CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03385/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato, sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Lecce con ordinanza del 22 luglio 2022 (motivazione depositata il successivo 22 agosto) ha respinto l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del locale Gip che adito ex art. 299 C.p.p. aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere, applicata all'indagato dall'8 aprile 2022 per le contestazioni di cui agli artt. 416 bis c.p., 74 d. P.R. n. 309 del 1990, nonché per varie cessioni di sostanze stupefacenti e diverse condotte di estorsione (nell'ambito del procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA] - clan Briganti-Zecca) - in applicazione della disciplina delle "contestazioni a catena" (art. 297 c.p.p.). 2. La declaratoria di inefficacia per superamento del termine di fase era richiesta in relazione al periodo sofferto - a partire dal 23 novembre 2020 - in custodia carceraria prima e agli arresti domiciliari dopo, nell'ambito di un procedimento penale per i delitti di estorsione ed incendio, in relazione al quale il 24 dicembre 2020 è stato emesso decreto di giudizio immediato. 3. L'ordinanza impugnata, dopo aver preso in considerazione le diverse ipotesi di "retrodatazione del termine iniziale delle misure cautelari a seguito delle contestazioni a catena", come declinate dalla nota sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 21957 del 22 marzo 2005,Rahulia, Rv. 231058 - 01), ha precisato che, in astratto, l'unica ipotesi di "retrodatazione" che potrebbe attagliarsi alla situazione processuale oggetto del suo esame è quella così indicata dalla sentenza "Quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza" (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che quello previsto dalla citata norma è l'unico caso in cui opera la regola della retrodatazione per fatti oggetto di procedimenti diversi). 4. Nel merito, l'ordinanza impugnata esclude però la sussistenza di detta situazione perché le intercettazioni attinenti ai reati associativi nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] erano da tempo terminate rispetto all'episodio dell'estorsione, accertato occasionalmente sulla base della denuncia della vittima e non già in ragione delle indagini in corso. Il Tribunale del riesame, riconosciuta l'esistenza del requisito della "anteriorità cronologica" ha però ritenuto che il modus operandi del PM nella gestione dei procedimenti e nelle richiesta cautelari non può essere censurato in termini di indebita scelta strumentale perché al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare la Procura di Lecce snon disponeva di tutti gli elementi necessari per elevare le contestazioni relative ai reati associativi di cui agli artt. 416 bis c.p. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 5. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale vengono dedotti tre motivi, tra loro collegati, attinenti alla erroneità del ragionamento dell'ordinanza impugnata che: 1) non ha riconosciuto che, come chiaramente emerge dagli atti dei procedimenti, Capone è stato attinto da due misure custodiali per fatti che sono chiaramente avvinti da connessione qualificata tenuto conto che, per lo stretto collegamento temporale e teleologico e per il concorso di alcuni soggetti sia nei delitti associativi che in quelli precedentemente contestati, gli episodi di estorsione ed incendio non sono che la concretizzazione di alcuni dei reati fine oggetto del programma dei sodalizi contestati nel procedimento [OSCURATO:PERSONA]; 2) non ha rilevato che tale connessione qualificata emergeva chiaramente dagli atti del procedimento in possesso del PM procedente (prima dell'esecuzione della misura cautelare del 2020, e, comunque, certamente al momento dell'emissione del decreto di giudizio immediato: 24 dicembre 2020); 3) non ha tratto le conseguenze giuridiche di tali circostanze, ossia la necessità di retrodatazione dell'inizio di esecuzione della seconda misura custodiale, il cui termine di fase (di un anno) è certamente decorso, con conseguente dichiarazione di inefficacia della misura a norma dell'art. 303 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza del Tribunale di Lecce motiva in modo assai sintetico (pag. 6 e 7) in ordine alla sussistenza o meno della situazione di connessione qualificata che - sulla base dei principi enucleati dalla sentenza delle Sezioni 3 unite "Rahulia" - imporrebbe la retrodatazione del termine iniziale della custodia cautelare. 3. Peraltro, oltre che sintetica, detta motivazione risulta anche "perplessa". Invero, l'ordinanza impugnata in alcuni passaggi fondamentali si esprime in termini non di certezza, ma di "probabilità" o di "dubbio". Così, si sostiene che "non è possibile affermare con certezza che l'azione estorsiva fosse strettamente legata alle dinamiche del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, sebbene compiuta dal Capone presso la sala giochi "12.14" di via Siracusa, quartier generale dell'associazione diretta da [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 6). Subito dopo si aggiunge che "Se dunque ricorre il requisito della anteriorità cronologica, appare discutibile la desumibilità dagli atti ..." (pag. 7). 3. In sintesi, sebbene il Tribunale sia incerto se possa ricorrere o meno la situazione che renderebbe operativa la retrodatazione, non risolve tale dubbio accertando in modo definitivo se i relativi presupposti vi siano o no, ma rigetta l'appello. L'ordinanza impugnata è quindi incorsa nel vizio della c.d. "motivazione perplessa", individuato da questa Corte nel caso in cui "due o più alternative prospettate dallo stesso giudicante in relazione al fatto oggetto del giudizio non siano alla fine risolte, sicchè persistano incertezze sulla soluzione accolta, restando indecifrabili le ragioni del suo convincimento" (Sez. 3, n. 39676 del 4 settembre 2018, Nicastri, Rv. 273816). 4. Inoltre, in caso di dubbio non risolvibile, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio secondo il quale "il dubbio sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione di un beneficio ... va risolto nel senso della sua affermazione anziché in quello della sua negazione, posto che ... deve trovare applicazione il principio in dubio pro reo (da ultimo, in riferimento ai presupposti per l'applicazione dell'indulto, Sez. 1, n. 11847 del 9 aprile 2014. dep. 2015 Villa, Rv. 262866). 5. Si impone, dunque, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, affinchè il Tribunale di Lecce, alla luce dei principi sopra indicati, riesamini l'appello presentato nell'interesse dell'indagato. Risultando tuttora in essere la misura cautelare della custodia in carcere, vanno eseguiti, a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. c.p.p. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimen