CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 1976
Cassazione n. 39073/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/03/1976 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25519/2025 -Udienza del 05 novembre 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di comparazione tra circostanze - è manifestamente infondato perché la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello giacché le statuizioni relative al giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivaziòne, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). Che, nel caso di specie il giudizio di equivalenza è sufficientemente spiegato (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) e il ricorrente si limita a contestarlo, senza addurre argomentazioni critiche utili a comprendere quali vizi affliggano la sentenza impugnata nel non avere optato per la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva così come riqualificata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05 novembre 2025 Il consiglie stensor