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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40001/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] dato atto che alcun difensore è comparso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con atto sottoscritto dal suo difensore di fiducia, avverso la sentenza con la quale, in data 19 dicembre 2019, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna emessa a suo carico il 23 ottobre 2017 dal Tribunale di Forlì, in relazione al reato p. e p. dall'art. 186, comma 2 lettera C) e 2-bis cod.strada, commesso in Forlì il 30 dicembre 2016 e consistito nel condurre un velocipede con tasso alcolemico pari a 1,72 g/I, con l'aggravante dell'aver provocato in tali condizioni un incidente stradale (con coinvolgimento del solo Cavallucci).

La ricostruzione dei fatti e la responsabilità dell'imputato in ordine a quanto a lui addebitato sono pacifiche.

Nell'unico, ampio motivo di ricorso il deducente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, dolendosi che la Corte di merito non ha fornito adeguata argomentazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., pur a fronte di un fatto particolarmente tenue: l'unico argomento speso dai giudici dell'appello riguarda l'asserita abitualità del reato, per essere il Cavallucci gravato da due precedenti specifici, laddove in realtà, in un caso, si trattava di una definizione del giudizio con esito positivo della messa alla prova, che come noto non comporta il positivo accertamento della penale responsabilità dell'imputato e non poteva quindi essere considerato quale precedente penale ai fini della ravvisata abitualità; inoltre l'esponente lamenta che la Corte di merito non abbia espletato una doverosa valutazione complessiva e contestuale del fatto, che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite - di cui il ricorrente ripercorre i passaggi salienti - é necessaria per stabilire se il fatto reato sia o meno particolarmente tenue ai fini della causa di non punibilità in esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato, nei sensi di cui appresso.

E' infatti carente la motivazione con la quale la Corte di merito ha stabilito di non dare seguito alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in relazione alla ravvisata abitualità del reato.

Invero, é noto che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento é abituale quando l'autore, anche (ossia non solo) successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591).

Orbene, stante il fatto che uno dei due precedenti annotati si riferisce a una declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, si tratta di stabilire se tale condizione sussista o meno nella specie in capo all'imputato.

Al riguardo va constatato che, per pacifica giurisprudenza, non può essere equiparata alla pronuncia di una sentenza di condanna la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 53640 del 18/07/2018, Dellagaren, Rv. 275183; Sez. 3, Sentenza n. 39455 del 10/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271642).

E' chiaro, in tal senso, che il mero dato formale della presenza di siffatto precedente nella biografia penale dell'odierno ricorrente non vale a giustificare ex se il diniego della non punibilità, ove non emergano aliunde elementi fattuali - non dedotti dalla Corte di merito - che consentano, in via fattuale, di ritenere che il reato oggetto di addebito nel giudizio conclusosi con tale pronunzia fosse stato effettivamente e certamente commesso dal ricorrente: al riguardo si evidenzia che, in tale indagine fattuale - di stretta pertinenza del giudice di merito - possono assumere rilievo anche i precedenti di polizia, a condizione però che si accerti la presenza di eventuali concreti elementi fattuali che dimostrino la abitualità del comportamento dell'imputato (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 51526 del 04/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274274).

Nella specie la Corte di merito ha omesso di espletare siffatta indagine, affermando l'abitualità della condotta senza alcuna verifica circa l'esistenza di elementi di fatto che ne confermassero la configurabilità pur a fronte di una declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della probation.

In tale quadro risultano assorbite le pur pertinenti osservazioni del ricorrente circa la necessaria verifica contestuale degli elementi caratterizzanti la fattispecie concreta, richiesta come noto, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità in esame, dalla giurisprudenza di legittimità (a partire da Sez.

U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

2. La sentenza impugnata va perciò annullata, limitatamente al punto concernente l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio.

P.Q.

M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] dato atto che alcun difensore è comparso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con atto sottoscritto dal suo difensore di fiducia, avverso la sentenza con la quale, in data 19 dicembre 2019, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna emessa a suo carico il 23 ottobre 2017 dal Tribunale di Forlì, in relazione al reato p. e p. dall'art. 186, comma 2 lettera C) e 2-bis cod.strada, commesso in Forlì il 30 dicembre 2016 e consistito nel condurre un velocipede con tasso alcolemico pari a 1,72 g/I, con l'aggravante dell'aver provocato in tali condizioni un incidente stradale (con coinvolgimento del solo Cavallucci). La ricostruzione dei fatti e la responsabilità dell'imputato in ordine a quanto a lui addebitato sono pacifiche. Nell'unico, ampio motivo di ricorso il deducente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, dolendosi che la Corte di merito non ha fornito adeguata argomentazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., pur a fronte di un fatto particolarmente tenue: l'unico argomento speso dai giudici dell'appello riguarda l'asserita abitualità del reato, per essere il Cavallucci gravato da due precedenti specifici, laddove in realtà, in un caso, si trattava di una definizione del giudizio con esito positivo della messa alla prova, che come noto non comporta il positivo accertamento della penale responsabilità dell'imputato e non poteva quindi essere considerato quale precedente penale ai fini della ravvisata abitualità; inoltre l'esponente lamenta che la Corte di merito non abbia espletato una doverosa valutazione complessiva e contestuale del fatto, che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite - di cui il ricorrente ripercorre i passaggi salienti - é necessaria per stabilire se il fatto reato sia o meno particolarmente tenue ai fini della causa di non punibilità in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato, nei sensi di cui appresso. E' infatti carente la motivazione con la quale la Corte di merito ha stabilito di non dare seguito alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in relazione alla ravvisata abitualità del reato. Invero, é noto che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento é abituale quando l'autore, anche (ossia non solo) successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). Orbene, stante il fatto che uno dei due precedenti annotati si riferisce a una declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, si tratta di stabilire se tale condizione sussista o meno nella specie in capo all'imputato. Al riguardo va constatato che, per pacifica giurisprudenza, non può essere equiparata alla pronuncia di una sentenza di condanna la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 53640 del 18/07/2018, Dellagaren, Rv. 275183; Sez. 3, Sentenza n. 39455 del 10/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271642). E' chiaro, in tal senso, che il mero dato formale della presenza di siffatto precedente nella biografia penale dell'odierno ricorrente non vale a giustificare ex se il diniego della non punibilità, ove non emergano aliunde elementi fattuali - non dedotti dalla Corte di merito - che consentano, in via fattuale, di ritenere che il reato oggetto di addebito nel giudizio conclusosi con tale pronunzia fosse stato effettivamente e certamente commesso dal ricorrente: al riguardo si evidenzia che, in tale indagine fattuale - di stretta pertinenza del giudice di merito - possono assumere rilievo anche i precedenti di polizia, a condizione però che si accerti la presenza di eventuali concreti elementi fattuali che dimostrino la abitualità del comportamento dell'imputato (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 51526 del 04/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274274). Nella specie la Corte di merito ha omesso di espletare siffatta indagine, affermando l'abitualità della condotta senza alcuna verifica circa l'esistenza di elementi di fatto che ne confermassero la configurabilità pur a fronte di una declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della probation. In tale quadro risultano assorbite le pur pertinenti osservazioni del ricorrente circa la necessaria verifica contestuale degli elementi caratterizzanti la fattispecie concreta, richiesta come noto, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità in esame, dalla giurisprudenza di legittimità (a partire da Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). 2. La sentenza impugnata va perciò annullata, limitatamente al punto concernente l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio. P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Così
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