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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 17573/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28111-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RABINO 2022 ALESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PAFUNDI 566 GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BRUNDI' ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso il decreto di rigetto n. cronol. 30/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositato il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] gli odierni ricorrenti, militari della Guardia di Finanza, adivano la Corte d'appello di Torino per ottenere un equo indennizzo, ai sensi della legge n. 89/01, per la durata irragionevole di un giudizio svoltosi innanzi al TAR Piemonte dal 20.7.2012 al 26.6.2018, ed avente ad oggetto il diritto a un'indennità compensativa per lavoro straordinario.

Resistendo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la domanda era respinta, in applicazione dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a) detta legge, con decreto collegiale del 27.1.2020.

Osservava, al riguardo, la Corte distrettuale che con norma d'interpretazione autentica (art. 1, comma 476, legge n. 147/13), indenne al vaglio di legittimità costituzionale (Corte cost. n. 132/16), il legislatore aveva escluso il diritto alla retribuzione in oggetto.

Ciò, ad avviso della Corte, radicava la consapevolezza sopravvenuta dei ricorrenti circa l'infondatezza della pretesa azionata, prima che la durata del giudizio presupposto divenisse irragionevole.

La cassazione del suddetto decreto è chiesta dai ricorrenti sulla base di un motivo.

Resiste con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.

1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. - L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2, comma 2- quinquies, lett. a) della legge n. 89/01, e 6, par. 1 CEDU, in relazione al n. 3 dell'art.360 c.p.c.

Lamentano i ricorrenti che la Corte distrettuale abbia ritenuto segnata da temerarietà o mala fede sopravvenuta la loro condotta nel giudizio presupposto, senza valutarne in concreto l'esistenza.

A sostegno, richiamano giurisprudenza di questa Corte Suprema (nn. 5001/17 e 4890/15) secondo cui il diritto all'equa riparazione è escluso solo quando la situazione soggettiva d'incertezza difetti già al momento dell' instaurazione del processo, ovvero sopravvenga prima che la durata di quest'ultimo sia divenuta irragionevole.

E deducono, nella specie, di aver avuto consapevolezza dell'infondatezza della pretesa soltanto all'esito della pronuncia della Corte costituzionale.

2. - Il motivo è infondato.

Anche prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 208/15, che ha sostituito il comma 2-quinquies dell'art. 2 legge n. 89/01 (a sua volta introdotto dal D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12), la giurisprudenza di questa Corte escludeva il diritto all'equa riparazione sia nell'ipotesi di manifesta infondatezza della domanda qualificata dal requisito soggettivo della temerarietà o abusività della lite (cfr. n. 18834/15 e, sulla non tassatività dell'elencazione contenuta nella norma, v. n. 21131/15), sia nell'ipotesi in cui la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese fosse sopravvenuta prima che la durata del processo avesse superato il termine di durata ragionevole, come nel caso in cui si fosse definitivamente consolidato un orientamento sfavorevole della giurisprudenza o vi fosse un intervento legislativo di segno contrario (cfr. nn. 4890/15, 5001/17, 9100/16, 22150/16 e 665/17).

Tale orientamento, recepito dal legislatore nel nuovo testo della lett. a) del comma 2-quinquies, dell'art. 2 della legge n. 89/01, prosegue anche nella giurisprudenza più recente, la quale ribadisce che non può postularsi alcun "patema d'animo" nei confronti di chi abbia agito o resistito in giudizio — ab origine ovvero a decorrere da un dato momento sopravvenuto del processo (antecedente al maturare del termine di durata ragionevole) — pienamente consapevole dell' infondatezza delle proprie ragioni (cfr. in motivazione, n. 156/22, non massimata).

2.1. - Nello specifico, in disparte che la Corte territoriale non ha affatto opinato la temerarietà della lite, né originaria né sopravvenuta, essendosi limitata, invece, a scrutinare la consapevolezza non altrimenti qualificata dei ricorrenti; ciò a parte, va osservato che l'accertamento operato dai giudici piemontesi, secondo cui tale consapevolezza è subentrata nelle parti private sin dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 476, legge n. 147/13, d'interpretazione autentica degli artt. 10, terzo comma, D.P.R. n. 170/11 e 11, ottavo comma, D.P.R. n. 163/02 (secondo cui tali disposizioni si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero), è conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

La circostanza che tale norma d'interpretazione autentica sia stata successivamente oggetto di questione incidentale di legittimità costituzionale (sollevata dalla IV sez. del Consiglio di Stato con ordinanza del 27.4.2015, pubblicata sulla G.U. n. 40 dello stesso anno), dichiarata non fondata dalla Corte cost. con sentenza n. 132/16, non vale a posporre il momento in cui i ricorrenti hanno acquisito consapevolezza che la loro domanda non avesse possibilità di accoglimento, e a lucrare, ai fini in oggetto, almeno il segmento di durata ulteriore, eccedente il limite standard di cui all'art. 2, comma 2- bis, legge n. 89/0, fino alla pronuncia sulla questione stessa.

Ciò perché, in siffatto contesto, la protrazione del processo presupposto, pendendo innanzi alla Corte costituzionale una questione rilevante ma sollevata da altro giudice, valeva oggettivamente a conservare proprio l'unica chance di accoglimento che, diversamente, la chiusura del processo entro il termine di ragionevolezza avrebbe a priori impedito di cogliere, tenuto conto dei limiti cui soggiace l'efficacia retroattiva delle pronunce ablative della Corte costituzionale.

Ne consegue che tale periodo, benché non riconducibile alla sospensione del processo di cui all'art. 2, comma 2- quater, legge n. 89/01, non può essere ascritto a durata irragionevole.

2.2. - In relazione a quest'ultimo aspetto si formula il principio di diritto ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c.: "In materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/01, la protrazione del giudizio presupposto pendendo una questione di legittimità costituzionale sollevata da altro giudice, avverso una norma di legge che determini nella parte la consapevolezza sopravvenuta del proprio torto, rilevante ai fìni dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett a), detta legge, non va ascritta a durata irragionevole, benché non riconducibile alla sospensione del processo di cui all'art. 2, comma 2-quater, stessa legge, in quanto vale oggettivamente a conservare proprio l'unica chance favorevole che, diversamente, la chiusura del processo entro il termine di ragionevolezza avrebbe a priori impedito di cogliere, tenuto conto dei limiti cui soggiace l'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale".

3. - Il ricorso va, pertanto, respinto.

4. - Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico solidale dei ricorrenti.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, che liquida in € 1.000,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28111-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RABINO 2022 ALESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PAFUNDI 566 GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BRUNDI' ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso il decreto di rigetto n. cronol. 30/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositato il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] gli odierni ricorrenti, militari della Guardia di Finanza, adivano la Corte d'appello di Torino per ottenere un equo indennizzo, ai sensi della legge n. 89/01, per la durata irragionevole di un giudizio svoltosi innanzi al TAR Piemonte dal 20.7.2012 al 26.6.2018, ed avente ad oggetto il diritto a un'indennità compensativa per lavoro straordinario. Resistendo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la domanda era respinta, in applicazione dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a) detta legge, con decreto collegiale del 27.1.2020. Osservava, al riguardo, la Corte distrettuale che con norma d'interpretazione autentica (art. 1, comma 476, legge n. 147/13), indenne al vaglio di legittimità costituzionale (Corte cost. n. 132/16), il legislatore aveva escluso il diritto alla retribuzione in oggetto. Ciò, ad avviso della Corte, radicava la consapevolezza sopravvenuta dei ricorrenti circa l'infondatezza della pretesa azionata, prima che la durata del giudizio presupposto divenisse irragionevole. La cassazione del suddetto decreto è chiesta dai ricorrenti sulla base di un motivo. Resiste con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis. 1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. - L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2, comma 2- quinquies, lett. a) della legge n. 89/01, e 6, par. 1 CEDU, in relazione al n. 3 dell'art.360 c.p.c. Lamentano i ricorrenti che la Corte distrettuale abbia ritenuto segnata da temerarietà o mala fede sopravvenuta la loro condotta nel giudizio presupposto, senza valutarne in concreto l'esistenza. A sostegno, richiamano giurisprudenza di questa Corte Suprema (nn. 5001/17 e 4890/15) secondo cui il diritto all'equa riparazione è escluso solo quando la situazione soggettiva d'incertezza difetti già al momento dell' instaurazione del processo, ovvero sopravvenga prima che la durata di quest'ultimo sia divenuta irragionevole. E deducono, nella specie, di aver avuto consapevolezza dell'infondatezza della pretesa soltanto all'esito della pronuncia della Corte costituzionale. 2. - Il motivo è infondato. Anche prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 208/15, che ha sostituito il comma 2-quinquies dell'art. 2 legge n. 89/01 (a sua volta introdotto dal D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12), la giurisprudenza di questa Corte escludeva il diritto all'equa riparazione sia nell'ipotesi di manifesta infondatezza della domanda qualificata dal requisito soggettivo della temerarietà o abusività della lite (cfr. n. 18834/15 e, sulla non tassatività dell'elencazione contenuta nella norma, v. n. 21131/15), sia nell'ipotesi in cui la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese fosse sopravvenuta prima che la durata del processo avesse superato il termine di durata ragionevole, come nel caso in cui si fosse definitivamente consolidato un orientamento sfavorevole della giurisprudenza o vi fosse un intervento legislativo di segno contrario (cfr. nn. 4890/15, 5001/17, 9100/16, 22150/16 e 665/17). Tale orientamento, recepito dal legislatore nel nuovo testo della lett. a) del comma 2-quinquies, dell'art. 2 della legge n. 89/01, prosegue anche nella giurisprudenza più recente, la quale ribadisce che non può postularsi alcun "patema d'animo" nei confronti di chi abbia agito o resistito in giudizio — ab origine ovvero a decorrere da un dato momento sopravvenuto del processo (antecedente al maturare del termine di durata ragionevole) — pienamente consapevole dell' infondatezza delle proprie ragioni (cfr. in motivazione, n. 156/22, non massimata). 2.1. - Nello specifico, in disparte che la Corte territoriale non ha affatto opinato la temerarietà della lite, né originaria né sopravvenuta, essendosi limitata, invece, a scrutinare la consapevolezza non altrimenti qualificata dei ricorrenti; ciò a parte, va osservato che l'accertamento operato dai giudici piemontesi, secondo cui tale consapevolezza è subentrata nelle parti private sin dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 476, legge n. 147/13, d'interpretazione autentica degli artt. 10, terzo comma, D.P.R. n. 170/11 e 11, ottavo comma, D.P.R. n. 163/02 (secondo cui tali disposizioni si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero), è conforme alla giurisprudenza di questa Corte. La circostanza che tale norma d'interpretazione autentica sia stata successivamente oggetto di questione incidentale di legittimità costituzionale (sollevata dalla IV sez. del Consiglio di Stato con ordinanza del 27.4.2015, pubblicata sulla G.U. n. 40 dello stesso anno), dichiarata non fondata dalla Corte cost. con sentenza n. 132/16, non vale a posporre il momento in cui i ricorrenti hanno acquisito consapevolezza che la loro domanda non avesse possibilità di accoglimento, e a lucrare, ai fini in oggetto, almeno il segmento di durata ulteriore, eccedente il limite standard di cui all'art. 2, comma 2- bis, legge n. 89/0, fino alla pronuncia sulla questione stessa. Ciò perché, in siffatto contesto, la protrazione del processo presupposto, pendendo innanzi alla Corte costituzionale una questione rilevante ma sollevata da altro giudice, valeva oggettivamente a conservare proprio l'unica chance di accoglimento che, diversamente, la chiusura del processo entro il termine di ragionevolezza avrebbe a priori impedito di cogliere, tenuto conto dei limiti cui soggiace l'efficacia retroattiva delle pronunce ablative della Corte costituzionale. Ne consegue che tale periodo, benché non riconducibile alla sospensione del processo di cui all'art. 2, comma 2- quater, legge n. 89/01, non può essere ascritto a durata irragionevole. 2.2. - In relazione a quest'ultimo aspetto si formula il principio di diritto ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c.: "In materia di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/01, la protrazione del giudizio presupposto pendendo una questione di legittimità costituzionale sollevata da altro giudice, avverso una norma di legge che determini nella parte la consapevolezza sopravvenuta del proprio torto, rilevante ai fìni dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett a), detta legge, non va ascritta a durata irragionevole, benché non riconducibile alla sospensione del processo di cui all'art. 2, comma 2-quater, stessa legge, in quanto vale oggettivamente a conservare proprio l'unica chance favorevole che, diversamente, la chiusura del processo entro il termine di ragionevolezza avrebbe a priori impedito di cogliere, tenuto conto dei limiti cui soggiace l'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale". 3. - Il ricorso va, pertanto, respinto. 4. - Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico solidale dei ricorrenti. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, che liquida in € 1.000,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezio
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