CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 35540/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 12 dicembre 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 29 gennaio 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al residuo reato di cui agli artt. 81, 110 cod.pen, 55, co.9, D. Lgs. n.231/2007 (capo b- della rubrica), perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto l'impugnata sentenza che aveva già dichiarato la prescrizione per il capo C) e il difetto di querela per il capo a).. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 110, 624, 625 nn. 4 e 5 cod.pen., lamentando che la Corte territoriale avrebbe ritenuto integrata la fattispecie di reato, in violazione dei precetti normativi e con motivazione manifestamente illogica e lacunosa. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 bis cod.pen. 3.11 ricorso è inammissibile. In tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, co. 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n.8135 del 31/01/2019, Rv. 275219 ). Nel caso di specie, il ricorso è del tutto generico, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privo di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità del prevenuto. La Corte territoriale ha congruamente motivato, rilevando come dalla convergente risultanze probatorie sia emerso che gli odierni appellanti, in concorso tra loro, in un'ottica di consequenzialità temporale, hanno derubato la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], privandolo del portafoglio al cui interno erano custodite le carte di credito. In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato che gli stessi abbiano agito in gruppo per sottrarre illecitamente il portafoglio della persona offesa, per poi dirigersi nell'immediatezza dei fatti presso lo sportello bancomat nelle vicinanze del luogo ove era avvenuto il furto, al fine di eseguire i prelievi di denaro dalle carte rubate alla vittima. La circostanza è stata constatata anche da due agenti di [OSCURATO:PERSONA] in borghese. La motivazione è logica e immune da vizi; né il ricorso si confronta in alcun modo con essa. Il secondo motivo è aspecifico, atteso che la sentenza impugnata, avendo dichiarato la prescrizione, non contiene alcuna statuizione sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]