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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02880/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione circa la mancata prova della penale responsabilità della ricorrente in riferimento al reato ascrittogli per mancanza dell'elemento soggettivo; con il secondo motivo, I 'eccessività della pena e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (fol. 1 e 2) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

La Corte territoriale, nel respingere i motivi di appello, ha evidenziato che l'imputato aveva totalmente omesso di indicare i redditi della moglie; ed aveva indicato in misura sensibilmente inferiore i redditi da egli stesso percepiti ( così dichiarando un reddito pari ad €. 7360,00 anziché ad €.17.136,00).

Va allora ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, devono essere sorrette dal dolo generico o anche da dolo eventuale ( Sez. 4 - , n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 - 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01).

I giudici di merito, facendo corretta applicazione di tali principi, hanno correttamente ritenuto che non vale ad escludere il dolo la mera deduzione di essere incorso in errore " scusabile. .

L'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non esclude l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice (Sez. 4, Sent. n. 418 del 25/11/2021, Baccini, Rv. 282560).

5. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, Sent. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e ha logicamente e congruamente motivato, con giudizio di merito insindacabile, che l'offesa non è di particolare tenuità, in considerazione del danno economico arrecato allo Stato, nonché della personalità del colpevole, gravato da un precedente penale e sottoposto a nuovo procedimento.

Così come è analiticamente ed esaustivamente motivata la dosimetria della pena inflitta ( ampiamente inferiore al medio edittale), sia il diniego dei benefici, attraverso la corretta esplicazione del giudizio prognostico in base agli elementi emersi in giudizio.

6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione circa la mancata prova della penale responsabilità della ricorrente in riferimento al reato ascrittogli per mancanza dell'elemento soggettivo; con il secondo motivo, I 'eccessività della pena e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (fol. 1 e 2) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. La Corte territoriale, nel respingere i motivi di appello, ha evidenziato che l'imputato aveva totalmente omesso di indicare i redditi della moglie; ed aveva indicato in misura sensibilmente inferiore i redditi da egli stesso percepiti ( così dichiarando un reddito pari ad €. 7360,00 anziché ad €.17.136,00). Va allora ricordato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, devono essere sorrette dal dolo generico o anche da dolo eventuale ( Sez. 4 - , n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 - 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01). I giudici di merito, facendo corretta applicazione di tali principi, hanno correttamente ritenuto che non vale ad escludere il dolo la mera deduzione di essere incorso in errore " scusabile. . L'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non esclude l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice (Sez. 4, Sent. n. 418 del 25/11/2021, Baccini, Rv. 282560). 5. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, Sent. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e ha logicamente e congruamente motivato, con giudizio di merito insindacabile, che l'offesa non è di particolare tenuità, in considerazione del danno economico arrecato allo Stato, nonché della personalità del colpevole, gravato da un precedente penale e sottoposto a nuovo procedimento. Così come è analiticamente ed esaustivamente motivata la dosimetria della pena inflitta ( ampiamente inferiore al medio edittale), sia il diniego dei benefici, attraverso la corretta esplicazione del giudizio prognostico in base agli elementi emersi in giudizio. 6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in
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