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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 1978

Cassazione n. 05195/2024

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a seguente ORDINAh ZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/06/1978 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APF ELL3 di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E nX I DHIRATO 2:1iNI DIRITTO letto il ricorso proposto avverso la sentanze ir 2,Hgrefe indicata, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Messina ch:!, ìlle to di giLdizio abbreviato, condannava l'imputato per il reato di cui agli artt. 385 cod. :teri, "47 Ter cornma 8, legge n. 354 del 1975, irrogandogli la pena di un anno di rec usione, C ,- Vappli.:azicne dell'aumento relativo alla contestata recidiva semplice; rilevato che il ricorrente ha deciottc»tizi di mar d:.1zia i:) ma lifesta illogicità della motivazione e di erronea applicazione della ,eoge penale in si:i Ua denegata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità sei . allo d cui 131-bis cod. pen., che alla omessa esclusione della contestata recidiva; ritenuto che il ricorso è inammissibile in ::11.1e r'.:.) i;;ienericarrente formulato, limitandosi a reiterare assertivamente profili di doglianza già ade;.. 3t3r -ierrte vagliati e disattesi dalle conformi decisioni di merito, che sulla base di argornern:eziz.r. leg ,i:arr ente esposte ed immuni da vizi in questa Sede riconoscibili hanno dato conto delle g ustil'i.tatkVe della ritenuta connotazione di gravità della condotta (cfr. pagg. 2-:3 della i3(.-iinteirn a ir -ipueinat3), coerentemente escludendo la sussistenza dei presupposti per la configmatiilieà criffl'eit:cata causa di non punibilità e puntualmente spiegando, al contempo, le riii3i :mi 1:icste ai'a base dell'applicazione della riconosciuta recidiva, avuto riguarco alla dirine€ riti:: in di fatto che l'accertata condotta delittuosa è stata commessa a breve distanza di teeirio dal passaggio in giudicato dell'ultima sentenza di condanna e, in particolare, durar l'esecu.z.;erie della misura alternativa concessa all'imputato nel corso del periodo di espiazione eprrelatika pena, con la conseguente, riconosciuta assenza di apprezzabili effetti dete...rei iti; ritenuto che alla declaratona di inarnm ,s.sitel'iii d r :c'-so consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processinli e €ll; sc urna di denaro che si indica nel dispositivo in favore della Cassa delle arnmend::i . tr o e'2ric3SF ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinaz,ene Or: la causa di inammissibilità (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

FQ M, Dichiara inammissibile il ncorso e cond .-iinr a il t icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favori- .11a d,[OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il 10 novembre 2023 11 ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINAh ZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/06/1978 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APF ELL3 di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E nX I DHIRATO 2:1iNI DIRITTO letto il ricorso proposto avverso la sentanze ir 2,Hgrefe indicata, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Messina ch:!, ìlle to di giLdizio abbreviato, condannava l'imputato per il reato di cui agli artt. 385 cod. :teri, "47 Ter cornma 8, legge n. 354 del 1975, irrogandogli la pena di un anno di rec usione, C ,- Vappli.:azicne dell'aumento relativo alla contestata recidiva semplice; rilevato che il ricorrente ha deciottc»tizi di mar d:.1zia i:) ma lifesta illogicità della motivazione e di erronea applicazione della ,eoge penale in si:i Ua denegata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità sei . allo d cui 131-bis cod. pen., che alla omessa esclusione della contestata recidiva; ritenuto che il ricorso è inammissibile in ::11.1e r'.:.) i;;ienericarrente formulato, limitandosi a reiterare assertivamente profili di doglianza già ade;.. 3t3r -ierrte vagliati e disattesi dalle conformi decisioni di merito, che sulla base di argornern:eziz.r. leg ,i:arr ente esposte ed immuni da vizi in questa Sede riconoscibili hanno dato conto delle g ustil'i.tatkVe della ritenuta connotazione di gravità della condotta (cfr. pagg. 2-:3 della i3(.-iinteirn a ir -ipueinat3), coerentemente escludendo la sussistenza dei presupposti per la configmatiilieà criffl'eit:cata causa di non punibilità e puntualmente spiegando, al contempo, le riii3i :mi 1:icste ai'a base dell'applicazione della riconosciuta recidiva, avuto riguarco alla dirine€ riti:: in di fatto che l'accertata condotta delittuosa è stata commessa a breve distanza di teeirio dal passaggio in giudicato dell'ultima sentenza di condanna e, in particolare, durar l'esecu.z.;erie della misura alternativa concessa all'imputato nel corso del periodo di espiazione eprrelatika pena, con la conseguente, riconosciuta assenza di apprezzabili effetti dete...rei iti; ritenuto che alla declaratona di inarnm ,s.sitel'iii d r :c'-so consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processinli e €ll; sc urna di denaro che si indica nel dispositivo in favore della Cassa delle arnmend::i . tr o e'2ric3SF ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinaz,ene Or: la causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). FQ M, Dichiara inammissibile il ncorso e cond .-iinr a il t icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favori- .11a d,[OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 10 novembre 2023 11 ,
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