Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 1978

Cassazione n. 27804/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 14t,[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 10/09/2025 ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 19/10/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 500, 00 di multa per i reati allo stesso ascritti in rubrica (capo a art. 648 cod. pen.; capo b) art. 474 cod. pen.).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, il [OSCURATO:PERSONA] proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1.

Omessa motivazione quanto alla richiesta di prescrizione del capo b) della rubrica, come evidenziato dalle conclusioni del Procuratore generale.

2.2. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale per non avere applicato la Corte di appello la diversa disciplina relativa all'illecito amministrativo di cui al d.l. n. 35 del 2005, sussistendo nel caso di specie la qualifica di acquirente finale in capo al ricorrente, tenuto conto dei plurimi elementi in tal senso emersi nel corso del giudizio;

2.3. Violazione di legge per mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, attesa l'effettiva ricorrenza di una omessa motivazione sul tema introdotto in giudizio dalle parti quanto alla intervenuta estinzione per prescrizione del reato imputato al capo b) della rubrica.

Difatti era stato esplicitamente devoluto tale tema in sede di conclusioni, condivise dalle parti, in sede di appello.

Il reato imputato commesso in data 06/10/2016 risulta prescritto in data 09/06/2024 e, dunque, in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di appello.

2. Ciò posto, in ordine logico, occorre rilevare come i residui motivi di ricorso in punto di accertamento della responsabilità e qualificazione giuridica della condotta ascritta, risultano privi di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 224/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello.

Tali motivi tendono all'evidenza a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, proponendo una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede.

In tal senso, si deve ribadire che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568- 01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01.

Nel caso di specie i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la condotta agita dal ricorrente e la mancanza di qualsiasi giustificazione quanto al possesso dei beni preziosi oggetto di imputazione, escludendo la possibile applicazione al caso dì specie dell'illecito amministrativo evocato sulla base di considerazioni del tutto approfondite, logicamente articolate e prive di aporie (pag. 2), così correttamente applicando ha il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale risponde di ricettazione l'imputato che trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/01/2016, Agyemang, Rv. 268643-01).

La Corte di appello ha, inoltre, specificamente affrontato il tema della qualificazione della condotta ai sensi del comma quarto dell'art. 648 cod. pen., non solo evidenziando la genericità del motivo e la mancanza di qualsiasi allegazione sul punto, ma anche le circostanze concrete ostative a tale riconoscimento (con particolare riferimento alle 3caratteristiche dei beni ed alla possibilità di trarne un consistente ricavo).

Anche in questo caso la censura si caratterizza per essere ampiamente versata in fatto in modo non consentito.

3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso impone la rideterminazione della pena che, in considerazione della specifica individuazione effettuata dal giudice di primo grado e condivisa in sede di appello, deve essere rideterminata nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro quattrocento di multa.

P.Q.MMarzia [OSCURATO:PERSONA] yoà- IN CAt- 23 [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 14t,[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 10/09/2025 ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 19/10/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 500, 00 di multa per i reati allo stesso ascritti in rubrica (capo a art. 648 cod. pen.; capo b) art. 474 cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, il [OSCURATO:PERSONA] proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Omessa motivazione quanto alla richiesta di prescrizione del capo b) della rubrica, come evidenziato dalle conclusioni del Procuratore generale. 2.2. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale per non avere applicato la Corte di appello la diversa disciplina relativa all'illecito amministrativo di cui al d.l. n. 35 del 2005, sussistendo nel caso di specie la qualifica di acquirente finale in capo al ricorrente, tenuto conto dei plurimi elementi in tal senso emersi nel corso del giudizio; 2.3. Violazione di legge per mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, attesa l'effettiva ricorrenza di una omessa motivazione sul tema introdotto in giudizio dalle parti quanto alla intervenuta estinzione per prescrizione del reato imputato al capo b) della rubrica. Difatti era stato esplicitamente devoluto tale tema in sede di conclusioni, condivise dalle parti, in sede di appello. Il reato imputato commesso in data 06/10/2016 risulta prescritto in data 09/06/2024 e, dunque, in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di appello. 2. Ciò posto, in ordine logico, occorre rilevare come i residui motivi di ricorso in punto di accertamento della responsabilità e qualificazione giuridica della condotta ascritta, risultano privi di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 224/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello. Tali motivi tendono all'evidenza a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, proponendo una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. In tal senso, si deve ribadire che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568- 01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01. Nel caso di specie i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la condotta agita dal ricorrente e la mancanza di qualsiasi giustificazione quanto al possesso dei beni preziosi oggetto di imputazione, escludendo la possibile applicazione al caso dì specie dell'illecito amministrativo evocato sulla base di considerazioni del tutto approfondite, logicamente articolate e prive di aporie (pag. 2), così correttamente applicando ha il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale risponde di ricettazione l'imputato che trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02; Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935-01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/01/2016, Agyemang, Rv. 268643-01). La Corte di appello ha, inoltre, specificamente affrontato il tema della qualificazione della condotta ai sensi del comma quarto dell'art. 648 cod. pen., non solo evidenziando la genericità del motivo e la mancanza di qualsiasi allegazione sul punto, ma anche le circostanze concrete ostative a tale riconoscimento (con particolare riferimento alle 3caratteristiche dei beni ed alla possibilità di trarne un consistente ricavo). Anche in questo caso la censura si caratterizza per essere ampiamente versata in fatto in modo non consentito. 3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso impone la rideterminazione della pena che, in considerazione della specifica individuazione effettuata dal giudice di primo grado e condivisa in sede di appello, deve essere rideterminata nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro quattrocento di multa. P.Q.MMarzia [OSCURATO:PERSONA] yoà- IN CAt- 23 [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa 4
Sentenza Cassazione n. 27804/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris