CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 1975
Cassazione n. 10987/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1975avverso l'ordinanza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Catanzaro, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] diapplicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze dicondanna;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quantoil provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione dei primi reati(estorsione, danneggiamento, deturpamento di cose altrui aggravati dal metodo mafioso),avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma,cod. pen., anche quello successivo (tentata estorsione e lesioni) tenuto conto della notevoledistanza di tempo intercorsa tra di essi (dieci anni) ed i diversi contesti in cui sono avvenutiper cui appare ragionevole la conclusione che, in tale contesto i reati commessi sonoriconducibili ad autonome risoluzioni criminose;Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano unalettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10987/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4250/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 12/03/2026CARMINE RUSSO R.G.N. 39466/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/10/1975avverso l'ordinanza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Catanzaro, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] diapplicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze dicondanna;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione;Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quantoil provvedimentoimpugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione dei primi reati(estorsione, danneggiamento, deturpamento di cose altrui aggravati dal metodo mafioso),avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma,cod. pen., anche quello successivo (tentata estorsione e lesioni) tenuto conto della notevoledistanza di tempo intercorsa tra di essi (dieci anni) ed i diversi contesti in cui sono avvenutiper cui appare ragionevole la conclusione che, in tale contesto i reati commessi sonoriconducibili ad autonome risoluzioni criminose;Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano unalettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]