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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11394/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 72/ RG 27578 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse della parte civile avverso la sentenza della Corte di appello, che ha confermato la sentenza del Tribunale, di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 340 cod.pen. perché il fatto non costituisce reato; letti gli atti e il provvedimento; osserva il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr pagg. 5 e ss della sentenza impugnata là dove è stato convincentemente e congruamente spiegato il motivo per il quale non era sufficientemente emersa la prova del dolo del reato in capo all'imputato); alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11394- 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1911/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27578/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 72/ RG 27578 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse della parte civile avverso la sentenza della Corte di appello, che ha confermato la sentenza del Tribunale, di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 340 cod.pen. perché il fatto non costituisce reato; letti gli atti e il provvedimento; osserva il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr pagg. 5 e ss della sentenza impugnata là dove è stato convincentemente e congruamente spiegato il motivo per il quale non era sufficientemente emersa la prova del dolo del reato in capo all'imputato); alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MR 2026P.Q.MR 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 72/ RG 27578 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse della parte civile avverso la sentenza della Corte di appello, che ha confermato la sentenza del Tribunale, di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 340 cod.pen. perché il fatto non costituisce reato; letti gli atti e il provvedimento;    osserva il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr pagg. 5 e ss della sentenza impugnata là dove è stato convincentemente e congruamente spiegato il motivo per il quale non era sufficientemente emersa la prova del dolo del reato in capo all'imputato); alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.                       [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:            11394- 26 [OSCURATO:PERSONA]               -  Presidente -        Ord. n. sez. 1911/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                      R.G.N. 27578/2025 [OSCURATO:PERSONA]              -  Relatore - ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 72/ RG 27578 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse della parte civile avverso la sentenza della Corte di appello, che ha confermato la sentenza del Tribunale, di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 340 cod.pen. perché il fatto non costituisce reato; letti gli atti e il provvedimento;    osserva il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr pagg. 5 e ss della sentenza impugnata là dove è stato convincentemente e congruamente spiegato il motivo per il quale non era sufficientemente emersa la prova del dolo del reato in capo all'imputato); alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.                         P.Q.MR 2026P.Q.MR 2026
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