CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 03541/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 25792/25 ritenuto che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ex art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva circa l'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di recupero, che sia il Tribunale che la Corte di appello hanno escluso in radice, valorizzando come indice negativo la capacità criminale dell'imputato adeguatamente motivata; ritenuto quanto al motivo sulla mancata qualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, il ricorrente non considera che l'imputazione contestata già prevedeva detta qualificazione, mentre con riferimento al trattamento sanzionatorio si tratta di un punto della decisione che non è stato devoluto con i motivi di appello; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 Il Consigliere estensore