CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 1957
Cassazione n. 15173/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato prosciolto, per quanto qui di rilievo, per tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen., in relazione al reato di cui all'art. 734 cod.pen. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l'annullamento deducendo: - Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 593 u.c. cod.proc.pen. e 568 cod.proc.pen. essendo la sentenza inappellabile / / sicchè la Lorte territoriale avrebbe dovuto convertire l'impugnazione a trasmettere gli atti alla Corte di cassazione e non pronunciare sentenza. - Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.proc.pen. non trovando applicazione, come sostiene la sentenza impugnata, la sospensione della prescrizione della legge n. 013 del 2017 c.d. sospensione Orlando. - Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il secondo motivo di ricorso, avente carattere assorbente, è fondato. La legge 23 giugno 2017, n. 103, eotrata in vigore il 3 agosto 2017, è intervenuta sugli artt. 158, 160 e 161 cod. pen., innovando in modo profondo la disciplina della sospensione dei termini di prescrizione. In particolare, ha introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione duranti i giudizi di impugnazione. Segnatamente, per quanto qui di rilievo: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessinel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti, Rv. 288175 - 01). Quanto al caso in esame, il reato è stato commesso il 18/04/2019, e, dunque, ratione temporis, troverebbe applicazione il regime di sospensione del corso della prescrizione introdotto dalla legge Orlando, ma questa non può trova applicazione in quanto la legge prevede che si applichi unicamente per la sentenza di condanna e tale non è la sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. La sentenza impugnata ha compiuto un errore di diritto là dove ha respinto il motivo di impugnazione rilevando che non era maturata la prescrizione in applicazione della suddetta sospensione della prescrizione che, tuttavia, non poteva essere applicata alla sentenza di proscioglimento. Il reato commesso, in data 18/04/2019, si è prescritto, dunque, in data 18/04/2024, in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugna a e non e stata dichiarata dal giudice. La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.MEm. - ue a e. [OSCURATO:PERSONA] I A ht/C174 l1/4A-r DEpoit,iN 28 026 FUrO