Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:T:2026:224
Testo integrale del provvedimento
62025TO0653_INF
Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 marzo 2026 –
MX e a. / Consiglio
(Causa T‑653/25 R II)
«Procedimento sommario – Politica economica e monetaria – Adozione dell’euro da parte della Bulgaria il 1
o
gennaio 2026 – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Domanda di provvedimenti provvisori – Violazione dei requisiti formali – Irricevibilità»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4, 1
a
frase)
(v. punto 7)
2.
Procedimento sommario – Requisiti di forma – Presentazione delle domande – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo e nelle memorie – Rinvio globale ad altri scritti – Irricevibilità
[Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d), e 156, §§ 4 e 5]
(v. punto 18)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno finanziario – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente – Onere della prova – Necessità di fornire un’immagine fedele e globale della situazione finanziaria dell’impresa
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, §§ 4 e 5)
(v. punto 21)
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.