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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42951/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOo avvis I -

11. rt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contro il provvedimento di archiviazione l'interessato può rappresentare le sue ragioni proponendo reclamo davanti al Tribunale ex art. 410-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875) e che non è abnorme e non determina alcuna stasi processuale il provvedimento di archiviazione con cui il Giudice per le indagini preliminari motiva il proprio convincimento escludendo la configurabilità di un reato (Sez. 2, n. 13916 del 05/04/2022, Rv. 283093); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 9(e estensore li Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOo avvis I - 11. rt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contro il provvedimento di archiviazione l'interessato può rappresentare le sue ragioni proponendo reclamo davanti al Tribunale ex art. 410-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875) e che non è abnorme e non determina alcuna stasi processuale il provvedimento di archiviazione con cui il Giudice per le indagini preliminari motiva il proprio convincimento escludendo la configurabilità di un reato (Sez. 2, n. 13916 del 05/04/2022, Rv. 283093); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 9(e estensore li Presidente
Sentenza Cassazione n. 42951/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris