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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09265/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del delitto di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., è formulato in termini non consentiti dalla legge: esso è, infatti, estraneo al perimetro cognitivo e valutativo del sindacato di legittimità, in quanto volto a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, logicamente valorizzate dai giudici di merito, poste a base del giudizio di penale responsabilità.

Risolvendosi la doglianza in notazioni meramente riproduttive di profili di censura già dedotti in appello e adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, essa deve ritenersi priva di specificità; che, in particolare, sono anche manifestamente infondate le argomentazioni del ricorso che pongono a base della non configurabilità del reato di minaccia, aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 612 cod. pen., l'incomprensibilità delle parole proferite dall'imputato; invero, i giudici di appello, conformemente all'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis: Sez. 5, n. 11708 del 15/10/2019, dep. 2020, Bonucchi, Rv. 278925 - 01; Sez. 5, n. 37845 del 02/04/2019, Iodice, Rv. 277536 - 01), hanno sottolineato il chiaro e inequivoco comportamento gravemente minaccioso posto in essere dall'imputato, consistito non soltanto nell'urlare frasi incomprensibili nei confronti delle persone offese, ma anche nell'inseguirle, mostrando loro un coltello e costringendole a cercare riparo e aiuto (si veda pag. 5 dell'impugnata sentenza); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'omessa esclusione della recidiva, risulta manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale operato corretta applicazione dei consolidati principi di diritto nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013, Quagliara, Rv. 257281 - 01), segnatamente assolvendo congruamente l'onere argomentativo (si veda pag. 6 della impugnata sentenza, ove si sono sottolineati i numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato, ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sintomatici, se messi in rapporto con i reati per cui si procede, di una palese accentuata pericolosità sociale del ricorrente); che, inoltre, per quanto attiene alla censura prospettata con il medesimo motivo di ricorso in ordine alla mancata proporzionalità della pena, con riguardo particolare per l'aumento determinato a titolo di continuazione, deve ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; cosicché, nel giudizio di cassazione, non è proponibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (si veda la già richiamata pag. 6 della sentenza impugnata, ove si è evidenziato, da un lato, come la pena base per il delitto di danneggiamento si attesti al di sotto del medio edittale, in misura non troppo distante dal minimo, e, dall'altro lato, il contenuto aumento per ogni delitto di minaccia posto in continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del delitto di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., è formulato in termini non consentiti dalla legge: esso è, infatti, estraneo al perimetro cognitivo e valutativo del sindacato di legittimità, in quanto volto a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, logicamente valorizzate dai giudici di merito, poste a base del giudizio di penale responsabilità. Risolvendosi la doglianza in notazioni meramente riproduttive di profili di censura già dedotti in appello e adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, essa deve ritenersi priva di specificità; che, in particolare, sono anche manifestamente infondate le argomentazioni del ricorso che pongono a base della non configurabilità del reato di minaccia, aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 612 cod. pen., l'incomprensibilità delle parole proferite dall'imputato; invero, i giudici di appello, conformemente all'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis: Sez. 5, n. 11708 del 15/10/2019, dep. 2020, Bonucchi, Rv. 278925 - 01; Sez. 5, n. 37845 del 02/04/2019, Iodice, Rv. 277536 - 01), hanno sottolineato il chiaro e inequivoco comportamento gravemente minaccioso posto in essere dall'imputato, consistito non soltanto nell'urlare frasi incomprensibili nei confronti delle persone offese, ma anche nell'inseguirle, mostrando loro un coltello e costringendole a cercare riparo e aiuto (si veda pag. 5 dell'impugnata sentenza); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'omessa esclusione della recidiva, risulta manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale operato corretta applicazione dei consolidati principi di diritto nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013, Quagliara, Rv. 257281 - 01), segnatamente assolvendo congruamente l'onere argomentativo (si veda pag. 6 della impugnata sentenza, ove si sono sottolineati i numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato, ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sintomatici, se messi in rapporto con i reati per cui si procede, di una palese accentuata pericolosità sociale del ricorrente); che, inoltre, per quanto attiene alla censura prospettata con il medesimo motivo di ricorso in ordine alla mancata proporzionalità della pena, con riguardo particolare per l'aumento determinato a titolo di continuazione, deve ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; cosicché, nel giudizio di cassazione, non è proponibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (si veda la già richiamata pag. 6 della sentenza impugnata, ove si è evidenziato, da un lato, come la pena base per il delitto di danneggiamento si attesti al di sotto del medio edittale, in misura non troppo distante dal minimo, e, dall'altro lato, il contenuto aumento per ogni delitto di minaccia posto in continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec