Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:793
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]526/06
[OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden)
«Codice doganale comunitario e regolamento di applicazione — Transito comunitario — Infrazione — Prova della regolarità dell’operazione di transito o del luogo dell’infrazione — Mancata concessione del termine di tre mesi per la produzione di tale prova — Rimborso dei dazi doganali — Nozione di “legalmente dovuto”»
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 13 dicembre 2007
Massime della sentenza
Libera circolazione delle merci — Transito comunitario — Transito comunitario esterno — Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione
o all’esportazione — Importo legalmente dovuto
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 236, n. 1, primo comma; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 379, n. 2)
L’art. 236, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato
nel senso che la mancata determinazione da parte dell’autorità doganale nazionale del luogo in cui è sorta l’obbligazione
doganale, ai sensi dell’art. 379 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento
n. 2913/92, non ha la conseguenza di rendere non legalmente dovuto l’importo dei dazi doganali.
Tuttavia, lo Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza può procedere al recupero dei dazi all’importazione solo se,
in conformità all’art. 379, n. 2, del regolamento n. 2454/93, ha indicato all’obbligato principale che quest’ultimo disponeva
di un termine di tre mesi per fornire la prova del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa
e la suddetta prova non è stata apportata entro tale termine.
Infatti, da un lato, nessuna disposizione del titolo VII, capitolo 2, del codice doganale, né l’economia generale di quest’ultimo,
permettono di concludere che la mancata determinazione del luogo in cui tale obbligazione doganale è venuta ad esistenza osti
al sorgere di tale obbligazione. Orbene, per quanto attiene alla nozione di «legalmente dovuto», essa riguarda l’importo dei
dazi all’importazione o all’esportazione applicabili a una merce, che è determinato in base agli elementi di tassazione propri
di detta merce nel momento in cui sorge la relativa obbligazione doganale. Di conseguenza, nel momento in cui si produce un
fatto generatore dell’obbligazione doganale, l’importo dei dazi legalmente dovuto può essere fissato applicando la tariffa
doganale comune.
Tuttavia, dall’altro lato, ciò non toglie che la notifica all’obbligato principale del termine di tre mesi per fornire la
prova del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa, previsto dall’art. 379, n. 2, del regolamento
di applicazione, costituisce un presupposto per la riscossione della suddetta obbligazione da parte dell’autorità doganale.
(v. punti 25, 27, 30, 35-36 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
13 dicembre 2007 (
*
)
«Codice doganale comunitario e regolamento di applicazione – Transito comunitario – Infrazione – Prova della regolarità dell’operazione di transito o del luogo dell’infrazione – Mancata concessione del termine di tre mesi per la produzione di tale prova – Rimborso dei dazi doganali – Nozione di “legalmente dovuto”»
Nel procedimento C‑526/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo [OSCURATO:PERSONA] der
Nederlanden ([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 22 dicembre 2006, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2006, nella causa tra
[OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] BV
,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. U. Lõhmus (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] BV, dall’avv. K. Winters, advocaat, e dal sig. J. Hollebeek, adviseur;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re H.G. Sevenster e C. ten Dam, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agente, assistita dall’avv. F. Tuytschaever,
avocat,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 236, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) del
Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice
doganale»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra lo [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA] (segretario
di Stato alle Finanze) e la società [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») in merito ad una domanda di
rimborso di dazi doganali.
La normativa comunitaria
3 Ai sensi dell’art. 20, n. 1, del codice doganale:
«I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità
europee».
4 Le disposizioni relative al sorgere dell’obbligazione doganale sono previste al titolo VII, capitolo 2, del codice doganale.
Tali disposizioni descrivono in particolare i fatti all’origine di una tale obbligazione, determinano il debitore, nonché
il momento e il luogo in cui essa viene ad esistenza.
5 L’art. 203 del codice doganale così prevede:
«1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
– alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione.
2. L’obbligazione doganale sorge all’atto della sottrazione della merce al controllo doganale.
(…)».
6 Ai sensi dell’art. 214, n. 1, del codice doganale:
«Salvo disposizioni specifiche contrarie previste nel presente codice e fatto salvo il paragrafo 2, l’importo dei dazi all’importazione
o dei dazi all’esportazione applicabili a una merce è determinato in base agli elementi di tassazione propri di detta merce
nel momento in cui sorge la relativa obbligazione doganale».
7 L’art. 215 del codice doganale, nella versione in vigore anteriormente al 10 maggio 1999, recita:
«1. L’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui avvengono i fatti che la generano.
2. Quando è impossibile determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si ritiene che l’obbligazione doganale sorga nel luogo in
cui l’autorità doganale constata che la merce si trova in una situazione che ha fatto sorgere tale obbligazione.
3. Allorché un regime doganale non è appurato per una merce, si ritiene che l’obbligazione doganale sia sorta:
– nel luogo in cui la merce è stata assoggettata a tale regime
o
– nel luogo in cui la merce entra nella Comunità nel regime in questione.
4. Tuttavia, quando gli elementi d’informazione di cui l’autorità doganale dispone le permettono di stabilire che l’obbligazione
doganale era già sorta quando la merce si trovava in un altro luogo, si ritiene che l’obbligazione doganale sia sorta nel
luogo in cui è possibile stabilire che essa si trovava nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire l’obbligazione
doganale».
8 Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 1999, n. 955, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92
del Consiglio per quanto riguarda il regime di transito esterno (GU L 119, pag. 1), in vigore a decorrere dal 10 maggio 1999,
ha sostituito il testo dell’art. 215 del codice doganale con un nuovo testo che non ha modificato il precedente in maniera
sostanziale. Pertanto, i nn. 1‑3 di tale articolo, da un lato, e il n. 4 dello stesso, dall’altro, sono stati ripresi, rispettivamente,
ai nn. 1 e 2 dell’art. 215 nella sua nuova versione. Tuttavia, è stato introdotto un nuovo n. 3, dal seguente tenore letterale:
«Le autorità doganali di cui al paragrafo 1 dell’articolo 217 sono quelle dello Stato membro in cui, in base alle disposizioni
del presente articolo, è sorta o si ritiene sia sorta l’obbligazione doganale».
9 L’art. 236, n. 1, primo comma, del codice doganale così prevede:
«Si procede al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento del pagamento
il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2».
10 Ai sensi dell’art. 378, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni
d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»):
«Fatto salvo l’articolo 215 del codice, quando una spedizione non sia stata presentata all’ufficio di destinazione e non sia
possibile stabilire il luogo dell’infrazione o dell’irregolarità, si considera che questa infrazione o irregolarità sia stata
commessa:
– nello Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza
ovvero
– nello Stato membro da cui dipende l’ufficio di passaggio all’entrata nella Comunità a cui è stato consegnato un avviso di
passaggio,
a meno che, entro il termine stabilito dall’articolo 379, paragrafo 2, non venga apportata la prova, con soddisfazione dell’autorità
doganale, della regolarità dell’operazione di transito ovvero del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata commessa».
11 L’art. 379 del regolamento di applicazione così dispone:
«1. Quando una spedizione non sia stata presentata all’ufficio di destinazione e non possa accertarsi il luogo dell’infrazione
o dell’irregolarità, l’ufficio di partenza ne dà notificazione all’obbligato principale quanto prima e al più tardi entro
la fine dell’undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere fornita all’ufficio
di partenza la prova considerata sufficiente dall’autorità doganale, della regolarità dell’operazione di transito o del luogo
in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa. Il termine è di tre mesi dalla data della notificazione
di cui al paragrafo 1. Se alla scadenza di tale termine la prova di cui sopra non è fornita, lo Stato membro competente procede
alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni del caso. Qualora tale Stato membro non sia quello in cui si trova l’ufficio
di partenza, quest’ultimo informa senza ritardo lo Stato membro competente».
[OSCURATO:PERSONA] principale e questione pregiudiziale
12 Durante il periodo aprile 1998 - ottobre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, per diversi committenti, 31 dichiarazioni di transito
doganale comunitario esterno e interno, predisponendo a tal fine dichiarazioni T1 e T2. Per tutte queste dichiarazioni l’ufficio
di Roosendaal ([OSCURATO:PERSONA]) veniva menzionato come ufficio doganale di partenza.
13 Tra le spedizioni non appurate, tre riguardavano un transito doganale comunitario esterno con un ufficio di destinazione situato
in uno Stato membro diverso dai [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto concerne due di tali spedizioni, l’ufficio di destinazione ha constatato
un’anomalia. Nel terzo caso, l’ufficio di partenza non ha ricevuto il quinto esemplare della dichiarazione T1.
14 Tra il 24 giugno 1999 e il 18 luglio 2001, l’ispettore dell’amministrazione delle imposte e delle dogane di Roosendaal (in
prosieguo: «l’ispettore») ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA], relativamente alle tre spedizioni sopra citate, ingiunzioni di pagamento
dei dazi doganali per violazione del regime di transito doganale comunitario. Tuttavia, contrariamente a quanto prevede l’art. 379
del regolamento di applicazione, le notifiche trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] non menzionavano che quest’ultima avesse la possibilità
di fornire la prova del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa.
15 Il 16 novembre 2001, in forza dell’art. 236 del codice doganale, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rimborso dei dazi doganali riscossi,
nonché delle ammende irrogate tramite le suddette ingiunzioni di pagamento. Tali domande sono state respinte con decisione
dell’ispettore. In seguito ad un reclamo, tale decisione di rigetto è stata confermata con decisione 15 novembre 2002.
16 In data 10 dicembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro quest’ultima decisione dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam
(Corte di appello di Amsterdam). Con sentenza 16 gennaio 2004 il detto giudice ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato.
17 [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la pronuncia del Gerechtshof te Amsterdam dinanzi
allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso incidentale.
18 Il giudice del rinvio rileva che il Gerechtshof te Amsterdam ha considerato che non era stato espressamente offerto alla [OSCURATO:PERSONA] un termine di tre mesi per fornire la prova del luogo in cui si era effettivamente prodotta l’infrazione o l’irregolarità.
Di conseguenza, l’ispettore non aveva rispettato gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 379 del regolamento di
applicazione, cosicché non poteva riscuotere i dazi doganali di cui alla causa principale. Da ciò il Gerechtshof te Amsterdam
ha tratto la conclusione che gli importi menzionati nelle ingiunzioni di pagamento inviate all’interessata non erano legalmente
dovuti ai sensi dell’art. 236, n. 1, del codice doganale.
19 Tuttavia, secondo lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden, la giurisprudenza della Corte non permette di stabilire con certezza sufficiente
che il ragionamento seguito dal Gerechtshof te Amsterdam sia fondato. In particolare, esso si pone la questione dell’applicabilità,
nel caso di specie, della giurisprudenza che risulta dalla sentenza 20 ottobre 2005, causa C‑247/04, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9089).
20 Stanti tali premesse, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se la nozione di “non legalmente dovuto” contenuta nell’art. 236 del codice doganale comunitario debba essere interpretata
nel senso che in essa rientra anche l’ipotesi in cui la determinazione del luogo in cui è sorta l’obbligazione doganale non
è avvenuta in conformità delle prescrizioni poste a tal riguardo nel regolamento di applicazione del codice doganale».
Sulla questione pregiudiziale
21 Con la questione posta, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 236, n. 1, primo comma, del codice doganale debba
essere interpretato nel senso che la mancata determinazione da parte dell’autorità doganale nazionale del luogo in cui è sorta
l’obbligazione doganale, ai sensi dell’art. 379 del regolamento di applicazione, abbia la conseguenza di rendere non legalmente
dovuto l’importo dei dazi doganali.
22 In via preliminare, occorre rammentare che la Corte, al punto 29 e nel dispositivo della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che, ai fini dell’art. 236, n. 1, primo comma, del codice doganale, i dazi all’importazione o i dazi
all’esportazione sono legalmente dovuti allorché un’obbligazione doganale è sorta, alle condizioni previste al titolo VII,
capitolo 2, di tale codice, e allorché l’importo di tali dazi ha potuto essere determinato in applicazione della tariffa doganale
comune, conformemente alle disposizioni del titolo II dello stesso codice.
23 Dalla decisione del giudice del rinvio emerge che lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ha sottoposto la sua questione alla luce di
tale giurisprudenza. Infatti, il suddetto giudice chiede se la circostanza che l’art. 215 del codice doganale sia inserito
nel titolo VII, capitolo 2, del codice medesimo, implichi la violazione del criterio elaborato dalla giurisprudenza citata
al punto 22 della presente sentenza, qualora una delle condizioni relative alla determinazione del luogo in cui si è prodotta
l’infrazione o l’irregolarità che ha fatto sorgere l’obbligazione doganale non sia soddisfatta al momento della suddetta determinazione.
24 A parere della [OSCURATO:PERSONA], dall’economia del codice doganale risulta inequivocabilmente che tutte le disposizioni del titolo
VII, capitolo 2, dello stesso, tra le quali figurano quelle relative alla determinazione del luogo in cui è sorta l’obbligazione
doganale, sono necessarie al fine di constatare il sorgere di tale obbligazione.
25 La tesi suddetta non può essere accolta. Infatti, il citato capitolo 2 indica, agli artt. 201-205 e 209‑211 del codice doganale,
fatti diversi all’origine di tale obbligazione doganale. Le disposizioni in questione precisano, per ciascun caso, il momento
in cui l’obbligazione doganale viene ad esistenza. Nessuna disposizione di cui al suddetto capitolo, né l’economia del codice
doganale, permettono di concludere che la mancata determinazione del luogo in cui tale obbligazione doganale è venuta ad esistenza,
disciplinato dall’art. 215 del codice doganale e dal regolamento di applicazione, osta al sorgere di tale obbligazione.
26 Infatti, dal testo del suddetto art. 215 e degli artt. 378 e 379 del regolamento di applicazione nonché dalla giurisprudenza
della Corte risulta che la determinazione del luogo in cui l’obbligazione doganale è sorta consente di individuare lo Stato
membro competente per il recupero dei dazi doganali (v., in tal senso, sentenza 21 ottobre 1999, causa C‑233/98, Lensing &
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag I‑7349, punto 30). Ne consegue che, sebbene sia inserito nel titolo VII, capitolo 2, del codice doganale,
l’art. 215 dello stesso non prevede condizioni preliminari alla nascita di tale obbligazione doganale. Infatti, tale disposizione
è diretta a determinare la competenza territoriale in materia di recupero dell’importo dell’obbligazione doganale.
27 Orbene, per quanto attiene alla nozione di «legalmente dovuto», occorre considerare che, in conformità agli artt. 20, n. 1,
e 214, n. 1, del codice doganale, essa verte sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione applicabili a una merce,
che è determinato in base agli elementi di tassazione propri di detta merce nel momento in cui sorge la relativa obbligazione
doganale. Di conseguenza, nel momento in cui si produce un fatto all’origine dell’obbligazione doganale, l’importo dei dazi
legalmente dovuto può essere fissato applicando la tariffa doganale delle Comunità.
28 Dal fascicolo e dalle osservazioni presentate alla Corte si evince che le merci di cui alla causa principale non sono giunte
a destinazione e che l’irregolarità delle operazioni di transito doganale non è stata contestata. A tale proposito occorre
rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, un’irregolarità qualificata come sottrazione al controllo doganale
comporta sempre, in applicazione dell’art. 203, n. 1, del codice doganale, il sorgere dell’obbligazione doganale (v., in tal
senso, sentenza 11 luglio 2002, causa C‑371/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6227, punto 52).
29 Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza relativa alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, nel caso in
cui l’obbligazione doganale è sorta in forza dell’art. 203, n. 1, del codice doganale, e in cui è possibile stabilire l’importo
dei dazi all’importazione in base agli elementi di tassazione propri della merce di cui trattasi applicando la tariffa doganale
delle Comunità, il detto importo è legalmente dovuto ai sensi dell’art. 236, n. 1, di tale codice, quand’anche l’autorità
doganale nazionale non abbia determinato il luogo in cui l’obbligazione doganale è sorta in conformità all’art. 379 del regolamento
di applicazione.
30 Tuttavia, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre considerare che, se la mancata determinazione
del luogo in cui l’obbligazione doganale è venuta ad esistenza non osta al sorgere dell’obbligazione stessa, è altrettanto
vero che la notifica all’obbligato principale del termine di tre mesi previsto dall’art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione
costituisce un presupposto per la riscossione della suddetta obbligazione da parte dell’autorità doganale (v., per analogia,
sentenza 20 gennaio 2005, causa C‑300/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑689, punto 23).
31 La Corte ha già dichiarato, infatti, che dalla formulazione stessa degli artt. 378, n. 1, e 379, n. 2, del regolamento di
applicazione deriva che la notifica da parte dell’ufficio di partenza all’obbligato principale del termine entro il quale
possono essere fornite le prove richieste ha carattere obbligatorio e deve precedere la riscossione dell’importo dell’obbligazione
doganale (v., in questo senso, sentenze Lensing & [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 29; [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 24, e
8 marzo 2007, causa C‑44/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2071, punto 33).
32 La Corte ha inoltre sottolineato che tale termine mira a tutelare gli interessi dell’obbligato principale concedendogli tre
mesi per apportare, se del caso, la prova della regolarità dell’operazione di transito o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità
è stata effettivamente commessa (v., in tal senso, sentenze 14 novembre 2002, causa C‑112/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10655, punto
38; 14 aprile 2005, causa C‑460/01, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2613, punto 62, e [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 34).
33 Ne consegue che lo Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza può procedere al recupero dei dazi all’importazione solo
se ha previamente indicato all’obbligato principale che quest’ultimo dispone di un termine di tre mesi per fornire le prove
richieste, e se esse non sono apportate entro tale termine (v., in questo senso, citate sentenze Lensing & [OSCURATO:PERSONA], punto
31, e [OSCURATO:PERSONA], punto 35).
34 A tale proposito, la Commissione delle Comunità europee rileva, a giusto titolo, che la violazione dell’art. 379 del regolamento
di applicazione comporta l’incompetenza dell’autorità doganale in merito alla riscossione.
35 Alla luce di quanto precede, si deve risolvere la questione deferita dichiarando che l’art. 236, n. 1, primo comma, del codice
doganale deve essere interpretato nel senso che la mancata determinazione da parte dell’autorità doganale nazionale del luogo
in cui è sorta l’obbligazione doganale, ai sensi dell’art. 379 del regolamento di applicazione, non ha la conseguenza di rendere
non legalmente dovuto l’importo dei dazi doganali.
36 Tuttavia, lo Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza può procedere al recupero dei dazi all’importazione solo se,
in conformità all’art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione, ha indicato all’obbligato principale che quest’ultimo disponeva
di un termine di tre mesi per fornire la prova del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa
e la suddetta prova non è stata apportata entro tale termine.
Sulle spese
37 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’art. 236, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale
comunitario, deve essere interpretato nel senso che la mancata determinazione da parte dell’autorità doganale nazionale del
luogo in cui è sorta l’obbligazione doganale, ai sensi dell’art. 379 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993,
n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, non ha la conseguenza di rendere non legalmente
dovuto l’importo dei dazi doganali.
Tuttavia, lo Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza può procedere al recupero dei dazi all’importazione solo se,
in conformità all’art. 379, n. 2, del regolamento n. 2454/93, ha indicato all’obbligato principale che quest’ultimo disponeva
di un termine di tre mesi per fornire la prova del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa
e la suddetta prova non è stata apportata entro tale termine.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.