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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20919/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; DAP; MINISTERO GIUSTIZIA nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto parzialmente il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria, avverso il provvedimento con il quale, in data 11 maggio 2021, il Magistrato di sorveglianza del Tribunale in sede ha ordinato alla Casa circondariale di Sassari di consentire a [OSCURATO:PERSONA], ivi detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., di effettuare mediante video-chiamata il colloquio in presenza ovvero quello telefonico mensile, mediante piattaforma validata dalla DGSIA, in relazione ai limiti agli spostamenti, in relazione al periodo di emergenza legato alla pandemia da Covid-19 in atto. 2.Avverso l'indicato provvedimento ricorrono la Casa circondariale di Sassari, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Ministero della Giustizia, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale di Cagliari, denunciando violazione dell'art. 41-bis, comma 2 -quater lett. b), Ord. pen., come interpretato dalla pronuncia di questa Corte n. 19826 del 2021, falsa applicazione della circolare n. 0031246U del Dap, violazione dell'art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen. e 1, 35- bis, 41-bis Ord. pen., 97 Cost., 4 legge n. 2248 del 1865 all.

E.

3. Considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti (art. 1, comma 6, art. 28, art. 15, art. 18, comma 3, Ord. pen., artt. 61, comma 2, lett. a), e 73, comma 3, d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230: cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, in mot.; Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419; Sez. 1, n. 33032 del 18/4/2011, Solazzo, Rv. 250819; Sez. 1, n. 27344 del 28/5/2003, Emmanuello, Rv. 225011) diritto ribadito anche sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost.) e convenzionale (v. art. 8 CEDU), riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41 -bis Ord. pen. (cfr. art. 41 -bis, comma 2 -quater, lett. b), Ord. pen.). 3.1.Rilevato che l'intervenuta evoluzione tecnologica ha reso possibile nuove forme di comunicazione a distanza, consentendo il ricorso a modalità di collegamento audio e video che consentono di riprodurre, accanto alla voce dei conversanti, anche la loro immagine (cd. videochiamate), da ricondurre ai «colloqui visivi», dei quali condividono qualificazione giuridica e modalità esecutive, secondo quanto stabilito, per i detenuti inseriti nel circuito della cd.

«media sicurezza», dalla circolare DAP del 30 gennaio 2019, n. 0031246U, che ha emanato le linee-guida rivolte a tutte le direzioni degli istituti penitenziari, con un manuale tecnico-operativo per agevolare la procedura telematica di videochiamata, tramite la piattaforma Skype for business.3.2.Ritenuto che, per quanto concerne i detenuti sottoposti al regime ordinario, la relativa disciplina è stata individuata in quella dettata dagli artt. 18 Ord. pen. e 37 d.p.r. n. 230 del 2000, con possibilità di consentire il ricorso a questa particolare forma di comunicazione giustificata dall'Amministrazione penitenziaria con l'esigenza di «facilitare le relazioni familiari nelle strutture penitenziarie» e tenuto conto dell'esigenza che il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, dettato per la gestione della c.d. emergenza Covid-19, ha inteso perseguire attraverso la previsione della possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere "a distanza" i colloqui con i congiunti (o con altri soggetti aventi diritto) mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'Amministrazione penitenziaria, autorizzabile oltre i limiti dell'art. 39, comma 2, reg. esec. e dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, con una previsione che, seppur temporalmente circoscritta, non distingue tra i detenuti. 3.3.Rilevato che, nel caso al vaglio, la stessa ordinanza del Magistrato di sorveglianza richiama, quanto alle modalità esecutive da osservare nell'uso della piattaforma telematica validata dal DGSIA, le già emanate Circolari della DGDT in data 30 gennaio 2019 n. 0031246.0 e del DAP in data 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, al fine di consentire alla Direzione dell'istituto di individuare la modalità compatibile con le esigenze di sicurezza; sicché, rispetto a quanto dedotto in ordine al rischio di illecite captazioni, si deve rilevare che la videochiamata, utilizzando la rete Intranet del Ministero della giustizia, è stata considerata strumento che soddisfa le paventate esigenze di sicurezza, trattandosi di modalità validata tecnicamente dal [OSCURATO:PERSONA] della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. e dalla DGSIA (cfr. pag. 2 Circolare del 30 gennaio 2019: in tal senso, tra le altre, Sez. 1, n. 3716 del 3/12/2021, Aprea, n. mass., di cui si ripercorrono le condivisibili argomentazioni) risultando il terzo motivo di ricorso generico, per la carenza di documentata ragione per la quale gli apparati tecnologici già ritenuti adeguati, sotto il profilo della sicurezza, dalla stessa Amministrazione penitenziaria per i detenuti inseriti nei circuiti della «media» e dell'«alta sicurezza», non lo sarebbero per quelli sottoposti al regime differenziato. 3.4.Considerato quanto all'assunto secondo il quale il reclamo si colloca nel marzo 2020, ma in data 26 aprile 2021, per effetto dell'entrata in vigore del d.l. n. 52 del 22 aprile 2021, è venuto meno il divieto di spostamento tra regioni, che è stato già sottolineato da precedenti decisioni di questa Corte, che il ricorso alle forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza è funzionale a rendere possibile l'esercizio del diritto ai colloqui con i familiari nei casi in cui esso non potrebbe essere altrimenti garantito, dovendo, dunque, il video collegamento essere circoscritto a situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza (cfr. Sez. 1, n. 28143 del 25/6/2021, Schiavone, n.m.; Sez. 1, n. 32802 del 20/5/2021, Nobis, n.m.; Sez. 1, n. 19290 del 9/4/2021, Emmanuello, Rv. 281221; Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279577; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417). 3.5.Rilevato che le situazioni sopra descritte sono state riconosciute nel caso della perdurante emergenza epidemiologica, laddove, con il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, all'art. 4, disposizione in seguito prorogata, è prevista, "al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del Covid-19", la possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere "a distanza", mediante videochiamata i colloqui con i congiunti, proprio per l'impossibilità di effettuare i colloqui in presenza determinata dalla pandemia, resi parimenti impossibili da difficoltà di spostamenti e viaggi, nel perdurare dell'emergenza pandemica, quindi al di là del venir meno del divieto di spostamento tra Regioni.

3.6. Considerato, infine, che il Tribunale di sorveglianza dopo aver individuato nella perdurante impossibilità del detenuto reclamante di vedere i propri cari in costanza di emergenza epidemiologica, pur attraverso il vetro divisorio, stante la proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021, come disposto dal d.l. n. 105 del 2021, un grave e attuale pregiudizio del diritto del predetto al mantenimento dei legami familiari e alla coltivazione della sfera affettiva ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ha evidenziato come la videochiamata debba essere effettuata utilizzando le apparecchiature presenti nel carcere in cui il detenuto in regime ex art. 41 -bis Ord. pen. si trova e quelle installate nel luogo in cui dovrà essere presente il familiare che debba effettuare la videochiamata, con le cautele e i necessari controlli, atti ad escludere la possibilità di veicolare messaggi occulti o impliciti, da ultimo spiegando le ragioni della diversità ontologica tra le due modalità di colloqui (telefonici e visivi) ed annullando il provvedimento censurato, nella parte in cui ordina lo svolgimento dei colloqui telefonici, tramite video chiamate, essendo l'accesso al colloquio con tale modalità limitato a motivi eccezionali, coincidenti con situazioni di impossibilità o comunque, di gravissima difficoltà a effettuare il colloquio in presenza stanti le restrizioni correlate allo stato di emergenza sanitaria da Covid- 19.

3.7. Ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso, nella parte in cui denuncia pretese ingerenze dell'Ufficio di Sorveglianza (cui non competerebbe l'individuazione dell'istituto che debba farsi carico del video collegamento per il parente del detenuto) nell'individuazione del personale preposto alle modalità di attuazione della videochiamata, atteso che, come disposto dall'art. 56 cod. proc. pen., le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. 4.Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese del Ministero della giustizia e delle sue articolazioni ricorrenti (così Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 28 aprile 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; DAP; MINISTERO GIUSTIZIA nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto parzialmente il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria, avverso il provvedimento con il quale, in data 11 maggio 2021, il Magistrato di sorveglianza del Tribunale in sede ha ordinato alla Casa circondariale di Sassari di consentire a [OSCURATO:PERSONA], ivi detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., di effettuare mediante video-chiamata il colloquio in presenza ovvero quello telefonico mensile, mediante piattaforma validata dalla DGSIA, in relazione ai limiti agli spostamenti, in relazione al periodo di emergenza legato alla pandemia da Covid-19 in atto. 2.Avverso l'indicato provvedimento ricorrono la Casa circondariale di Sassari, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Ministero della Giustizia, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale di Cagliari, denunciando violazione dell'art. 41-bis, comma 2 -quater lett. b), Ord. pen., come interpretato dalla pronuncia di questa Corte n. 19826 del 2021, falsa applicazione della circolare n. 0031246U del Dap, violazione dell'art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen. e 1, 35- bis, 41-bis Ord. pen., 97 Cost., 4 legge n. 2248 del 1865 all. E. 3. Considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti (art. 1, comma 6, art. 28, art. 15, art. 18, comma 3, Ord. pen., artt. 61, comma 2, lett. a), e 73, comma 3, d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230: cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, in mot.; Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419; Sez. 1, n. 33032 del 18/4/2011, Solazzo, Rv. 250819; Sez. 1, n. 27344 del 28/5/2003, Emmanuello, Rv. 225011) diritto ribadito anche sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost.) e convenzionale (v. art. 8 CEDU), riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41 -bis Ord. pen. (cfr. art. 41 -bis, comma 2 -quater, lett. b), Ord. pen.). 3.1.Rilevato che l'intervenuta evoluzione tecnologica ha reso possibile nuove forme di comunicazione a distanza, consentendo il ricorso a modalità di collegamento audio e video che consentono di riprodurre, accanto alla voce dei conversanti, anche la loro immagine (cd. videochiamate), da ricondurre ai «colloqui visivi», dei quali condividono qualificazione giuridica e modalità esecutive, secondo quanto stabilito, per i detenuti inseriti nel circuito della cd. «media sicurezza», dalla circolare DAP del 30 gennaio 2019, n. 0031246U, che ha emanato le linee-guida rivolte a tutte le direzioni degli istituti penitenziari, con un manuale tecnico-operativo per agevolare la procedura telematica di videochiamata, tramite la piattaforma Skype for business.3.2.Ritenuto che, per quanto concerne i detenuti sottoposti al regime ordinario, la relativa disciplina è stata individuata in quella dettata dagli artt. 18 Ord. pen. e 37 d.p.r. n. 230 del 2000, con possibilità di consentire il ricorso a questa particolare forma di comunicazione giustificata dall'Amministrazione penitenziaria con l'esigenza di «facilitare le relazioni familiari nelle strutture penitenziarie» e tenuto conto dell'esigenza che il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, dettato per la gestione della c.d. emergenza Covid-19, ha inteso perseguire attraverso la previsione della possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere "a distanza" i colloqui con i congiunti (o con altri soggetti aventi diritto) mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'Amministrazione penitenziaria, autorizzabile oltre i limiti dell'art. 39, comma 2, reg. esec. e dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, con una previsione che, seppur temporalmente circoscritta, non distingue tra i detenuti. 3.3.Rilevato che, nel caso al vaglio, la stessa ordinanza del Magistrato di sorveglianza richiama, quanto alle modalità esecutive da osservare nell'uso della piattaforma telematica validata dal DGSIA, le già emanate Circolari della DGDT in data 30 gennaio 2019 n. 0031246.0 e del DAP in data 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, al fine di consentire alla Direzione dell'istituto di individuare la modalità compatibile con le esigenze di sicurezza; sicché, rispetto a quanto dedotto in ordine al rischio di illecite captazioni, si deve rilevare che la videochiamata, utilizzando la rete Intranet del Ministero della giustizia, è stata considerata strumento che soddisfa le paventate esigenze di sicurezza, trattandosi di modalità validata tecnicamente dal [OSCURATO:PERSONA] della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. e dalla DGSIA (cfr. pag. 2 Circolare del 30 gennaio 2019: in tal senso, tra le altre, Sez. 1, n. 3716 del 3/12/2021, Aprea, n. mass., di cui si ripercorrono le condivisibili argomentazioni) risultando il terzo motivo di ricorso generico, per la carenza di documentata ragione per la quale gli apparati tecnologici già ritenuti adeguati, sotto il profilo della sicurezza, dalla stessa Amministrazione penitenziaria per i detenuti inseriti nei circuiti della «media» e dell'«alta sicurezza», non lo sarebbero per quelli sottoposti al regime differenziato. 3.4.Considerato quanto all'assunto secondo il quale il reclamo si colloca nel marzo 2020, ma in data 26 aprile 2021, per effetto dell'entrata in vigore del d.l. n. 52 del 22 aprile 2021, è venuto meno il divieto di spostamento tra regioni, che è stato già sottolineato da precedenti decisioni di questa Corte, che il ricorso alle forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza è funzionale a rendere possibile l'esercizio del diritto ai colloqui con i familiari nei casi in cui esso non potrebbe essere altrimenti garantito, dovendo, dunque, il video collegamento essere circoscritto a situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza (cfr. Sez. 1, n. 28143 del 25/6/2021, Schiavone, n.m.; Sez. 1, n. 32802 del 20/5/2021, Nobis, n.m.; Sez. 1, n. 19290 del 9/4/2021, Emmanuello, Rv. 281221; Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279577; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417). 3.5.Rilevato che le situazioni sopra descritte sono state riconosciute nel caso della perdurante emergenza epidemiologica, laddove, con il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, all'art. 4, disposizione in seguito prorogata, è prevista, "al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del Covid-19", la possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere "a distanza", mediante videochiamata i colloqui con i congiunti, proprio per l'impossibilità di effettuare i colloqui in presenza determinata dalla pandemia, resi parimenti impossibili da difficoltà di spostamenti e viaggi, nel perdurare dell'emergenza pandemica, quindi al di là del venir meno del divieto di spostamento tra Regioni. 3.6. Considerato, infine, che il Tribunale di sorveglianza dopo aver individuato nella perdurante impossibilità del detenuto reclamante di vedere i propri cari in costanza di emergenza epidemiologica, pur attraverso il vetro divisorio, stante la proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021, come disposto dal d.l. n. 105 del 2021, un grave e attuale pregiudizio del diritto del predetto al mantenimento dei legami familiari e alla coltivazione della sfera affettiva ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ha evidenziato come la videochiamata debba essere effettuata utilizzando le apparecchiature presenti nel carcere in cui il detenuto in regime ex art. 41 -bis Ord. pen. si trova e quelle installate nel luogo in cui dovrà essere presente il familiare che debba effettuare la videochiamata, con le cautele e i necessari controlli, atti ad escludere la possibilità di veicolare messaggi occulti o impliciti, da ultimo spiegando le ragioni della diversità ontologica tra le due modalità di colloqui (telefonici e visivi) ed annullando il provvedimento censurato, nella parte in cui ordina lo svolgimento dei colloqui telefonici, tramite video chiamate, essendo l'accesso al colloquio con tale modalità limitato a motivi eccezionali, coincidenti con situazioni di impossibilità o comunque, di gravissima difficoltà a effettuare il colloquio in presenza stanti le restrizioni correlate allo stato di emergenza sanitaria da Covid- 19. 3.7. Ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso, nella parte in cui denuncia pretese ingerenze dell'Ufficio di Sorveglianza (cui non competerebbe l'individuazione dell'istituto che debba farsi carico del video collegamento per il parente del detenuto) nell'individuazione del personale preposto alle modalità di attuazione della videochiamata, atteso che, come disposto dall'art. 56 cod. proc. pen., le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. 4.Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese del Ministero della giustizia e delle sue articolazioni ricorrenti (così Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28 aprile 2