Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 26829/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Tomaso E. Epidendio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento pronunciato dal medesimo ufficio in data 10 dicembre 2020 con il quale era stata respinta la richiesta avanzata dal creditore [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., cessionario di crediti cartolarizzati della [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la revoca della confisca penale disposta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 2 luglio 2013, divenuta irrevocabile in data 19 luglio 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BALDINI e altri per il reato di cui all'art. 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992 (ora art. 512-bis cod. pen.) con riguardo al trasferimento fraudolento in favore di Paolo LISI del complesso immobiliare di Milano via Lancetti 24 su cui grava l'ipoteca in favore del creditore procedente.

2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, sviluppando cinque motivi: - il primo motivo denuncia l'assenza o l'apparenza della motivazione perché il giudice dell'esecuzione non ha esaminato le censure proposte in merito al rigetto dell'istanza di revoca della confisca; - il secondo motivo denuncia l'assenza o l'apparenza della motivazione perché il giudice dell'esecuzione non ha esaminato le censure proposte in merito alla possibilità che la banca si rendesse conto o potesse sospettare che gli immobili ipotecati fossero riconducibili a LISI Paolo; - il terzo motivo denuncia l'assenza, l'apparenza o l'illogicità della motivazione perché il giudice dell'esecuzione non ha esaminato le censure proposte in merito alla buona fede della banca, valutando in maniera erronea l'istruttoria svolta al suo interno per la concessione del finanziamento; - il quarto motivo denuncia l'assenza, l'apparenza o l'illogicità della motivazione perché il giudice dell'esecuzione non ha esaminato le censure proposte in merito alla buona fede della banca, valutando in maniera erronea l'atteggiamento, ritenuto infondatamente, attendista della banca al momento di escutere la garanzia patrimoniale e reale; - il quinto motivo denuncia l'assenza, l'apparenza o l'illogicità della motivazione perché il giudice dell'esecuzione non ha esaminato le censure proposte in merito alla rilevanza della circostanza che il credito sia stato acquisito dal creditore dopo la trascrizione della confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile sotto vari profili.

2. Si rileva, anzitutto, la mancanza della procura speciale, necessaria per la proposizione da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'istanza originaria, trattandosi di un terzo estraneo al procedimento penale che ha condotto all'emissione del provvedimento di confisca.

A norma dell'articolo 100 cod. proc. pen. le parti private diverse dall'imputato stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale che, salvo diversa espressa volontà, si presume conferita soltanto per un determinato grado (Sez.

U., n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894).

2.1. All'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], terzo estraneo al provvedimento di confisca, non risulta allegata la procura speciale, sicché la stessa va dichiarata inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, compulsato gli atti del procedimento di esecuzione, accertando che all'originaria istanza risulta apposta in margine una «procura» datata 22 gennaio 2019 che fa generico riferimento alla nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] «affinché rappresenti e difenda [OSCURATO:PERSONA] nella presente procedura», da identificarsi nel promuovendo procedimento di esecuzione davanti al Tribunale di Milano per la «revoca e\o declaratoria di inefficacia della confisca».

Dall'esame del fascicolo processuale relativo alla proposizione dell'originario incidente di esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] emerge, dunque, unicamente la nomina del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] con il conferimento dei connessi poteri di patrocinatore, mentre doveva essere rilasciata una procura speciale e non un generico mandato alle liti.

3. Del resto, come fondatamente segnalato dal Procuratore generale, in disparte l'esame della questione concernente la buona fede del creditore procedente, che non risente dell'acquisizione del credito in epoca successiva alla confisca, ma che va riferita al momento di concessione del finanziamento assistito dalla garanzia ipotecaria (Sez.

U, n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 272978), non è consentito proporre per mezzo dell'incidente di esecuzione la richiesta di revoca della confisca penale disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. per far valere un diritto di credito.

3.1. Nei casi di sequestro e confisca previsti dall'art. 240-bis cod. pen. o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché negli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la questione della tutela dei terzi di buona fede che vantino un diritto di credito, anche garantito dal diritto di sequela reale derivante dall'iscrizione ipotecaria, ricade sotto il disposto dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., il quale, al comma 1-quater, univocamente richiama le disposizioni del titolo IV, del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernenti proprio i diritti dei terzi (art. 52), da accertarsi secondo le disposizioni contenute negli articoli 57,58 e 59, secondo il principio di concorrenza al riparto sul valore dei beni e non certo alla attribuzione di essi al creditore (sull'applicabilità delle disposizioni si veda, per la fase transitoria, Sez. 1, n. 15533 del 27/10/2017 - dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 272626, nonché, a regime, Sez. 3, n. 30422 del 30/05/2019, PM c/ Samarati, Rv. 276789).

4. Da ciò consegue che la domanda proposta in sede esecutiva, volta ad ottenere la revoca della disposta la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in relazione a un diritto di credito ad essa preesistente, non è ammissibile.

4.1. L'inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio da questa Corte (Sez.

U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Tomaso E. Epidendio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento pronunciato dal medesimo ufficio in data 10 dicembre 2020 con il quale era stata respinta la richiesta avanzata dal creditore [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., cessionario di crediti cartolarizzati della [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la revoca della confisca penale disposta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 2 luglio 2013, divenuta irrevocabile in data 19 luglio 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BALDINI e altri per il reato di cui all'art. 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992 (ora art. 512-bis cod. pen.) con riguardo al trasferimento fraudolento in favore di Paolo LISI del complesso immobiliare di Milano via Lancetti 24 su cui grava l'ipoteca in favore del creditore procedente. 2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, sviluppando cinque motivi: - il primo motivo denuncia l'assenza o l'apparenza della motivazione perché il giudice dell'esecuzione non ha esaminato le censure proposte in merito al rigetto dell'istanza di revoca della confisca; - il secondo motivo denuncia l'assenza o l'apparenza della motivazione perché il giudice dell'esecuzione non ha esaminato le censure proposte in merito alla possibilità che la banca si rendesse conto o potesse sospettare che gli immobili ipotecati fossero riconducibili a LISI Paolo; - il terzo motivo denuncia l'assenza, l'apparenza o l'illogicità della motivazione perché il giudice dell'esecuzione non ha esaminato le censure proposte in merito alla buona fede della banca, valutando in maniera erronea l'istruttoria svolta al suo interno per la concessione del finanziamento; - il quarto motivo denuncia l'assenza, l'apparenza o l'illogicità della motivazione perché il giudice dell'esecuzione non ha esaminato le censure proposte in merito alla buona fede della banca, valutando in maniera erronea l'atteggiamento, ritenuto infondatamente, attendista della banca al momento di escutere la garanzia patrimoniale e reale; - il quinto motivo denuncia l'assenza, l'apparenza o l'illogicità della motivazione perché il giudice dell'esecuzione non ha esaminato le censure proposte in merito alla rilevanza della circostanza che il credito sia stato acquisito dal creditore dopo la trascrizione della confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sotto vari profili. 2. Si rileva, anzitutto, la mancanza della procura speciale, necessaria per la proposizione da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'istanza originaria, trattandosi di un terzo estraneo al procedimento penale che ha condotto all'emissione del provvedimento di confisca. A norma dell'articolo 100 cod. proc. pen. le parti private diverse dall'imputato stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale che, salvo diversa espressa volontà, si presume conferita soltanto per un determinato grado (Sez. U., n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894). 2.1. All'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], terzo estraneo al provvedimento di confisca, non risulta allegata la procura speciale, sicché la stessa va dichiarata inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, compulsato gli atti del procedimento di esecuzione, accertando che all'originaria istanza risulta apposta in margine una «procura» datata 22 gennaio 2019 che fa generico riferimento alla nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] «affinché rappresenti e difenda [OSCURATO:PERSONA] nella presente procedura», da identificarsi nel promuovendo procedimento di esecuzione davanti al Tribunale di Milano per la «revoca e\o declaratoria di inefficacia della confisca». Dall'esame del fascicolo processuale relativo alla proposizione dell'originario incidente di esecuzione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] emerge, dunque, unicamente la nomina del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] con il conferimento dei connessi poteri di patrocinatore, mentre doveva essere rilasciata una procura speciale e non un generico mandato alle liti. 3. Del resto, come fondatamente segnalato dal Procuratore generale, in disparte l'esame della questione concernente la buona fede del creditore procedente, che non risente dell'acquisizione del credito in epoca successiva alla confisca, ma che va riferita al momento di concessione del finanziamento assistito dalla garanzia ipotecaria (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 272978), non è consentito proporre per mezzo dell'incidente di esecuzione la richiesta di revoca della confisca penale disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. per far valere un diritto di credito. 3.1. Nei casi di sequestro e confisca previsti dall'art. 240-bis cod. pen. o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché negli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la questione della tutela dei terzi di buona fede che vantino un diritto di credito, anche garantito dal diritto di sequela reale derivante dall'iscrizione ipotecaria, ricade sotto il disposto dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., il quale, al comma 1-quater, univocamente richiama le disposizioni del titolo IV, del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernenti proprio i diritti dei terzi (art. 52), da accertarsi secondo le disposizioni contenute negli articoli 57,58 e 59, secondo il principio di concorrenza al riparto sul valore dei beni e non certo alla attribuzione di essi al creditore (sull'applicabilità delle disposizioni si veda, per la fase transitoria, Sez. 1, n. 15533 del 27/10/2017 - dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 272626, nonché, a regime, Sez. 3, n. 30422 del 30/05/2019, PM c/ Samarati, Rv. 276789). 4. Da ciò consegue che la domanda proposta in sede esecutiva, volta ad ottenere la revoca della disposta la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in relazione a un diritto di credito ad essa preesistente, non è ammissibile. 4.1. L'inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio da questa Corte (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Decreto Cassazione n. 26829/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris