CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 17868/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-controBASF ITALIA SPA rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eANGELO CONTRINO-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA n. 4463/2021 depositata il 17/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13801/2022Numero sezionale 4624/2026Numero di raccolta generale 17868/2026Data pubblicazione 04/06/2026Il 9/6/2016 la società oggi controricorrente presentò dichiarazione Docfain relazione a un impianto chimico sito in Verdellino (BG) proponendo unclassamento D/1 e una rendita di € 40.900,00. L’Agenzia delle Entrate,dopo un primo provvedimento poi oggetto di correzione in sede direclamo-mediazione, notificò il 7/3/2018 un avviso d’accertamento con ilquale, pur accettando il classamento D/1, rideterminò la rendita in €70.500,00.La contribuente propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] diBergamo che, con sentenza 51/02/2019 e per quanto ancora rilevante,accolse parzialmente il ricorso ritenendo che talune valutazioni dell’Ufficionon fossero correttamente effettuate, anche alla luce di precedentiapprezzamenti, disponendo che le relative valutazioni dovessero essereconfermate con riferimento agli specifici impianti (vv. infra).Su appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, con la sentenza 4463/2021indicata in epigrafe e nel contraddittorio con la contribuente, laCommissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto il gravame.Secondo il giudice d’appello le specifiche censure inerenti alla valutazionecatastale dell’impianto antincendio, ai serbatoi in acciaio e alle centralitermiche, erano superate dal fatto che non poteva condividersi lavalutazione “esclusivamente sulla carta” effettuata attualizzando i valoriindicati nel libro dei cespiti. L’art. 1, comma 21, della legge n. 208/15avrebbe infatti introdotto una valutazione autonoma rispetto alla qualel’utilizzo del solo valore iscritto nel registro dei beni ammortizzabili èinsufficiente perché non esclude le componenti impiantistiche che nonsono più oggetto di stima diretta. Evidenzia come la Docfa sarebbeconseguente alla modifica legislativa che consente di modificarel’accertamento catastale dei c.d. imbullonati, non rilevando pertanto unprecedente accertamento del 2014. La Corte di merito ha altresì ritenuto,con specifico riferimento alle centrali termiche, che l’annullamentogiurisdizionale di una precedente valutazione del 2015 impedirebbeNumero registro generale 13801/2022Numero sezionale 4624/2026Numero di raccolta generale 17868/2026Data pubblicazione 04/06/2026all’amministrazione di ripetere la stessa valutazione sino a diversapronuncia di merito.Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di quattro motivi.Resiste la contribuente con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVa innanzi tutto respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso propostadalla controricorrente in relazione al fatto che le sentenze di meritocostituirebbero una c.d. doppia conforme, sicché non sarebbe censurabilela mera insufficienza della motivazione. Deve infatti rilevarsi come, nelcaso specifico e come si vedrà, le censure inerenti alla motivazione sianoconfigurate in termini di motivazione apparente o incomprensibile epertanto estranee al meccanismo di cui all’art. 360, comma quarto cherichiama espressamente la diversa censura di cui allo stesso art. 360,comma primo, n. 5 c.p.c., qui non proposta. Non è perciò svoltaun’inammissibile censura secondo il testo della disposizione precedentealle modifiche del 2012, quando era ammessa doglianza per la merainsufficienza motivazionale.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia si duole della nullità dellasentenza per apparente e obiettivamente incomprensibile motivazione, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.. Sostiene che il riferimentodella sentenza impugnata all’esclusione degli elementi di naturaimpiantistica in quanto funzionali allo specifico processo produttivo,accompagnato dalla stigmatizzazione della valutazione esclusivamente“sulla carta” da parte dell’Ufficio, determinerebbe incomprensibilità eapparenza della motivazione non consentendo di valutare quale sarebbestato l’errore valutativo dell’ufficio. La motivazione non darebbe contodelle specifiche argomentazioni con le quali, in riferimento ai singoliimpianti (antincendio, serbatoi, centrali termiche), sarebbe stata ritenutala correttezza della proposta e, per contro, l’errore succitato. Evidenziache, in tal guisa, la Corte di merito avrebbe confezionato una motivazioneNumero registro generale 13801/2022Numero sezionale 4624/2026Numero di raccolta generale 17868/2026Data pubblicazione 04/06/2026apparente, in quanto non avente contenuto esplicativo, ma solo assertivo,senza consentire di cogliere le ragioni per le quali le censuredell’appellante dovevano ritenersi infondate, venendo a mancare ilpercorso logico-giuridico che sosterrebbe la loro reiezione.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 legge 208/15 in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenzaimpugnata, sia stata corretta la valutazione operata “sulla carta” attesoche la richiamata disposizione stabilisce che l’apprezzamento avvengatramite “stima diretta” e pertanto “a tavolino” sulla base dei datidesumibili dalla Docfa medesima. Evidenzia quanto agli “impianti” comel’avviso impugnato, rispetto al precedente del 2015 tuttora sub iudice,abbia sostituito le valutazioni sui soli punti riguardanti le vasche dicontenimento, l’impianto antincendio e il serbatoio di stoccaggio, essendorimasta invariata la voce relativa alle centrali termiche. Sarebberopertanto escluse le voci che non sono più oggetto di stima, rispecchiandociò che la contribuente ha proposto nel 2016.3. Con il terzo motivo l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1della legge n. 208/15 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.Censura in particolare il punto di motivazione ove si afferma che, conriferimento alle “centrali termiche”, l’annullamento giurisdizionale del 2015impedirebbe sino a diversa pronuncia in merito la “ripetizione” della stessavalutazione. Sostiene che la norma invocata imponga una nuovavalutazione tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e dellecostruzioni e degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono laqualità e l’utilità. Evidenzia come alcuna rilevanza potrebbe averel’annullamento disposto da altro giudice tributario, peraltro con pronunciatuttora sub iudice, con riferimento all’avviso precedente alla modificanormativa che ha determinato la nuova Docfa. Quest’ultima aveva stimatoNumero registro generale 13801/2022Numero sezionale 4624/2026Numero di raccolta generale 17868/2026Data pubblicazione 04/06/2026il loro valore in € 66.650,00 mentre l’Ufficio l’ha rettificata a € 94.783,50,riportandolo al valore di cui all’accertamento del 2015. Avrebbe pertantoerrato la CTR a respingere l’appello, dovendo al più ricondurre lavalutazione a quella proposta dalla parte con la Docfa qui in esame.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 inrelazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c. Si duole in particolaredella nullità della sentenza, in riferimento al medesimo punto di cui almotivo precedente, atteso che la Corte di merito avrebbe posto afondamento della decisione un fatto privo di rilevanza probatoria, attesoche la sentenza cui si fa riferimento (CTR Lombardia - n. 186-9/23/2020)non è passata in giudicato. Sostiene che questa sia stata l’unicamotivazione posta a base della decisione di merito e pertanto il giudiced’appello avrebbe violato le disposizioni suindicate in tema di prova.Ribadisce che le “centrali termiche” sarebbero costruzioni e sistemazioniche devono essere apprezzate tramite stima diretta e quindi possonoessere oggetto di nuova valutazione.5. Ritiene questa Corte che il primo motivo sia fondato con conseguenteassorbimento dei rimanenti.5.1 Non può infatti condividersi la tesi della contribuente ove ritiene che lamotivazione sia rinvenibile nella stessa enunciazione dell’oggetto delgiudizio quale “rideterminazione della rendita catastale escludendo dallastessa eventuali componenti impiantistiche” e per avere l’Ufficio operatouna valutazione solo sulla carta senza individuare gli impianti suindicati.Come emerge dal ricorso e dalla narrativa della stessa sentenzaimpugnata, l’Ufficio aveva svolto specifiche censure sull’impiantoantincendio, evidenziando come il costo storico fosse stato attualizzato edeprezzato per la vita utile ed effettiva secondo una serie di parametri, suiserbatoi in acciaio e loro valutazione, sulle centrali termiche e inoltre suibeni cui sarebbe applicabile la normativa introdotta con l’art. 1, comma22, della legge 208/15 (c.d. imbullonati).Numero registro generale 13801/2022Numero sezionale 4624/2026Numero di raccolta generale 17868/2026Data pubblicazione 04/06/2026La sentenza, pur dando atto della possibilità di scorporare questi ultimi,non analizza le singole censure e non svolge un’autonoma valutazione inmerito al fatto che tale scorporo sia avvenuto e in misura congrua rispettoalla natura dei beni da escludere per il calcolo della rendita. È quindinecessario che il [OSCURATO:PERSONA] individui in fatto gli uni e gli altri al finedella corretta quantificazione della rendita, accertando di conseguenza sesia corretta o no l’affermazione dell’Ufficio secondo cui lo scorporo sarebbegià avvenuto e in misura corrispondente alla situazione di fatto.6. Il ricorso va pertanto accolto e la causa rinviata alla Corte di merito,che provvederà altresì in merito alle spese della presente fase, per unanuova valutazione delle questioni testé indicate. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaLombardia cui demanda di provvedere altresì in ordine alle spese dellafase di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]