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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 luglio 2025

Cassazione n. 02202/2026

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette la requisitoria scritta a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 6 giugno 2025, la cui motivazione è stata depositata il 20 luglio 2025, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del 15 maggio 2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere [OSCURATO:PERSONA], reputato gravemente indiziato del delitto di partecipazione, con ruolo qualificato, ad un'associazione di tipo mafioso compiutamente descritta al capo a) della rubrica, nonché dei delitti di detenzione e porto illegali di arma, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., di cui ai capi h) e l) della rubrica.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e con i quali denuncia: 2.1 violazione di norma processuale (art. 292, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per assenza di autonoma valutazione, in punto di gravità indiziarla, in relazione ai reati ascritti ai capi a), h) ed I) della rubrica, nonché in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Il difensore lamenta che l'ordinanza cautelare genetica è affetta da nullità in quanto la sua motivazione è mancante di un'autonoma valutazione rispetto alle enunciazioni accusatorie contenute nella richiesta cautelare in punto di sussistenza di entrambi i presupposti che legittimano l'adozione di un provvedimento di rigore.

Evidenzia che il Tribunale di Napoli, innanzi al quale l'eccezione è stata tempestivamente sollevata, ha rigettato l'eccezione di nullità operando, nel provvedimento impugnato, un espresso richiamo a talune pagine dell'ordinanza effettivamente autonome, sotto il profilo contenutistico, rispetto alla richiesta cautelare.

Rimarca, però, che il richiamo operato dal Tribunale concerne quelle stesse parti della motivazione che già la difesa aveva segnalato nel corpo della memoria depositata in atti a sostegno della propria eccezione, rimarcando come esse non contenessero alcun riferimento individualizzante alla figura del ricorrente ed alle condotte a lui ascritte.

Contesta l'ulteriore argomento opposto dal Tribunale che ha evidenziato come la censura in esame sarebbe comunque affetta da genericità non avendo il difensore indicato in quale parte e per quale aspetto l'omessa autonoma valutazione abbia determinato una conclusione decisoria che altrimenti non sarebbe stata raggiunta.

Detta interpretazione della previsione normativa di cui all'art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen. conduce, per un verso, a subordinare la declaratoria di nullità dell'ordinanza alla verifica di una condizione ulteriore e non prevista dalla legge e finisce, per altro verso, per attribuire un potere dispositivo esclusivo sul bene della libertà personale all'organo di accusa («affermare che per l'apprezzamento del vizio è necessario siano indicati gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica ha impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, attribuisce potere sostanzialmente dispositivo del bene costituzionale della libertà personale alla richiesta di applicazione del Pubblico Ministero»).

Aggiunge, peraltro, come nella memoria depositata si fossero comunque delineate specifiche censure che, ove oggetto di autonoma considerazione ad opera del giudice della cautela, avrebbero potuto condurre a negare la sussistenza di un grave quadro indiziarlo in relazione alle tre fattispecie delittuose ascritte all'indagato.Il Tribunale non ha quindi offerto alcuna risposta alla censura difensiva e, con precipuo riguardo alle esigenze cautelari, ha dato corso, a fronte di una radicale carenza della motivazione, ad un non consentito intervento sul tessuto argonnentativo del provvedimento cautelare. 2.2 Vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con riguardo all'operatività della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. per omessa valutazione di elementi di fatto idonei a dimostrare l'avvenuta rescissione dei legami con la consorteria criminosa.

Il difensore evidenzia come, a fronte di condotte delittuose che si collocano tra il 2021 ed il 2022, il Tribunale abbia omesso di valutare il tenore della conversazione registrata il 27 febbraio 2022 che dimostra l'intervenuto allontanamento del predetto dal contesto malavitoso cui è stato ritenuto intraneo e che sarebbe ulteriormente comprovato dal fatto che, in relazione al periodo temporale ad essa successivo, il compendio risulta carente di emergenze su cui fondare un giudizio di persistente intraneità dell'[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso.

Dette considerazioni critiche sono state del tutto obliterate dal Tribunale che, infatti, nel suo percorso motivazionale, ha motivato l'impossibilità di ritenere non più sussistente un rischio di recidiva dall'assenza di prova dell'avvenuta rescissione dalla consorteria criminale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

2. Affetto da genericità appare il primo motivo posto a fondamento del presente ricorso.

Va anzitutto premesso che la verifica del provvedimento applicativo di misura cautelare, allegato dal difensore al ricorso, cui questa Corte può dare corso essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01), consenta effettivamente di apprezzarne la peculiare tecnica redazionale.

Il giudice procedente, infatti, per ciascuna delle fattispecie delittuose contestate nel procedimento, ha operato, anzitutto, un richiamo al tenore della richiesta del pubblico ministero, che per l'effetto è stata interamente inglobata nell'ordinanza, ed ha fatto poi seguire in calce ad essa una sua parte valutativa, distinguibile, per espressa indicazione offerta dal decidente nella parte introduttiva, a cagione del diverso carattere impiegato nella redazione del provvedimento.

E' indubbio che detta parte della motivazione, che dovrebbe costituire il momento di estrinsecazione dell'autonoma valutazione del giudice procedente, sia connotata, in larghissima parte, da considerazioni di carattere generale ed astratto, superflue e, in taluni casi, finanche defatiganti, in merito ai tratti strutturali delle fattispecie delittuose di volta in volta in esame.

Non mancano, pur tuttavia, come peraltro evidenziato dal Tribunale distrettuale, commenti, oltremodo sintetici, che costituiscono espressione di quel diretto confronto con il compendio investigativo nel quale si dovrebbe esaltare ed esaurire l'impegno del giudice che si confronta con una richiesta di misura cautelare.

Taluni di essi sono riconducibili alla figura dell'odierno ricorrente (cfr. le pagg. 72, 120, 143, 147 e 293 dell'ordinanza custodiale).

Al di là di ciò, reputa comunque questa Corte che assorbente si ponga la considerazione, espressione di un principio di diritto richiamato dal Tribunale distrettuale ed al quale questa Corte intende dare continuità, secondo la quale la nullità che la legge pone a presidio del dovere di valutazione critica non possa essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica, occorrendo, piuttosto, che siano indicati gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica ha impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate.

Va, cioè, ribadito che la previsione del dovere di autonoma valutazione, con la sanzione di nullità per il caso di mancata osservanza, mira ad evitare il rischio - ed a reprimere i comportamenti violativi comunque posti in essere - che l'assenza di una considerazione critica della richiesta del pubblico ministero esponga il bene della libertà personale ad aggressioni ingiustificate, impendendo peraltro al giudice dell'impugnazione cautelare di porvi successivamente rimedio con lo svolgimento, per la prima volta, in quella sede, del necessario vaglio critico.

E' pertanto necessario, pena la genericità della doglianza, che sia delineata la rilevanza causale dell'omissione valutativa che si denuncia.

Per la rilevazione di una nullità afferente alla formazione della decisione giudiziale è quindi richiesta la prospettazione dell'incidenza su quel risultato decisorio di una mancanza di elaborazione critica, nel senso che occorre denunciare, con sufficiente specificità, in quale parte e per quale aspetto l'omessa autonoma valutazione abbia determinato una conclusione decisoria che altrimenti non vi sarebbe stata.

Ciò non è stato fatto nel caso in esame (nel corso dell'udienza ex art. 309 cod. proc. pen. la difesa non ha formulato alcuna contestazione in punto di gravità indiziaria), sicché il motivo deve reputarsi, come già anticipato, generico. 3.

Infondato è anche il secondo motivo per difetto di autosufficienza del ricorso.

A quest'ultimo non è stata, infatti, allegata la trascrizione completa dell'intercettazione del 27 febbraio 2022 (prog. n. 603, R.I.T. 6954/21) che, secondo la prospettazione difensiva, che ha a tal fine esaltato una singola espressione pronunciata dal ricorrente («non mi interesso più»), varrebbe a /L_ dimostrare l'intervenuto allontanamento dell'[OSCURATO:PERSONA] dal contesto associativo cui è stato ritenuto intraneo.

Detta omissione impedisce di apprezzare compiutamente in questa sede la rilevanza di detta espressione, anche nell'ottica di una sua doverosa valutazione sistematica con il più articolato compendio intercettativo in atti che, sotto il profilo temporale, si proietta anche in epoca successiva al febbraio del 2022.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ove il predetto è ristretto perché provveda agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette la requisitoria scritta a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 6 giugno 2025, la cui motivazione è stata depositata il 20 luglio 2025, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del 15 maggio 2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere [OSCURATO:PERSONA], reputato gravemente indiziato del delitto di partecipazione, con ruolo qualificato, ad un'associazione di tipo mafioso compiutamente descritta al capo a) della rubrica, nonché dei delitti di detenzione e porto illegali di arma, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., di cui ai capi h) e l) della rubrica. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e con i quali denuncia: 2.1 violazione di norma processuale (art. 292, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per assenza di autonoma valutazione, in punto di gravità indiziarla, in relazione ai reati ascritti ai capi a), h) ed I) della rubrica, nonché in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il difensore lamenta che l'ordinanza cautelare genetica è affetta da nullità in quanto la sua motivazione è mancante di un'autonoma valutazione rispetto alle enunciazioni accusatorie contenute nella richiesta cautelare in punto di sussistenza di entrambi i presupposti che legittimano l'adozione di un provvedimento di rigore. Evidenzia che il Tribunale di Napoli, innanzi al quale l'eccezione è stata tempestivamente sollevata, ha rigettato l'eccezione di nullità operando, nel provvedimento impugnato, un espresso richiamo a talune pagine dell'ordinanza effettivamente autonome, sotto il profilo contenutistico, rispetto alla richiesta cautelare. Rimarca, però, che il richiamo operato dal Tribunale concerne quelle stesse parti della motivazione che già la difesa aveva segnalato nel corpo della memoria depositata in atti a sostegno della propria eccezione, rimarcando come esse non contenessero alcun riferimento individualizzante alla figura del ricorrente ed alle condotte a lui ascritte. Contesta l'ulteriore argomento opposto dal Tribunale che ha evidenziato come la censura in esame sarebbe comunque affetta da genericità non avendo il difensore indicato in quale parte e per quale aspetto l'omessa autonoma valutazione abbia determinato una conclusione decisoria che altrimenti non sarebbe stata raggiunta. Detta interpretazione della previsione normativa di cui all'art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen. conduce, per un verso, a subordinare la declaratoria di nullità dell'ordinanza alla verifica di una condizione ulteriore e non prevista dalla legge e finisce, per altro verso, per attribuire un potere dispositivo esclusivo sul bene della libertà personale all'organo di accusa («affermare che per l'apprezzamento del vizio è necessario siano indicati gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica ha impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, attribuisce potere sostanzialmente dispositivo del bene costituzionale della libertà personale alla richiesta di applicazione del Pubblico Ministero»). Aggiunge, peraltro, come nella memoria depositata si fossero comunque delineate specifiche censure che, ove oggetto di autonoma considerazione ad opera del giudice della cautela, avrebbero potuto condurre a negare la sussistenza di un grave quadro indiziarlo in relazione alle tre fattispecie delittuose ascritte all'indagato.Il Tribunale non ha quindi offerto alcuna risposta alla censura difensiva e, con precipuo riguardo alle esigenze cautelari, ha dato corso, a fronte di una radicale carenza della motivazione, ad un non consentito intervento sul tessuto argonnentativo del provvedimento cautelare. 2.2 Vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con riguardo all'operatività della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. per omessa valutazione di elementi di fatto idonei a dimostrare l'avvenuta rescissione dei legami con la consorteria criminosa. Il difensore evidenzia come, a fronte di condotte delittuose che si collocano tra il 2021 ed il 2022, il Tribunale abbia omesso di valutare il tenore della conversazione registrata il 27 febbraio 2022 che dimostra l'intervenuto allontanamento del predetto dal contesto malavitoso cui è stato ritenuto intraneo e che sarebbe ulteriormente comprovato dal fatto che, in relazione al periodo temporale ad essa successivo, il compendio risulta carente di emergenze su cui fondare un giudizio di persistente intraneità dell'[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso. Dette considerazioni critiche sono state del tutto obliterate dal Tribunale che, infatti, nel suo percorso motivazionale, ha motivato l'impossibilità di ritenere non più sussistente un rischio di recidiva dall'assenza di prova dell'avvenuta rescissione dalla consorteria criminale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. 2. Affetto da genericità appare il primo motivo posto a fondamento del presente ricorso. Va anzitutto premesso che la verifica del provvedimento applicativo di misura cautelare, allegato dal difensore al ricorso, cui questa Corte può dare corso essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01), consenta effettivamente di apprezzarne la peculiare tecnica redazionale. Il giudice procedente, infatti, per ciascuna delle fattispecie delittuose contestate nel procedimento, ha operato, anzitutto, un richiamo al tenore della richiesta del pubblico ministero, che per l'effetto è stata interamente inglobata nell'ordinanza, ed ha fatto poi seguire in calce ad essa una sua parte valutativa, distinguibile, per espressa indicazione offerta dal decidente nella parte introduttiva, a cagione del diverso carattere impiegato nella redazione del provvedimento. E' indubbio che detta parte della motivazione, che dovrebbe costituire il momento di estrinsecazione dell'autonoma valutazione del giudice procedente, sia connotata, in larghissima parte, da considerazioni di carattere generale ed astratto, superflue e, in taluni casi, finanche defatiganti, in merito ai tratti strutturali delle fattispecie delittuose di volta in volta in esame. Non mancano, pur tuttavia, come peraltro evidenziato dal Tribunale distrettuale, commenti, oltremodo sintetici, che costituiscono espressione di quel diretto confronto con il compendio investigativo nel quale si dovrebbe esaltare ed esaurire l'impegno del giudice che si confronta con una richiesta di misura cautelare. Taluni di essi sono riconducibili alla figura dell'odierno ricorrente (cfr. le pagg. 72, 120, 143, 147 e 293 dell'ordinanza custodiale). Al di là di ciò, reputa comunque questa Corte che assorbente si ponga la considerazione, espressione di un principio di diritto richiamato dal Tribunale distrettuale ed al quale questa Corte intende dare continuità, secondo la quale la nullità che la legge pone a presidio del dovere di valutazione critica non possa essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica, occorrendo, piuttosto, che siano indicati gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica ha impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. Va, cioè, ribadito che la previsione del dovere di autonoma valutazione, con la sanzione di nullità per il caso di mancata osservanza, mira ad evitare il rischio - ed a reprimere i comportamenti violativi comunque posti in essere - che l'assenza di una considerazione critica della richiesta del pubblico ministero esponga il bene della libertà personale ad aggressioni ingiustificate, impendendo peraltro al giudice dell'impugnazione cautelare di porvi successivamente rimedio con lo svolgimento, per la prima volta, in quella sede, del necessario vaglio critico. E' pertanto necessario, pena la genericità della doglianza, che sia delineata la rilevanza causale dell'omissione valutativa che si denuncia. Per la rilevazione di una nullità afferente alla formazione della decisione giudiziale è quindi richiesta la prospettazione dell'incidenza su quel risultato decisorio di una mancanza di elaborazione critica, nel senso che occorre denunciare, con sufficiente specificità, in quale parte e per quale aspetto l'omessa autonoma valutazione abbia determinato una conclusione decisoria che altrimenti non vi sarebbe stata. Ciò non è stato fatto nel caso in esame (nel corso dell'udienza ex art. 309 cod. proc. pen. la difesa non ha formulato alcuna contestazione in punto di gravità indiziaria), sicché il motivo deve reputarsi, come già anticipato, generico. 3. Infondato è anche il secondo motivo per difetto di autosufficienza del ricorso. A quest'ultimo non è stata, infatti, allegata la trascrizione completa dell'intercettazione del 27 febbraio 2022 (prog. n. 603, R.I.T. 6954/21) che, secondo la prospettazione difensiva, che ha a tal fine esaltato una singola espressione pronunciata dal ricorrente («non mi interesso più»), varrebbe a /L_ dimostrare l'intervenuto allontanamento dell'[OSCURATO:PERSONA] dal contesto associativo cui è stato ritenuto intraneo. Detta omissione impedisce di apprezzare compiutamente in questa sede la rilevanza di detta espressione, anche nell'ottica di una sua doverosa valutazione sistematica con il più articolato compendio intercettativo in atti che, sotto il profilo temporale, si proietta anche in epoca successiva al febbraio del 2022. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ove il predetto è ristretto perché provveda agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda a
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