CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 settembre 2023
Cassazione n. 27355/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34772 R.G.anno 20 18 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n.508/2018depositata il 23 aprile 2018 del la Corte di appello di Ancona. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 settembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il Tribunale di Macerata , decidendo sull e domand e proposta Sez. I–RG 34772/2018 camera di consiglio7.9.2023 da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ravvisando nella loro collaborazione un rapporto di associazione in partecipazione,ha esclusoche tra le dette parti intercorresse una società di fatto , come invece dedotto dall’attore. 2. ― Nel giudizio di appello, di cui era parte contumace anche [OSCURATO:PERSONA],fratello di Fabio e chiamato in causa da Baleani in primo grado, la Corte di Ancona ha pronunciato sentenza non definitiva con cui ha ritenuto esistente il rapporto societario, riconoscendo, poi, i diritti azionati dall'attore aventi ad oggetto la corresponsione degli utili, le somme maturate con riferimento a un rapporto agenziale, la liquidazione della quotae il risarcimento del danno; ha quindi rimesso la causa in istruttoria per i relativi accertamenti contabili. 3. ― A seguito della proposizione del ricorso per c assazione avverso la sentenza parziale, il giudizio di appello è stato sospeso. In seguito, con sentenza resa a Sezioni Unite n.3702 del 2007, questa Corte ha cassato la sentenzaimpugnata ravvisando una nullità processuale nell'avvenuta notifica dell'atto di appello a procuratore cancellato dall'albo. 4. ― Con sentenza del 23 Aprile 2018 la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile la riassunzione operata da [OSCURATO:PERSONA] avanti a sé, ritenendo, nella sostanza, che, stante la natura restitutoria del giudizio di rinvio, il rapporto processuale andasse ricostituito attraverso un a ver a e propri a rinnov azione de lla notifica dell’atto di appello (laddove il giudizio di appello precedentemente sospeso era stato invece riassunto). 5. ― Contro detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione articolat o in quattro motivi. Ha r esist ito con controricorso GiannantonioBaleani. In vista dell’adunanza camerale del 13luglio 2022 Baleani ha depositato memoria e il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. Con ordinanza interlocutorian. 25679 del 2022 di questa Corte è Sez. I–RG 34772/2018 camera di consiglio7.9.2023 stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo . P r ima dell’odierna camera di consiglio il controricorrente ha depositato una seconda memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I motivi di ricorso sono rubricati come segue. Primo motivo: violazioneo falsa applicazione degliartt. 393 e 394 c.p.c.. Secondo motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c.. Terzo motivo:violazione o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., nonché degli artt. 328,392 e 394 c.p.c. . Quarto motivo: violazioneo falsa applicazione dell’art. 111 Cost.. 2. ─ Il ricorso è improcedibile. Come già detto, con propriaordinanza interlocutoria questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il termine assegnato per l’incombente era di sessantagiorni a far datadalla comunicazione del provvedimento. Non risultando operato alcun deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, da attuarsi nel termine di ventigiorni dalla scadenza del termine assegnato, vadichiarata l'improcedibilità del ricorso (art. 371 bis c.p.c.). 3. ― L e spese di giudizio seguono la soccombenza . P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, Sez. I–RG 34772/2018 camera di consiglio7.9.2023 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.