solo per i crediti precedenti alla scadenzadella concessione, nelle modalità stabilite del [OSCURATO:PERSONA]”,dandosi atto, nella parte motiva della determina, della impossibilitàcomunicata dalla nuova concessionaria aggiudicataria, [OSCURATO:SOCIETA]., disostituirsi alla precedente concessionaria nelle “procedure esecutive percitato Protocollo del 25/07/2023 precisava inoltre l’espresso obbligo dellaSO.G.E.T. di proseguire l’azione esecutiva avviata, fino al recupero oall’acclarata inesigibilità del dovuto.

Alla luce del suddetto quadrolegittimante l’operato della concessionaria della riscossione, il ricorrenteritiene irrilevante la limitazione temporale di sei mesi di cui all’art. 23,comma 2, legge n. 62/2005.2.

Con il secondo motivo si denunciano la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 120, d.lgs. n.36/2023 e dell’art. 106, comma 11,d.lgs n.50/2016, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., peraver la sentenza impugnata ritenuto applicabile alla fattispecie in esame,relativa ad un provvedimento adottato nel 2022, la cd “proroga tecnica”prevista dall’art. 120 del sopracitato decreto e non il disposto dell’art. 106,comma 11, del d.lgs. n.50/2016, assumendo il ricorrente che lagiurisprudenza amministrativa ritiene ammissibile la “proroga tecnica”anche oltre il termine di sei mesi, purché il differimento sia funzionaleall’espletamento della procedura relativa al nuovo affidamento.

A sostegnodella censura il ricorrente ha inoltre richiamato pronunce di questa Cortesecondo cui la cessazione del rapporto di concessione non esclude lapermanenza della legittimazione sostanziale e processuale della exconcessionaria in relazione ai rapporti tributari di accertamento eriscossione già affidati alla stessa e da questa dedotti in giudizi ancorapendenti, non potendo pertanto ritenersi venuta meno la legittimazioneNumero registro generale 9814/2025Numero sezionale 8299/2025Numero di raccolta generale 10830/2026Data pubblicazione 23/04/2026della [OSCURATO:SOCIETA]. a proseguire nell’attività di riscossione già avviata, tantopiù in presenza di una legittima proroga.CONSIDERATO CHECon ordinanza n. 7921/2026, emessa nel parallelo procedimento n.r.g.1276/2025 pendente tra le stesse parti ed involgente la medesimaquestione relativa alla persistenza della legittimazione in capo alla societàgià concessionaria del servizio di riscossione, questa Corte ha rimesso allapubblica udienza la prospettata questione, di rilevanza nomofilattica,concernente ”il potere di disapplicazione esercitato dal [OSCURATO:PERSONA] ordine agli atti amministrativi con cui è disposta la proroga dei poteridel concessionario ben oltre i termini contrattuali originari”.In attesa della trattazione e della decisione in pubblica udienza dellasuddetta comune questione, si ritiene pertanto di dover rinviare la causa anuovo ruolo.

P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo, all’esito della pubblica udienza di cui inparte motiva.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/12/2025, comericonvocata in data 20/4/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]La [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gargiulo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado diCampania n. 1548/2025 depositata il 20/02/2025.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera diconsiglio del 02/12/2025, come riconvocata in data 20/4/2026.PREMESSO CHENumero registro generale 9814/2025Numero sezionale 8299/2025Numero di raccolta generale 10830/2026Data pubblicazione 23/04/20261. Con sentenza n. 1548/2025, depositata il 20/02/2025, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania rigettava l’appelloproposto dal Comune di Castellammare di Stabia avverso la sentenza n.1049/2024 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoliaveva accolto l’impugnazione dell’atto di pignoramento di crediti versoterzi notificato nel 2023 a [OSCURATO:PERSONA], per debiti tributari neiconfronti del Comune relativi agli anni dal 2013 al 2019. Diversamentedalla sentenza di primo grado, che aveva motivato l’accoglimento delricorso del contribuente in ragione della assenza di prova della notificadell’avviso di intimazione sotteso all’atto impugnato, la CGT2 rigettaval’appello del Comune in ragione della circostanza, ritenuta determinanteed assorbente tutte le altre censure, che l’atto opposto era stato redatto enotificato dalla concessionaria [OSCURATO:SOCIETA] nel 2023, in carenza del relativopotere, avendo la stessa cessato definitivamente il proprio mandato diesercente il servizio di riscossione coattiva per il comune di Castellammarealla data del 29/08/2022. Il giudice d’appello rilevava che il contratto tral’Ente locale e la società concessionaria del servizio di riscossione, aventedurata quinquennale con scadenza il 27/05/2021, stante l’emergenzapandemica era stato prorogato, con determina dirigenziale n.35 del24/05/2021, prima al 29/08/2022 e poi, con successiva determinadirigenziale n.82 del 31/08/2022, al 31/12/2022. Mentre la prima“proroga tecnica” - intervenuta prima della scadenza, nel periodo diemergenza pandemica e di conseguente sospensione dell’attività diriscossione, giustificanti il ritardo nell’indizione della nuova gara - era, perla CGT2, da ritenersi legittima, in quanto “espressione di mero poteregestionale”, tanto da essere stata codificata dall’art. 120, comma 11, deld.lgs. n.36/2023, a determinate condizioni (ossia che sia intervenutaprima della scadenza; sia stata già indetta la gara per il nuovoaffidamento e questa ritardi non per causa imputabile alla P.A.; siagiustificata da preminenti interessi superiori), la determina n. 82 delNumero registro generale 9814/2025Numero sezionale 8299/2025Numero di raccolta generale 10830/2026Data pubblicazione 23/04/202631/8/2022 era da ritenersi intempestiva, in quanto successiva allaprecedente proroga, giustificando, pertanto, l’annullamento dell’impugnatopignoramento presso terzi, emesso e notificato dalla [OSCURATO:SOCIETA] a contrattoormai scaduto il 29/8/2022.2. Avverso la sentenza n. 1548/2025 proponeva ricorso per cassazioneil Comune di Castellammare di Stabia.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso.4. Entrambe le parti depositavano memorie illustrative ex art. 380-bis.1. c.p.c.RILEVATO CHE1. Con il primo motivo si denunciano la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 23, comma 2, legge n. 62/2005, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c., per aver il giudice dell’appello escluso lalegittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]. alla riscossione del tributo nonostantele determinazioni dirigenziali di proroga. Lamenta il ricorrente la omessacomplessiva considerazione, da parte della CGT di secondo grado, di unaserie concatenata di atti, oltre alle sopracitate determine di proroga n.35del 24/05/2021 e n. 82 del 31/08/2022, idonei a legittimare l’operatodella [OSCURATO:SOCIETA]. e segnatamente, per quanto qui rileva, delladeterminazione esecutiva n.81 del 31/08/2022, con cui era stata indettala procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio digestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, delle entratetributarie ed extra-tributarie e di tutti i servizi connessi e complementari,coeva alla determinazione n. 82/2022 del 31/8/2022, con cui era statadisposta l’estensione del primo contratto con la [OSCURATO:SOCIETA]. sino al31/12/2022 e comunque sino al subentro del nuovo concessionario e,all’indomani dell’aggiudicazione della gara, della determinazione del20/7/2023, con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata autorizzata ad ultimare l’attivitàdi riscossione coattiva già avviata dalla stessa, limitatamente alle partiteindicate negli allegati n. 1 e n. 2 del Protocollo di intesa stipulato tra leNumero registro generale 9814/2025Numero sezionale 8299/2025Numero di raccolta generale 10830/2026Data pubblicazione 23/04/2026parti, riconoscendole espressamente la “legittimazione attiva per laprosecuzione ed il completamento delle attività di riscossione coattivadopo la cessazione del rapporto solo per i crediti precedenti alla scadenzadella concessione, nelle modalità stabilite del [OSCURATO:PERSONA]”,dandosi atto, nella parte motiva della determina, della impossibilitàcomunicata dalla nuova concessionaria aggiudicataria, [OSCURATO:SOCIETA]., disostituirsi alla precedente concessionaria nelle “procedure esecutive percitato Protocollo del 25/07/2023 precisava inoltre l’espresso obbligo dellaSO.G.E.T. di proseguire l’azione esecutiva avviata, fino al recupero oall’acclarata inesigibilità del dovuto. Alla luce del suddetto quadrolegittimante l’operato della concessionaria della riscossione, il ricorrenteritiene irrilevante la limitazione temporale di sei mesi di cui all’art. 23,comma 2, legge n. 62/2005.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 120, d.lgs. n.36/2023 e dell’art. 106, comma 11,d.lgs n.50/2016, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., peraver la sentenza impugnata ritenuto applicabile alla fattispecie in esame,relativa ad un provvedimento adottato nel 2022, la cd “proroga tecnica”prevista dall’art. 120 del sopracitato decreto e non il disposto dell’art. 106,comma 11, del d.lgs. n.50/2016, assumendo il ricorrente che lagiurisprudenza amministrativa ritiene ammissibile la “proroga tecnica”anche oltre il termine di sei mesi, purché il differimento sia funzionaleall’espletamento della procedura relativa al nuovo affidamento. A sostegnodella censura il ricorrente ha inoltre richiamato pronunce di questa Cortesecondo cui la cessazione del rapporto di concessione non esclude lapermanenza della legittimazione sostanziale e processuale della exconcessionaria in relazione ai rapporti tributari di accertamento eriscossione già affidati alla stessa e da questa dedotti in giudizi ancorapendenti, non potendo pertanto ritenersi venuta meno la legittimazioneNumero registro generale 9814/2025Numero sezionale 8299/2025Numero di raccolta generale 10830/2026Data pubblicazione 23/04/2026della [OSCURATO:SOCIETA]. a proseguire nell’attività di riscossione già avviata, tantopiù in presenza di una legittima proroga.CONSIDERATO CHECon ordinanza n. 7921/2026, emessa nel parallelo procedimento n.r.g.1276/2025 pendente tra le stesse parti ed involgente la medesimaquestione relativa alla persistenza della legittimazione in capo alla societàgià concessionaria del servizio di riscossione, questa Corte ha rimesso allapubblica udienza la prospettata questione, di rilevanza nomofilattica,concernente ”il potere di disapplicazione esercitato dal [OSCURATO:PERSONA] ordine agli atti amministrativi con cui è disposta la proroga dei poteridel concessionario ben oltre i termini contrattuali originari”.In attesa della trattazione e della decisione in pubblica udienza dellasuddetta comune questione, si ritiene pertanto di dover rinviare la causa anuovo ruolo. P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo, all’esito della pubblica udienza di cui inparte motiva.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/12/2025, comericonvocata in data 20/4/2026.Il PresidenteUgo Candia
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