CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20353/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. GaspareSturzo, che ha concluso chiedendo il rigetto;uditi i difensori di fiducia del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, del foro di Roma, e Avv.[OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Torino,che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Questa Corte, con sentenza n. 42350 del 27 settembre 2024, dep. il 18 novembre2024, ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Torino in data 29 gennaio 2024,pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di cui all’art. 223, commasecondo, n. 1, legge fall. relativo al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo A, proc. pen.n. 14763/2018 R.G.N.R.), con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sul trattamentosanzionatorio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.2. La Corte d’appello di Torino, con la sentenza in epigrafe n. 4215 del 5 novembre2025, decidendo nei limiti del devoluto e fermo il giudicato parziale, in parziale riforma dellasentenza pronunciata dal Tribunale di Torino nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in data 6 luglio 2021,ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo A) del proc. pen. n. 14763/2018 R.G.N.R.limitatamente all’ipotesi di bancarotta fraudolenta per falso in bilancio perché il fatto nonsussiste e, esclusa l’aggravante di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., harideterminato la pena finale per i restanti reati in anni tre di reclusione, con eliminazionedella pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, con conferma nel restodell’appellata sentenza.2.1. In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte d’appello, premettendo che (§ 4.2.pagg. 11-12) il dato dell’entità della distrazione deve essere preso in considerazione per lavalutazione della gravità del fatto ex art. 133 cod. pen., ha ritenuto l’importo distratto tale dagiustificare l’applicazione di una pena lievemente superiore al minimo edittale: partendoquindi dalla pena-base di anni tre e mesi tre di reclusione (fallimento Filarma: capo B delproc. pen. n. 14717/2017 R.G.N.R.), per effetto delle concesse attenuanti generiche, ègiunta alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, su cui poi ha applicato l’aumento perla continuazione pari a mesi due con il reato (residuo) di cui al proc. pen. n. 14763/2018R.G.N.R. (fallimento ADN [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), per una pena finale di anni tre di reclusione.2. Avverso la sentenza in epigrafe propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],tramite difensori di fiducia, affidato a due motivi di censura, qui di seguito riportati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione della leggepenale in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 597, comma 4, cod. proc. pen.Si lamenta la mancata riduzione per le attenuanti generiche (concesse in relazione alreato-base ritenuto più grave) rispetto al reato-satellite di bancarotta fraudolenta attinto dalvincolo della continuazione (fallimento ADN [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.): sul punto la Corte ha confermatola pena inflitta, a titolo di aumento art. 81 cpv. cod. pen., dal Tribunale di Torino nella misuradi mesi due di reclusione, con ciò violando il disposto dell’art. 597, comma 4, cod. proc.pen., come interpretato da questa Corte (si invocano Sez. 2, n. 23122 del 11/03/2025,Svetti)2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della leggepenale in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen. per non averela Corte operato la massima riduzione per le concesse attenuanti generiche, con riferimentoal reato più grave (fallimento Filarma): poiché la riduzione è stata operata sulla pena-base dianni tre di reclusione (mesi 39), la riduzione massima pari ad un terzo avrebbe dovutoessere di mesi tredici, mentre invece il giudice del rinvio ha operato una riduzione di solimesi cinque.Si deduce l’erroneità del riferimento, operato per giustificare la quantificazione“simbolica” per le attenuanti generiche, alla sentenza di applicazione pena su richiesta delleparti divenuta irrevocabile il 16 settembre 2018: difatti, non esistendo altre condanneirrevocabili nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato di detta sentenza, il reatodovrebbe considerarsi ormai estinto, con conseguente violazione dell’art. 445, comma 2,cod. proc. pen.3. All’udienza di discussione le parti hanno concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato limitatamente al primo motivo.1. A fronte di motivi riguardanti il trattamento sanzionatorio relativamente alla pena-base assunta dalla Corte territoriale in sede rescissoria e all’aumento di pena posto incontinuazione (esterna) per il (residuo) reato-satellite, occorre dare priorità alla trattazionedel secondo motivo di doglianza, col quale il ricorrente si duole della mancata riduzionemassima della pena-base a titolo di circostanze attenuanti generiche riconosciuteall’imputato.Si tratta di un motivo non consentito in questa sede (art. 606, comma 3, cod. proc.pen.) - e, come tale, inammissibile - perché fondato su censure di merito di contenutomeramente confutativo.Invero, la Corte territoriale, richiamata la sentenza impugnata, ha puntualmenteargomentato circa le ragioni della diminuzione per le attenuanti generiche inferiore almassimo concedibile. Essendo il trattamento sanzionatorio rimesso alla discrezionalità delgiudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile in sede di legittimità, purché nonsia contraddittoria o non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamenteillogica (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-03; Sez. 3, n. 43952del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271270-01).Sul punto la Corte territoriale spiega – in termini esaustivi, non manifestamente illogiciné arbitrari – che tale scelta «va riportata comunque ad un comportamento processualepositivo da parte dell’imputato, come già rilevato dal Tribunale, senza che peròeffettivamente, sempre come osservato dal giudice di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] risulti essersiadoperato per risarcire il danno»: se è vero, infatti, che l’imputato si è adoperato per risarcireil danno (pagg. 16-17 sent. I grado), è anche vero – ha soggiunto la Corte – che l’imputato«ha posto in essere condotte distrattive caratterizzate da componenti decettive e chesuccessivamente ai fatti si è trasferito addirittura in Australia, rendendo ben difficili ulterioriazioni di recupero nei suoi confronti. Inoltre, seppure possa essere relativo a “fattistrettamente connessi a quelli per cui si procede”, come osservato nel ricorso percassazione, [OSCURATO:PERSONA] ha pur sempre riportato altro precedente per bancarotta fraudolentacon sentenza di applicazione della pena irrevocabile il 16 settembre 2018» (pag. 12 sent.imp.).Manifestamente infondato, con riguardo a quest’ultimo passaggio motivazionale(peraltro aggiuntivo rispetto al precedente passo motivazionale, di per sé giàautosufficiente), è il rilievo difensivo che ne lamenta l’erroneità dovendosi il reatosentenziato considerarsi estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen.: ai fini dell’eserciziodel proprio potere discrezionale in punto di dosimetria della pena ben può il giudice di meritovalorizzare qualunque precedente giudiziario (tanto più se irrevocabile) a prescindere dalfatto che sia, in astratto, suscettibile di estinzione.2. Il primo motivo di ricorso è invece fondato, in riferimento all’art. 597, comma 4, cod.proc. pen.2.1. Questa Corte intende dare continuità al principio di diritto statuito, da ultimo, daSez. 2, n. 23122 del 11/03/2025, Svetti, Rv. 288224-01, secondo il quale in tema di reatocontinuato, viola il disposto dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen. la conferma della penainflitta nel giudizio di primo grado a titolo di aumento per la continuazione, nel caso in cui,nonostante la mitigazione del trattamento sanzionatorio complessivo, siano state concessele circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza anche rispetto all’aggravante di un reatosatellite, attesa la riconosciuta minore gravità di quest’ultimo.Anche in precedenza si è affermato, nello stesso senso, che, in tema di reatocontinuato, la possibilità di indicare sinteticamente l’incremento sanzionatorio per ciascunreato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell’art.133 cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati quoad poenam edall’indicazione dell’entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla corniceedittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti oprincipio, la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente all’aumento per la continuazione, ladecisione che, dopo aver riconosciuto, in relazione alla violazione più grave, le attenuantigeneriche equivalenti alle contestate aggravanti, aveva mantenuto inalterato il complessivoaumento per i reati-fine, omettendo di indicare, in relazione ad essi, le ragioni ostative a unamitigazione sanzionatoria ex art. 62-bis cod. pen.; conf. Sez. 2, n. 46016 del 16/10/2024,Caputo ed altri, non mass., in motiv. § 2.1.).2.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello – in sede rescissoria – in punto diconcessione delle generiche ha fatto rinvio alla sentenza del Tribunale di primo grado [«Apag. 20 della sentenza appellata il giudice di primo grado ha quindi, dopo aver provveduto albilanciamento con le attenuanti generiche dell’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1,L.F. riconosciuta per il procedimento 14763/18, ritenuto di pari gravità dal punto di vista dellapena prevista i fatti inerenti i due procedimenti, poi individuando come violazione più gravequella di bancarotta fraudolenta per distrazione relativa al fallimento Filarma in ragione dellamaggior consistenza economica degli importi oggetto di distrazione. Ne deriva che lericonosciute attenuanti generiche, non dovendo più essere bilanciate con alcunaaggravante, possono comunque determinare una diminuzione della pena irrogata per il piùgrave dei fatti» (pag. 11 sent. imp.)]. A sua volta, il Tribunale di Torino ha giustificato lericonosciute circostanze attenuanti generiche «con la positiva considerazione della vitaanteatta dell’imputato [mai condannato per delitto e destinatario unicamente di un decretopenale di condanna per illecito contravvenzionale] e del comportamento post delictum»(pag. 20 sent. I grado) e, dunque, per un motivo soggettivo apprezzabile alla stregua deisurrichiamati principi di diritto.Ne consegue che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare il diverso esito delbilanciamento anche in relazione al (residuo) reato-satellite meno grave (concernente ilfallimento ADN [OSCURATO:PERSONA]); ciò non è avvenuto, perché la Corte territoriale in relazione alsuddetto (residuo) reato di cui al capo A del proc. pen. riunito n. 14763/2018 R.G.N.R.(fallimento ADN [OSCURATO:PERSONA]), esclusa la bancarotta impropria, su cui ha assolto in sederescissoria, ha applicato un aumento pari a mesi due di reclusione, motivandolo in ragionedell’entità della distrazione posta in essere ai danni di A.D.N. [OSCURATO:PERSONA] (pari a 94.000 euro:pag. 12 sent. imp.) ma omettendo di indicare, in relazione ad esso, le ragioni ostative ad unamitigazione sanzionatoria ex art. 62-bis cod. pen. perequata a quella praticata sul reatobase.Difatti, detto aumento ex art. 81 cpv. cod. pen., pur obiettivamente contenuto e risultatoinferiore rispetto a quello (di mesi tre di reclusione) già applicato dal Tribunale in prime cure(che però comprendeva anche l’episodio di bancarotta impropria di cui al capo A), non tieneconto – nel percorso motivazionale che lo sorregge – della minore gravità dello stessoderivante dal coevo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio diprevalenza non dovendo più essere bilanciate con alcuna aggravante rispetto al reato-basepiù grave (fallimento Filarma).3. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la sentenza impugnatava annullata limitatamente all’aumento di pena per la continuazione per il reato satellite di cuial proc. pen. n. 14763/2018 R.G.N.R., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione dellaCorte d’appello di Torino, affinché - con intatta libertà valutativa - si conformi ai principi didiritto sopra enunciati (v. supra § 2, § 2.1 e § 2.2.).3.1. [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità, ai sensidell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., concernendo l’annullamento un «punto» dellasentenza rispetto ad esso funzionalmente autonomo (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino,Rv. 216239-01; Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, Arici, Rv. 226646-01; da ultimo, Sez. 3, n.del 10/07/2025, Verzini, in motiv. § 7) e, per l’effetto, dichiara eseguibile la pena di anni duee mesi dieci di reclusione, assunta dalla Corte territoriale come pena-base (v. pag. 12 sent.imp.) prima dell’aumento in continuazione per il reato-satellite.3.2. Per il resto va dichiarato inammissibile il ricorso. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la continuazione per ilreato di cui al procedimento n. 14763/2018 R.G.N.R., con rinvio per nuovo esame ad altrasezione della Corte di appello di Torino.Dichiara definitivo l'accertamento di responsabilità penale dell'imputato e dichiara eseguibilela pena di anni due e mesi dieci di reclusione.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]