Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17611/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 aprile 2023, che ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato.

Con la sentenza confermata in appello, la [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 cod pen. per essersi impossessata di una borsa che la persona offesa aveva appeso allo schienale di una sedia.

Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, l'odierna ricorrente era stata autrice materiale della sottrazione e la sua azione era stata coperta da quella di un complice che si era posizionato in modo da ostacolare la vista della persona offesa.

Con l'unico motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. non essendo state compiute azioni diverse dal mero impossessamento ed avendo l'imputata approfittato del fatto che la borsa della persona offesa era appoggiata allo schienale della sedia.

Rilevato che, così argomentando, il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata dalla quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] si posizionò in modo tale da impedire alla persona offesa di accorgersi dell'azione della [OSCURATO:PERSONA] la quale si impossessò della borsa con azione repentina, si allontanò velocemente e fu bloccata solo perché la condotta così attuata fu osservata da alcuni agenti di PG.

Considerato che, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, «la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088).

Rilevato che la motivazione fornita dalla sentenza impugnata non contrasta con questi principi né presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.

Rilevato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

Ritenuto pertanto che il ricorso sia inammissibile.

Rilevato che all'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere altresì condannata al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 aprile 2023, che ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato. Con la sentenza confermata in appello, la [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 cod pen. per essersi impossessata di una borsa che la persona offesa aveva appeso allo schienale di una sedia. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, l'odierna ricorrente era stata autrice materiale della sottrazione e la sua azione era stata coperta da quella di un complice che si era posizionato in modo da ostacolare la vista della persona offesa. Con l'unico motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. non essendo state compiute azioni diverse dal mero impossessamento ed avendo l'imputata approfittato del fatto che la borsa della persona offesa era appoggiata allo schienale della sedia. Rilevato che, così argomentando, il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata dalla quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] si posizionò in modo tale da impedire alla persona offesa di accorgersi dell'azione della [OSCURATO:PERSONA] la quale si impossessò della borsa con azione repentina, si allontanò velocemente e fu bloccata solo perché la condotta così attuata fu osservata da alcuni agenti di PG. Considerato che, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, «la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo» (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). Rilevato che la motivazione fornita dalla sentenza impugnata non contrasta con questi principi né presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Rilevato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Ritenuto pertanto che il ricorso sia inammissibile. Rilevato che all'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere altresì condannata al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis