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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 13426/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7138/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] O. SPAVENTOLA 18 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-S.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia, corso Garibaldi 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 105/2021 depositatoil 14/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Il dr. [OSCURATO:PERSONA], commercialista,ha proposto domanda di ammissione tardiva allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S. Anna dott. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., per prestazioni professionali relative a un contenzioso tributario.

La domanda, basata su una nota pro forma intestata al dr. [OSCURATO:PERSONA], è stata respinta sotto due profili: (a) perché inammissibile, siccome presentata oltre il termine di cui all’art. 101, primo comma, legge fall., senza deduzione o prova della non imputabilità del ritardo; (b) perché indimostrata in ordine alle attività espletate, apparentemente relative alla sola posizione del Coppola, dichiarato fallito in altra procedura.

L’opposizione del professionista è stata a sua volta respinta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], perché la decisione del giudice delegato si era basata su plurimi motivi, tra i quali quello della inammissibilità della domanda in relazione all’art. 101, primo comma, legge fall.; e tale motivo, di per sé idoneo a sorreggere la decisione di non ammissione dell’asserito credito dell’opponente, non era stato in alcun modo censurato.

Il dr.

Ferrara ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorsoe memoria.

Ragioni della decisione

I. –Col primo motivo il ricorrente denunzia la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 101 legge fall., perché nel ricorso ex artt.98 e 99 legge fall. era stata contestata sia la asserita prescrizione del credito che la tardività del termine di presentazione della domanda.

II. -Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente riferisce la censura– testualmente - al fatto che “ nella domanda di insinuazione - agli atti del procedimento - si dà atto della mancata comunicazione daparte dei Curatori del Decreto, quale motivo del ritardo”.

Egli poi discorre di una correlazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e una distinta procedura di c oncordato fallimentare di numerose altre farmacie d el gruppo Matachione, terminata la quale si sarebbe proceduto alladichiarazione di fallimento delle singole società, con travaso di tutti gli accertamenti e documenti della procedura concordataria.

Sostiene infine che in tale ambito era “ ben nota la posizione sostanziale e processuale della società relativa alla fattura per la prestazione professionale reclamata”, assumendo di essere peraltro intervenutoin sostituzione di altro professionista le cui spettanze erano state liquidate.

Reputa che tutte queste circostanze non potevano essere ignorate dalla curatela del fallimento, dovendosi da ciò ritenere “acquisita la dimostrazione dei motivi delritardo” di cui all ’art. 101 legge fall. , fermo restando che la tempestività della domanda di insinuazione si sarebbe dovuta rilevare anche dalla comparsa di costituzione della curatela in ordine all’invio tempestivodella notula pro forma (per quanto inidonea sul piano contenutistico).

III. - L a censura, nel suo complesso, anche a sorvolando sul difetto di autosufficienza (vista l’assertività delle circostanze esposte) , non è calibrata sulla ratio decidendi.

La decisione del tribunale è incentrata sul deficit del ricorso ex art.98 legge fall. poiché in esso non erano state prospettate censure avverso l’assunto di inammissibilità della domanda in quanto ultratardiva.Tale rationon è minimamente contrastata.

IV. - I restanti due motivi di ricorso , relativi al versante dell’esistenza del credito e asseritamente prospettati per “ragioni di economia processuale”, restano assorbiti.

V. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7138/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] O. SPAVENTOLA 18 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-S.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia, corso Garibaldi 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 105/2021 depositatoil 14/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il dr. [OSCURATO:PERSONA], commercialista,ha proposto domanda di ammissione tardiva allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S. Anna dott. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., per prestazioni professionali relative a un contenzioso tributario. La domanda, basata su una nota pro forma intestata al dr. [OSCURATO:PERSONA], è stata respinta sotto due profili: (a) perché inammissibile, siccome presentata oltre il termine di cui all’art. 101, primo comma, legge fall., senza deduzione o prova della non imputabilità del ritardo; (b) perché indimostrata in ordine alle attività espletate, apparentemente relative alla sola posizione del Coppola, dichiarato fallito in altra procedura. L’opposizione del professionista è stata a sua volta respinta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], perché la decisione del giudice delegato si era basata su plurimi motivi, tra i quali quello della inammissibilità della domanda in relazione all’art. 101, primo comma, legge fall.; e tale motivo, di per sé idoneo a sorreggere la decisione di non ammissione dell’asserito credito dell’opponente, non era stato in alcun modo censurato. Il dr. Ferrara ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorsoe memoria. Ragioni della decisione I. –Col primo motivo il ricorrente denunzia la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 101 legge fall., perché nel ricorso ex artt.98 e 99 legge fall. era stata contestata sia la asserita prescrizione del credito che la tardività del termine di presentazione della domanda. II. -Il motivo è inammissibile. Il ricorrente riferisce la censura– testualmente - al fatto che “ nella domanda di insinuazione - agli atti del procedimento - si dà atto della mancata comunicazione daparte dei Curatori del Decreto, quale motivo del ritardo”. Egli poi discorre di una correlazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e una distinta procedura di c oncordato fallimentare di numerose altre farmacie d el gruppo Matachione, terminata la quale si sarebbe proceduto alladichiarazione di fallimento delle singole società, con travaso di tutti gli accertamenti e documenti della procedura concordataria. Sostiene infine che in tale ambito era “ ben nota la posizione sostanziale e processuale della società relativa alla fattura per la prestazione professionale reclamata”, assumendo di essere peraltro intervenutoin sostituzione di altro professionista le cui spettanze erano state liquidate. Reputa che tutte queste circostanze non potevano essere ignorate dalla curatela del fallimento, dovendosi da ciò ritenere “acquisita la dimostrazione dei motivi delritardo” di cui all ’art. 101 legge fall. , fermo restando che la tempestività della domanda di insinuazione si sarebbe dovuta rilevare anche dalla comparsa di costituzione della curatela in ordine all’invio tempestivodella notula pro forma (per quanto inidonea sul piano contenutistico). III. - L a censura, nel suo complesso, anche a sorvolando sul difetto di autosufficienza (vista l’assertività delle circostanze esposte) , non è calibrata sulla ratio decidendi. La decisione del tribunale è incentrata sul deficit del ricorso ex art.98 legge fall. poiché in esso non erano state prospettate censure avverso l’assunto di inammissibilità della domanda in quanto ultratardiva.Tale rationon è minimamente contrastata. IV. - I restanti due motivi di ricorso , relativi al versante dell’esistenza del credito e asseritamente prospettati per “ragioni di economia processuale”, restano assorbiti. V. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso,
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