CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24913/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari che ha rigettato il ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale del ricorrente, per rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. della sentenza del Tribunale di Bari che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. Il 25 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del procuratore speciale, rappresentava che la decisione era stata pronunciata in sua assenza in difetto dei presupposti ex art. 420-bis e 484 cod. proc. pen. deducendo di essere venuto a conoscenza della pronuncia solo al momento della notifica dell'ordine di esecuzione di pena del 23 settembre 2022. La Corte di appello ha rigettato l'istanza di rescissione avendo rilevato che la citazione a giudizio del procedimento di cui è stata richiesta la rescissione era avvenuta presso il luogo di residenza nelle mani del padre che si era dichiarato convivente ed impegnato, all'atto della notifica, a curare la consegna del plico al figlio in precaria assenza ed avendo ritenuto irrilevante la dichiarazione sostitutiva resa dal genitore allegata dalla difesa che affermava di non aver consegnato il plico al figlio perché, all'epoca, non più convivente, in assenza di dimostrazione che il ricorrente vivesse altrove. 2. Il ricorrente deduce, quale unico motivo, violazione di legge processuale ex artt. 420-bis e 484 cod. proc. pen. per l'illegittimità del processo e della decisione pronunciata in assenza. La difesa rappresenta come non sussistano elementi da cui desumere che il ricorrente avesse mai avuto conoscenza del procedimento celebratosi in sua assenza in quanto il decreto di citazione non era stato notificato a mani proprie, non aveva mai ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non aveva mai delegato il padre o terzi al ritiro dell'atto, non aveva rinunciato a comparire, né mai era stato dichiarato latitante o si era sottratto volontariamente alla conoscenza del processo; nel corso del processo non era stato assistito da un difensore di ufficio provvedendo a nominare un difensore di fiducia solo in occasione dell'istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen. Rileva il ricorrente la non decisività della circostanza che vedeva l'anziano padre aver dichiarato di impegnarsi, all'atto della notifica della citazione a giudizio, a consegnare materialmente la stessa al figlio visto che ciò non documenta l'avvenuta consegna che risulta essere stata adeguatamente smentita per mezzo della particolare efficacia probatoria della dichiarazione sostitutiva dal medesimo resa circa la convivenza del ricorrente, all'atto della ricezione dell'atto, presso altro indirizzo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte di appello di Bari ha escluso l'incolpevole conoscenza del procedimento da parte del Fama, quale requisito necessario per la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., facendo riferimento all'omessa allegazione di elementi da cui desumere che, all'atto della citazione a giudizio recapitata al padre convivente e che si era impegnato a curare la consegna dello stesso al figlio solo precariamente assente, non convivesse presso il genitore.3. Ed invero, seppure il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen., ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria ed implica che la richiesta sia preceduta dall'allegazione dei documenti a sostegno da depositare nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990), deve farsi riferimento al principio di diritto che il Collegio condivide, secondo cui, in ipotesi di rescissione del giudicato, l'incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", né - questione strettamente connessa a quella soggetta a vaglio - dalla notifica a persona diversa dall'imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277210) e che permane in capo al giudice di merito la possibilità, a prescindere da un onere di diligenza che incombe sull'imputato ed al di fuori di ogni presunzione, al cospetto dell'imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., di verificare le allegazioni che depongano per l'ignoranza del processo a lui non imputabile (in tal senso si esprime apertamente Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). 4. Ciò posto, pertanto, non decisiva risulta la giurisprudenza di questa Corte citata dalla Corte di appello che attiene al distinto profilo della regolare notifica ed eventuale nullità o meno degli atti propulsivi del processo, aspetto non sempre sovrapponibile all'istituto della rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen., essendo ormai pacifico che ciò che rileva è unicamente l'accertamento in ordine all'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. In disparte la non pregevole allegazione del ricorrente che avrebbe voluto dimostrare che l'imputato non fosse convivente con il padre - come attestato dal pubblico ufficiale - nel periodo in cui era avvenuta la notifica della citazione attraverso una dichiarazione sostitutiva di segno contrario, il Collegio di merito, seppure ha correttamente osservato che la dichiarazione non fosse idonea a superare l'attestazione del pubblico ufficiale, ha di fatto concentrato la parte motiva della decisione su detto aspetto e sulla legittimità formale della notifica, senza però rendere motivazione in ordine al dubbio che l'imputato, non direttamente destinatario della citazione, difeso di ufficio, fosse comunque venuto a conoscenza dell'atto notificato.5. Non risulta, invero, sovrapponibile la richiamata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la notifica di plurimi atti del procedimento e del processo a mani di familiare capace e convivente regolarmente eseguita presso il domicilio dell'imputato, ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. proc. pen., è idonea a dimostrare, con certezza, la conoscenza del procedimento e del processo, legittimando il giudice a procedere in assenza dell'imputato (Sez. 5, n. 40495 del 01/07/2019, Ammendola, Rv. 277320 - 01), visto che in detta circostanza i giudici di merito avevano preso atto dell'esistenza di più atti regolarmente notificati che in concreto deponevano per l'effettiva conoscenza del procedimento. L'onere di documentare l'«incolpevole mancata conoscenza» può essere ritenuta carente in tutti i casi in cui l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza ricollegabili alla conoscenza dell'esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dall'elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall'applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell'avviso di udienza (Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhami, Rv. 269554). Nel caso sottoposto a scrutinio è la stessa Corte territoriale ad ammettere che l'unico atto presente nel fascicolo significativo sotto tale aspetto sia proprio la citazione notificata al genitore dell'imputato, difeso d'ufficio e mai presente nel corso del procedimento. 6. Le considerazioni sopra esposte impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la revoca la sentenza n. 1840/22 del Tribunale di Bari al quale devono essere rimessi gli atti per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, revoca la sentenza n. 1840/22 del Tribuna