CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 09849/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32135/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Viale di [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Scavello, con domicilio eletto in Roma, Via E. [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2557/2018, depositata il 17 luglio 2018. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 32135/2018 Numero sezionale 331/2022 Numero di raccolta generale 9849/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Milano, rigettando i contrapposti gravami, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di € 17.857, a titolo di risarcimento dei danni per aver restituito l’immobile ad essa locato ad uso abitativo in stato di degrado. A tale quantificazione il primo giudice era giunto sommando all’importo di € 10.000, in relazione alle spese affrontate per le necessarie riparazioni, quello di € 7.857 (pari ad un quadrimestre del canone di locazione pattuito con il nuovo inquilino dopo la conclusione dei lavori di ripristino dell'immobile), riconosciuto a titolo di danno per mancato reddito percepito durante il periodo di esecuzione dei lavori. 2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 cod. civ., «per aver la Corte territoriale, avallato, la liquidazione equitativa formulata dal giudice di primo grado, pur in presenza di una chiara censura formulata dallo stesso giudice nei confronti dell’attrice (“mancanza di una puntuale allegazione e riscontro documentali”)». Premesso che, con l’appello, essa aveva dedotto che il primo F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 32135/2018 Numero sezionale 331/2022 Numero di raccolta generale 9849/2022 giudice, in modo erroneo e contraddittorio, aveva ritenuto di superare Data pubblicazione 28/03/2022 la pur rilevata «mancanza di una puntuale allegazione e riscontro documentali» accedendo ad una valutazione equitativa dei danni, lamenta che «l’auspicio che la Corte territoriale riconducesse a diritto la vicenda sottoposta al suo vaglio, con il necessario rigore e la corretta applicazione dei principi … non ha trovato conferma». 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1590 cod. civ., «per aver la Corte territoriale ritenuto non contestato lo stato di degrado dell’immobile ed aver travisato l’aspetto relativo alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, di circa trentasette anni di rapporto locativo». Afferma che, sin dalla costituzione in primo grado, essa aveva specificatamente contestato il preteso stato di degrado dell’immobile e che tali contestazioni avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a non valorizzare la perizia di parte prodotta dall’attrice (unico documento allegato a sostegno della propria domanda), posto che, contrariamente alla giurisprudenza citata in sentenza (Cass. n. 2193 del 2015 e Cass. n. 26550 del 2011), in alcun modo erano state, in primo grado, spiegate le ragioni per le quali la stessa era stata ritenuta corretta e convincente. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, infine, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1590 e 1591 cod. civ., «per aver la Corte territoriale ritenuto provato e liquidabile il danno da c.d. “lucro cessante”». 3.1. Rileva anzitutto di avere censurato con l’appello — sul punto, secondo la ricorrente, male interpretato dalla corte territoriale — l’erroneo riferimento, da parte del primo giudice, a fondamento di tale statuizione, all’art. 1591 cod. civ., dal momento che la riconsegna dell’immobile era nella specie pacificamente avvenuta, in presenza di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 32135/2018 Numero sezionale 331/2022 Numero di raccolta generale 9849/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], in data 23 gennaio 2013. Deduce che tale voce di danno era in realtà rimasta sfornita di supporto probatorio e risultava anzi contraddetta dalla documentazione prodotta e dalle deduzioni formulate dall’appellata, avendo questa: — documentato di aver impiegato tre mesi e mezzo (dal 23 gennaio 2013 al 30 aprile 2013) solo per far redigere al proprio tecnico perizia estimativa dei danni; — ammesso che le ditte incaricate avevano impiegato altri due mesi, fino al 30 giugno 2013, per completare i lavori di riparazione; — ancora documentato di aver stipulato il contratto di locazione con la nuova conduttrice il 16 settembre 2013, due mesi e mezzo dopo la ripristinata funzionalità dell’appartamento. 3.2. Rileva, ancora, che l’unico documento prodotto dalla ricorrente, a riprova dell’esistenza di danni da uso «non normale» dell’appartamento locato, ossia la perizia di parte dell'Arch. Arioli, si fonda sull’errato presupposto di durata del rapporto locativo individuato in otto anni, 1 giugno 2002 – 30 giugno 2010, a fronte dei trentasette effettivi e che, inoltre, in tale perizia non vi era menzione dell’allagamento subito dall’appartamento de quo, qualche mese prima del rilascio, né del cospicuo risarcimento per esso già ricevuto dalla locatrice. 4. Il primo motivo è inammissibile. 4.1. Esso ignora totalmente la motivazione della sentenza, che nemmeno evoca, e pertanto non si fa carico di essa. Si tratta, dunque, di motivo inidoneo a svolgere la funzione di critica propria di un motivo di impugnazione. Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 32135/2018 Numero sezionale 331/2022 Numero di raccolta generale 9849/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741). 4.2. Può peraltro rilevarsi che l’esposizione del motivo non articola censure in iure, come suggerirebbe la sua intestazione, ma svolge considerazioni sulla ricostruzione della quaestio facti e lo fa al di là di quanto consentito dall’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., secondo la consolidata interpretazione di tale norma fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte, con le note sentenze 07/04/2014, nn. 8053-8054. 4.3. È appena il caso di soggiungere che, nella specie, la sentenza d’appello conferma la stima dei danni, non già — come postulato in ricorso — sulla base di una valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. bensì in quanto congruamente fondata «sulla analitica stima del F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 32135/2018 Numero sezionale 331/2022 Numero di raccolta generale 9849/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 perito di parte e sulle fatture versate in atti», osservando che, «in particolare occorre avere riguardo al ripristino della pavimentazione (esposto dal perito per complessivamente oltre € 5.000,00 dei quali peraltro vi è fattura per la levigazione del parquet per circa € 2.500,00 ) alla posa degli zoccolini (dal perito indicata in € 1.200,00) alla fornitura di un lavandino (quantificato in circa € 700.00) al posizionamento di caloriferi simili agli originari ( indicato in circa € 3.900,00) per ragguagliare l'importo risarcitorio per danni certamente non ricollegabili a normale deterioramento d'uso per quanto prolungato od allagamenti» (v. sentenza, pag. 4, terzultimo cpv.). 5. Il secondo motivo è inammissibile, sotto diversi profili. 5.1. Lo è — oltre che per i rilievi già svolti con riferimento al primo motivo, ripetibili anche per quello in esame — per la mescolanza e sovrapposizione di doglianze eterogenee, non mirate ad univoco e chiaro obiettivo censorio; ciò in violazione, anche sotto tale profilo, dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. che impone l’indicazione, a pena di inammissibilità, de «i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano». Tale requisito, come chiarito dalle Sezioni Unite, comporta «l’esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 cod. proc. civ.» (Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931). Tale esigenza rimane evidentemente disattesa allorché, come nella specie, nell’ambito di un indistinto e unitario argomentare, si sovrappongano censure relative alla ricognizione del fatto e censure F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 32135/2018 Numero sezionale 331/2022 Numero di raccolta generale 9849/2022 di diritto, sostanziali e processuali, secondo una tecnica redazionale Data pubblicazione 28/03/2022 che di fatto impedisce alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate (cfr. Cass. 10/02/2017, n. 3554). Si tratta — giova rammentare — di esigenza intrinsecamente correlata alla natura del giudizio di cassazione come impugnazione a critica vincolata, fondata su censure espressamente previste (e dunque tipizzate) dai nn. 1 a 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. che, come tali, non possono non essere specifiche. La specificità del motivo non può, infatti, ritenersi soddisfatta con il mero formale richiamo nell’intestazione ad una delle ipotesi tipizzate (nella specie quella di cui al num. 3 dell’art. 360, non seguita però da alcuna conferente illustrazione), ché anzi la sua erronea indicazione in ricorso non è d’ostacolo all’ammissibilità del motivo ove la sua illustrazione consenta comunque di ricondurlo ad uno dei vizi cassatori, ancorché diverso (v. in tal senso Cass. Sez. U.n. 17931 del 2013), ma impone piuttosto, e soprattutto, «univocità argomentativa» non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (v. Cass. 23/09/2011, n. 19443; 20/09/2013, n. 21611; 23/10/2018, n. 26874). Rifuggendo da impostazioni formalistiche questa Corte ha da tempo costantemente avvertito che non potrà pervenirsi alla drastica sanzione della inammissibilità del motivo allorquando la pur utilizzata mescolanza di critiche non sia inestricabile e lasci comunque emergere profili di censura che risultino chiaramente e autonomamente enucleabili (Cass., Sez. U. 06/05/2015, n. 9100; cfr. anche Cass., 17/03/2017, n. 7009; 23/10/2018, n. 26790).F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 32135/2018 Numero sezionale 331/2022 Numero di raccolta generale 9849/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 Tanto però non è possibile affermare per il motivo in esame nel quale la tendenziale promiscuità degli argomenti esposti è spiegata in funzione, allo stesso tempo, sia di asseriti vizi strutturali della motivazione, sia della pure dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge sostanziale e processuale, il che rende incomprensibile e comunque difficilmente enucleabile con certezza il reale contenuto della censura e il suo effettivo obiettivo. Nella specie, invero, non è dato comprendere se la ricorrente si dolga: a) di una erronea applicazione del principio di non contestazione per avere il giudice d’appello ritenuto non bisognevoli di prova, perché non contestati, fatti che invece andavano provati dalla attrice/appellata (error in procedendo per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.); b) oppure dell’erronea attribuzione di valore probatorio alla perizia di parte (anch’esso error in procedendo per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.); c) o ancora per l’inadeguatezza del ragionamento probatorio inferenziale (error in iudicando per violazione dell’art. 2729 cod. civ.). Mette conto comunque rilevare che, quand’anche si ammetta che sia possibile distinguere nell’unitario e confuso argomentare le diverse e incompatibili prospettive censorie sopra ipotizzate, ciascuna di esse andrebbe incontro a valutazione di inammissibilità o infondatezza. 5.2. La prima di esse si appunta su un’affermazione ripetuta in sentenza (quella secondo cui «non è tanto in discussione in causa l'oggettivo stato di degrado dell'immobile al momento del rilascio …, quanto piuttosto la ascrivibilità e responsabilità risarcitoria per dette condizioni di ammaloramento») che non ha valore fondante nella complessiva impostazione argomentativa della corte di merito. Questa invero ha giustificato il proprio convincimento, circa la F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 32135/2018 Numero sezionale 331/2022 Numero di raccolta generale 9849/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 fondatezza della pretesa risarcitoria sia nell’an che nel quantum, su un complesso di elementi di cui si dà ampio conto in motivazione e che sono rappresentati, non solo dalla perizia di parte, ma anche: dalla relazione redatta in data 26 gennaio 2003 (tre giorni dopo il rilascio dell’immobile) dalla «impresa di ristrutturazione», [OSCURATO:SOCIETA].; dalle successive fatture di avvenute riparazioni; dalle fotografie allegate alla perizia di parte. L’imputazione di tali danni a responsabilità della conduttrice è poi congruamente argomentata in ragione della consistenza e natura di tali danni evidenziando in particolare che detti elementi «concordemente rivelano che: la maggior parte dei pavimenti è stata danneggiata dalla sovra-applicazione di incollati successivamente rimossi, lasciando gli originali (marmo e parquet) ricoperti ed impregnati di collante, si è riscontrata la asportazione di sanitari e boiler in bagno, la asportazione di zoccolino, la sostituzione di impiantistica (radiatori) con elementi non congrui, la manomissione impianto elettrico etc. cioè quindi danneggiamenti e cattiva manutenzione che certamente ed evidentemente non possono farsi risalire né al deterioramento conseguente al normale uso abitativo seppure protratto, né agli allagamenti, per i cui danni peraltro la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stata risarcita (lett f) per compensazione in sede di transazione del 29 luglio 2014, intervenuta nel corso del procedimento monitorio per pagamento canoni arretrati, con riguardo esplicito proprio all'allagamento dell'agosto 2012» Se dunque di non contestazione si parla in sentenza, lo si fa solo con riferimento all’esistenza dei descritti ammaloramenti, la quale però è comunque alternativamente fondata sulle descritte emergenze probatorie; è invece espressamente evidenziato che in contestazione era l’imputazione di tali danni alla conduttrice, ma per tale parte la sentenza spende altri, congrui e non censurati argomenti. 5.2.1. Mette conto peraltro rimarcare che le considerazioni svolte F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 32135/2018 Numero sezionale 331/2022 Numero di raccolta generale 9849/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 in ricorso per censurare sotto il profilo in esame la sentenza impugnata: a) si appalesano, anzitutto, inosservanti dell’onere di specifica indicazione degli atti richiamati, ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; in ricorso si riportano, infatti, in nota 1 alle pagg. 11-13, analitiche considerazioni riferite ai vari danni o parti ammalorate, distinte in relazione alle foto che li ritraggono, e lo si fa premettendo nella parte del testo cui è riferita la nota che «la ricorrente (aveva) specificatamente contestato il preteso stato di degrado dell’immobile … sin dalla costituzione nel giudizio promosso in primo grado»; il ricorrente omette, però poi di specificare se e in quale atto del giudizio di primo grado quelle considerazioni svolte in nota fossero contenute e quale eventualmente ne fosse la localizzazione nel fascicolo di causa. 5.2.2. Inoltre, può comunque osservarsi che tali considerazioni, lungi dallo smentire quanto affermato in sentenza, lo confermano: ad essere contestata non era l’esistenza dei danni o ammaloramenti, ma solo la loro origine causale e la conseguente loro imputabilità a inadempimento della conduttrice. 5.2.3. Infine, varrà evidenziare che in buona parte tali considerazioni si appalesano ininfluenti e prive di rilievo censorio, se e in quanto riferite a strutture, arredi o impianti diversi da quelli cui sono riferiti i lavori considerati ai fini della quantificazione del risarcimento (ovvero levigazione del parquet, posa degli zoccolini, fornitura di un lavandino, posizionamento di caloriferi simili agli originari). 5.3. Sotto il secondo profilo (valore probatorio della perizia di parte) le contestazioni svolte si appalesano generiche e comunque prive di fondamento. È consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte l’orientamento secondo cui la mancanza, nell’ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 32135/2018 Numero sezionale 331/2022 Numero di raccolta generale 9849/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 tipologica dei mezzi di prova comporta che il giudice possa legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico — riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato — con le altre risultanze del processo (v. ex multis Cass. 26/06/2015, n. 13229; 25/03/2004, n. 5965; 26/09/2000, n. 12763) e senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio (Cass. 01/09/2015, n. 17392). Per tal motivo è stato in particolare precisato che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (Cass. 20/01/2015, n. 840; v. anche, in tal senso, da ultimo, Cass. 13/08/2018, n. 20719; 25/06/2019, n. 16916). Né è ricavabile dall’ordinamento una regola che vieti di fondare il convincimento del giudice esclusivamente su una prova atipica o che, per converso, come sembra postulare la ricorrente, attribuisca a questa una efficacia probatoria per così dire dimidiata o condizionata dall’esistenza di altre convergenti prove tipiche. Il richiamo all’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. da taluni effettuato per attribuire un minor valore probatorio alle prove atipiche, non appare del tutto illuminante. Invero, non è affatto detto che, con tale disposizione, il legislatore abbia codificato un’ipotesi di diverso ed inferiore valore probatorio rispetto a quello normalmente riconosciuto agli indizi. Dire che il giudice trae argomenti di prova da un fatto significa inequivocabilmente che quel fatto è utilizzabile a fini probatori.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 32135/2018 Numero sezionale 331/2022 Numero di raccolta generale 9849/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 Se, dunque, il comportamento processuale delle parti (ossia il fatto specificamente considerato dall’art. 116, comma secondo, cod. proc. civ.) normalmente per sé solo si rivela non sufficiente a fondare il convincimento non dipende da una aprioristica classificazione ma soltanto dal fatto che non è in grado di fondare un’inferenza presuntiva che abbia i crismi previsti dall’art. 2729 cod. civ. (gravità, precisione e concordanza degli indizi). In realtà il giudizio di validità del ragionamento probatorio fondato su prove atipiche non soggiace a regole diverse da quelle che devono applicarsi ove quel ragionamento sia fondato su prove tipiche. L’atipicità, infatti, riguarda la fonte dell’elemento di prova; ma una volta che si superino i diversi eventuali profili che attengono alla possibilità di dare ingresso alla fonte di prova nel processo civile (es. autenticità della scrittura; divieto di scienza privata del giudice; prova illecita; prova sottratta al contraddittorio delle parti), la valutazione del suo contenuto obbedisce alle medesime regole. L’ordinamento consente, infatti, che l’accertamento dei fatti possa fondarsi su presunzioni semplici (sempre che si rivelino gravi, precise e concordanti: art. 2729 c.c.); in tal modo, dunque, la legge si preoccupa soltanto di prevedere le modalità del ragionamento inferenziale idoneo a fondare l’accertamento dei fatti, mentre non tipizza le fonti (vale a dire, gli indizi) dell’inferenza presuntiva. Ne deriva, da un lato, che proprio l’atipicità delle fonti dell’inferenza presuntiva diventa un solido riscontro positivo a favore dell’ammissibilità del ricorso alle c.d. prove atipiche nel processo civile, dall’altro, che la valutazione sulla correttezza del ragionamento inferenziale fondato su prove atipiche non potrà essere condotta sulla base di inesistenti aprioristici impedimenti al loro utilizzo, quanto piuttosto in ragione dell’osservanza o meno delle regole che, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., debbono guidarlo. 5.4. La censura che su tale ultimo piano viene proposta in ricorso F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 32135/2018 Numero sezionale 331/2022 Numero di raccolta generale 9849/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 (ravvisabile, forse, nel rilievo che non sarebbero state spiegate le ragioni per le quali la perizia era stata ritenuta corretta e convincente) è però parimenti inammissibile. Anzitutto perché riferita alla sentenza di primo grado e non a quella di appello, con la cui ampia giustificazione (della quale sopra si è già riferito: v. § 5.2) la ricorrente omette di confrontarsi. In secondo luogo, perché comunque palesemente generica e certamente non condotta secondo i criteri e i requisiti al riguardo indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, per i quali è sufficiente qui rimandare a Cass. Sez. U. 24/01/2018, n. 1785 (in motivazione, pagg. 13-16, § 4 e relativi sottoparagrafi). 6. Il terzo motivo è infondato nella sua prima parte (v. supra § 3.1), inammissibile nella seconda (v. § 3.2). 6.1. Nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che «qualora, in violazione dell'art. 1590 cod. civ., al momento della riconsegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l'esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest'ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto - da parte di terzi - richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori» (Cass. 07/03/2019, n. 6596; 31/05/2010, n. 13222; nello stesso senso, Cass. 21/09/2011, n. 19202; 01/07/1998, n. 6417). Nella motivazione della sentenza da ultimo ricordata, in particolare, si legge: «secondo un principio generalissimo - codificato dall'art. 1591 c.c. - "il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto, fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno".F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 32135/2018 Numero sezionale 331/2022 Numero di raccolta generale 9849/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 «È palese, pertanto (...), che ogniqualvolta il locatore per fatto del conduttore non può disporre della cosa locata, lo stesso ha diritto a conseguire "il corrispettivo convenuto", nonché eventuali danni, ulteriori, ove ne dimostri l'esistenza. Sempre al riguardo - inoltre - non può tacersi che si ha "mancata disponibilità" della cosa locata non solo (...) allorché, scaduto il termine per la restituzione il conduttore non vi provveda, ma anche tutte le volte in cui, per fatto imputabile al conduttore, il locatore non può trarre, dalla cosa, alcun vantaggio, come - ad esempio, nell'ipotesi in cui l'immobile presenti, alla riconsegna (e quindi dopo la restituzione, eventualmente ritardata a norma dell'art. 1591 c.c.) danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, con conseguente sua inutilizzabilità per tutto il periodo per il quale si protraggono i lavori di ripristino. «In merito, infine, non può non sottolinearsi come sul punto la giurisprudenza di questa Corte (...) sia fermissima da lustri nel ritenere che il locatore, in caso di anormale usura dell'immobile, ha diritto al risarcimento del danno consistente sia nella somma di denaro occorrente per l'esecuzione delle riparazioni imposte dai danni all'immobile provocati dal conduttore, sia nel mancato reddito ritraibile dalla cosa nel periodo di tempo necessario per l'esecuzione dei lavori di riparazione (cfr., ad esempio, Cass. 18 giugno 1993 n. 6798, ove il rilievo, altresì, che questa seconda serie di danni va determinata in relazione all'epoca in cui i lavori possono essere iniziati dal locatore usando l'ordinaria diligenza ed alla presumibile epoca del loro compimento. Sempre in questo senso v., peraltro, già le remote Cass. 21 novembre 1968 n. 3786, nonché Cass. 10 novembre 1971 n. 3210)». Resta solo da aggiungere, per maggiore chiarezza, che il risarcimento dovuto al locatore in conseguenza della mancata disponibilità del bene durante il periodo occorrente per il restauro non F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 32135/2018 Numero sezionale 331/2022 Numero di raccolta generale 9849/2022 costituisce un danno in re ipsa. Data pubblicazione 28/03/2022 Come si è sopra detto, infatti, il periodo di indisponibilità dell'immobile reso necessario dall'urgenza del restauro, è dalla giurisprudenza di questa Corte equiparato quoad effectum alla ritardata restituzione dell'immobile, con la conseguenza che spetterà per tale periodo al proprietario «il corrispettivo convenuto», ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., salva la prova del maggior danno, che grava sul locatore (v., in termini, Cass. n. 6596 del 2019, cit.). 6.1.1. Alla luce di tali principi, le censure mosse alla sentenza impugnata con il motivo in esame si appalesano in parte infondate, in altra parte inconferenti. Tale è anzitutto la doglianza riferita alla indicazione, quale fondamento normativo della statuizione, all’art. 1591 cod. civ.; tale riferimento è contenuto nella sentenza di primo grado, non in quella d’appello, che lo individua, anche attraverso la corretta citazione di pertinenti riferimenti della giurisprudenza di legittimità. Peraltro, per quanto sopra appena esposto, non è affatto non pertinente, concorrendo a formare il contesto giuridico-sistematico nel quale inquadrare la fattispecie. Coerente ad esso è, poi, la sentenza impugnata, là dove ha ritenuto necessario computare i tempi necessari decorrenti dal rilascio per accertare i danni e conferire incarico per l'inizio dei lavori di ripristino secondo disponibilità dell'impresa. La congruità dei tempi a tal fine nella specie impiegati costituisce valutazione prettamente di merito, insindacabile in questa sede, tanto più che la ricorrente vi oppone una contestazione generica e meramente assertiva. Il riferimento poi alla data (di settembre) di stipula del nuovo contratto, pur non pertinente, dovendosi solo aver riguardo al tempo nel quale l’immobile non è stato nella disponibilità del locatore per l’esecuzione dei lavori necessari, non ha tuttavia in alcuna misura F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 32135/2018 Numero sezionale 331/2022 Numero di raccolta generale 9849/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 influito sulla statuizione di condanna, essendo stata questa parametrata ad un solo quadrimestre del canone di locazione e dunque a periodo compreso nel tempo in cui l’immobile è stato effettivamente indisponibile successivamente alla sua restituzione, per i necessari lavori di ripristino. Devesi per completezza osservare che non è invece corretto il riferimento (operato dal tribunale per la determinazione del risarcimento riconosciuto per tale parte) al canone pattuito con il nuovo inquilino, anziché a quello osservato nel rapporto per cui è causa. Tuttavia, sul punto non risulta proposto specifico motivo di ricorso; né vi è alcuna indicazione, in sentenza o in ricorso, che consenta di ritenere che tale canone sia superiore a quello in precedenza praticato e che, pertanto, detto improprio riferimento si sia tradotto in una maggiore indebita liquidazione del danno. 6.2. Nella sua seconda parte il motivo riprende temi trattati già con il secondo motivo (al cui esame può farsi rimando) e non si confronta comunque con la motivazione della sentenza impugnata (sopra riportata nel § 5.2 della presente ordinanza), la quale ha dato conto delle ragioni per cui i danni in questione non possono farsi risalire né al deterioramento conseguente al normale uso abitativo seppure protratto, né agli allagamenti. 7. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo (avuto riguardo al valore della causa che, diversamente da quanto dedotto dal difensore della controricorrente nella propria nota spese, è da ritenersi compreso, avuto riguardo all’importo risarcitorio liquidato, nello scaglione da € 5.201 a € 26.000). 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 32135/2018 Numero sezionale 331/2022 Numero di raccolta generale 9849/2022 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, Data pubblicazione 28/03/2022 comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consigli