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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 41432/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto pluriaggravato.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione, è manifestamente infondato perché reiterativo di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte territoriale e perché privo di una critica argomentata della sentenza in verifica.

Rilevato, inoltre, che la corte territoriale, con motivazione logica e sufficiente ha evidenziato le ragioni della decisione, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della valutazione di sussistenza del reato e dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della eassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 ) , consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto pluriaggravato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, proposto per vizio di motivazione, è manifestamente infondato perché reiterativo di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte territoriale e perché privo di una critica argomentata della sentenza in verifica. Rilevato, inoltre, che la corte territoriale, con motivazione logica e sufficiente ha evidenziato le ragioni della decisione, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della valutazione di sussistenza del reato e dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della eassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 ) , consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent
Sentenza Cassazione n. 41432/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris