CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 40219/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano in parziale riforma della sentenza emessa il 13 luglio 2020 dal Tribunale di Monza, ha rideterminato la pena in 2 anni di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata che aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 337 cod. pen. oggetto dei procedimenti riuniti. Ne chiede l'annullamento per due motivi: 1) omessa motivazione in ordine alla richiesta riduzione della pena per il più grave reato di resistenza, fissata in misura eccessiva; 2) mancanza di motivazione relativamente al diniego delle attenuanti generiche per mancata considerazione dell'ammissione degli addebiti e della scelta processuale. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e non consentiti, risolvendosi i rilievi in una censura all'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, non censurabile in questa sede se, come nel caso di specie, risulti sorretto da congrua ed esaustiva motivazione e non sia frutto di determinazione arbitraria. Nel caso di specie la sentenza giustifica ampiamente lo scostamento della pena base dal minimo edittale per il reato di resistenza, valorizzando il contesto, l'intensità dell'attività illecita svolta, la violenta reazione opposta per sottrarsi all'arresto proprio mentre stava violando la misura cautelare concessagli per un precedente analogo episodio di cessione, sfociato in un altro arresto, nonché l'intensità del dolo e la violenza esercitata nei confronti di due operanti. Analogamente inammissibile è il secondo motivo a fronte della motivazione resa per giustificare il diniego delle attenuanti generiche, attribuendo rilievo preponderante e prevalente alle modalità della condotta, alla reiterazione dei reati in un breve lasso temporale, alla violazione della misura detentiva benevolmente concessagli e ai numerosi precedenti penali. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]