CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 36640/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 13 maggio 2025 con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 05 marzo 2024, che lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in data 14 e 15/02/2021; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo, alla luce dell'allegazione difensiva fornita con una spontanea dichiarazione, limitandosi a ripetere la valutazione del giudice di primo grado circa la non plausibilità di tale giustificazione, in particolare quanto alle modalità del controllo operato dalla polizia; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre le questioni già adeguatamente valutate dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria, circa la mancanza di qualunque riscontro all'affermazione del ricorrente di non avere sentito il campanello perché aveva fatto uso di psicofarmaci, avendo egli omesso di fornire una prescrizione medica o anche solo una scatola vuota, che dimostrasse tale uso, nonché di un riscontro all'affermazione che gli agenti abbiano suonato il campanello solo per poco tempo, essendo plausibile il contrario, vista la finalità del controllo, risultando altresì non plausibile che il ricorrente non abbia sentito il campanello in due occasioni diverse, alle ore 1.35 e alle ore 2.20 della stessa notte; ritenuto il ricorso inammissibile, in applicazione del principio dettato da questa Corte secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottob